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Sentenza

Accertamento valido prima dei 60 giorni, se l'accesso è eseguito presso il comme...
Accertamento valido prima dei 60 giorni, se l'accesso è eseguito presso il commercialista.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 26 maggio – 20 luglio 2016, n. 14861
Presidente Iacobellis – Relatore Crucitti

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

L'Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti di G.A. Z., per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in accoglimento dell'appello del contribuente, ha dichiarato l'illegittimità dell'accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF cd IRAP, maggiori redditi per il 2003; la C.T.R., in particolare, ha evidenziato che l'avviso di accertamento era stato emesso (trenta giorni dopo l'inizio della verifica) prima dello scadere dei 60 gg. previsti dal comma 7 dell'art. 12 della L. 212/2000, e che tale norma trovasse applicazione anche nel caso in cui l'accertamento era frutto di una istruttoria svolta presso l'Ufficio.
Il contribuente resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata
l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia -denunziando, ex art. 360 n. 3
c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000- ha evidenziato che la detta disposizione non può applicarsi ai c.d. accertamenti "a tavolino", ossia eseguiti senza "accesso ispettivo" presso la sede del contribuente;
nel caso di specie l'accertamento doveva ritenersi eseguito "a tavolino", in quanto l'Agenzia aveva effettuato un accesso non presso la sede o i locali dell'attività del contribuente ma presso il depositario delle scritture contabili nel corso di una sola giornata (6 febbraio 2008) al mero fine di acquisire documentazione contabile, poi consegnata presso l'Ufficio Finanziario procedente, esaminata in contraddittorio con il contribuente .
La censura è fondata.
Premesso che i fatti di causa sono pacifici (ovvero che l'accesso venne eseguito non nei locali o nella sede dell'attività esercitata dal contribuente ma presso il depositario delle scritture contabili per acquisire la documentazione ritenuta rilevante e che la verifica fu proseguita dall'Amministrazione finanziaria presso i propri Uffici) sulla questione controversa sono intervenute di recente le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n.24823/15) le quali hanno ribadito l'orientamento maggioritario già formatosi in materia secondo cui, in tema di tributi non armonizzati, le garanzie fissate nell'art.12, comma 7, legge n.212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l'operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali (Cass.n.15010/14; 9424/14, 5374/14, 20770/13, 10381/14), rilevando che
nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica ("Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) e, soprattutto, quello del primo comma dell'art.12 legge 212/2000 (coniugato con la circostanza che l'intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco) che, esplicitamente si riferisce agli "accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali".
La sentenza impugnata si è discostata dai superiori principi.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. della Sardegna perché, adeguandosi ai superiori principi, provveda al riesame ed all esame degli ulteriori motivi di appello, il cui esame è stato ritenuto assorbito oltre che a regolare le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione.
Avv. Antonino Sugamele

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