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Sentenza

Tasi entro il 16 dicembre 2015...
Tasi entro il 16 dicembre 2015
Il 16 dicembre scade il termine di pagamento del saldo della TASI 2015. Per calcolare l'ammontare dovuto occorre visionare le delibere comunali che risultano pubblicate sul sito internet del MEF entro il 28.10.2015.
Il versamento della TASI riguarda anche gli immobili ubicati in comuni che non hanno deliberato entro tale data, in questi casi l'imposta si calcola applicando le aliquote e le detrazioni stabilite per l'anno 2014.

TASI ENTRO IL 16 DICEMBRE 2015
SCADENZA TASI PER IL 2015	La TASI va versata in due rate: 
•	la prima, entro il 16.6, a titolo di acconto, utilizzando l'aliquota e le detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
•	la seconda, entro il 16.12, a titolo di saldo, sulla base delle delibere e regolamenti pubblicati dal Comune alla data del 28.10 di ciascun anno sul sito Internet del MEF. In caso di mancata pubblicazione delle suddette delibere/regolamenti entro il 28.10 “si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.
Pertanto il prossimo 16 dicembre 2015 scade il pagamento del saldo Tasi relativo al 2015, sulla base delle delibere pubblicate entro il 28.11.2015, e a conguaglio di quanto versato a titolo di acconto a giugno 2015.
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di:
•	fabbricati (compresa l'abitazione principale);
•	e di aree edificabili. 
Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli e le aree edificabili possedute e/o condotte da coltivatori diretti e IAP.
Le abitazioni principali e le relative pertinenze, a prescindere dalla categoria catastale, sono soggette alla TASI. Per abitazione principale si intende quella in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Le pertinenze dell'abitazione principale sono al massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
Per legge sono assimilate ad abitazione principale:
•	le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
•	i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
•	la casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio;
•	immobile non locato posseduto dal personale delle Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Può essere assimilata ad abitazione principale, con specifica delibera comunale, l'unità immobiliare:
•	posseduta da anziani/disabili residenti in istituti di ricovero/sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non sia locata;
•	concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli) che utilizzano l'immobile come abitazione principale. L'agevolazione si applica per un solo immobile, e alternativamente:
	per la quota di rendita non eccedente 500 Euro;
	se il comodatario dispone di un ISEE familiare non superiore a 15.000 € annui.
Per quanto riguarda gli immobili posseduti a titolo di proprietà/usufrutto da italiani non residenti in Italia, per il 2015 è stato:
•	soppresso la possibilità di assimilare detti immobili all'abitazione principale;
•	previsto l'applicazione della TASI in misura ridotta di 2/3.
Sono previste dalla legge una serie di esenzioni dalla TASI (come ad esempio gli immobili utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali, sportive ecc..., i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E1 a E9; i rifugi alpini non custoditi; i punti d'appoggio e bivacchi), inoltre ogni comune ha la possibilità di stabilire esenzioni o riduzioni con specifico regolamento (ad esempio nel caso di abitazioni con unico occupante, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo ecc ...).
SOGGETTI PASSIVI	La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili.
Premesso che nel caso dell'abitazione principale l'obbligo di versamento della TASI ricade interamente sul proprietario, non sull'occupante, si distinguono di seguito alcuni casi particolari:
•	Immobile concesso in locazione/comodato: il titolare e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, per cui:
	l'occupante versa la TASI nella misura deliberata dal comune , fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI (la TASI dovuta si calcola con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, e poi viene suddivisa tra titolare e occupante);
	il titolare del diritto reale versa la parte restante.
Nel caso di mancato pagamento da parte dell'inquilino, il proprietario non è responsabile del mancato pagamento. Ognuno infatti è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.
In caso di più comproprietari/detentori:
	l'importo dovuto dagli inquilini/comodatari rimane invariato (10% - 30%) ed è rimessa alla discrezionalità degli interessati la ripartizione della quota d'imposta dovuta;
	opera la solidarietà tra i diversi comproprietari/ detentori e quindi in caso di omesso versamento, il Comune può richiedere quanto non versato a tutti i comproprietari/detentori, a prescindere dal soggetto inadempiente.
•	Abitazione principale:	in tutti i casi in cui si può parlare di abitazione principale, l'obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante. Pertanto in caso di:
	abitazione principale posseduta da uno solo dei coniugi, la TASI è dovuta interamente da quest'ultimo;
	immobile concesso in comodato gratuito (con le condizioni di assimilazione all'abitazione principale), la TASI è interamente dovuta dal proprietario.
•	Leasing: per gli immobili in leasing il soggetto passivo TASI è il locatario/conduttore
•	Detenzione temporanea: in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
•	Coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale:	il coniuge assegnatario è titolare del diritto di abitazione, come ai fini IMU, pertanto solo lui è il soggetto passivo del tributo, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile.
CONDIZIONI DI ACCESSO	La  base imponibile della TASI è la stessa di quella prevista per l'IMU, ossia il valore che si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati:
	CATEGORIA CATASTALE DELL'IMMOBILE	TIPOLOGIA	MOLTIPLICATORE IMU	CATEGORIA CATASTALE DELL'IMMOBILE
	A (tranne A/10)	abitazioni	A (tranne A/10)	160
	C/2 C/6 C/7	magazzini, autorimesse, tettoie	C/2 C/6 C/7	
	A/10 e D/5	uffici e studi privati, banche e assicurazioni	A/10 e D/5	80
	B	collegi, scuole, ospedali, etc.	B	140
	C/3 C/4 C/5	laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro	C/3 C/4 C/5	
	C/1	negozi e botteghe	55	C/1
	D (tranne D/5)	alberghi, teatri, etc.	65	D (tranne D/5)
	Si ricorda, inoltre, che:
•	per i fabbricati di interesse storico artistico, e per quelli inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, la base imponibile va ridotta al 50%;
•	per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione, l'imposta si calcola sul valore dell'area edificabile, fino alla data di ultimazione lavori o, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere.
L'aliquota base è l'1‰. Il Comune, tuttavia, può con specifica delibera:
•	ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
•	stabilirne un'altra purché per ciascuna tipologia di immobile la somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013.
Per il 2014-2015:
•	l'aliquota massima non può superare il 2,5‰ (1‰ per i fabbricati rurali strumentali);
•	è comunque ammesso il superamento di tali limiti, per un ammontare non superiore allo 0,8‰, a condizione che per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate, il Comune preveda detrazioni d'imposta o altre misure “tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del … citato decreto-legge n. 201, del 2011”.
Quindi nel fissare le aliquote TASI relative al 2015 il comune deve rispettare i seguenti limiti:
•	l'aliquota massima non può superare il 3,3‰;
•	la somma delle aliquote TASI ed IMU non può superare l'11,4‰.
MODALITA' DI RICHIESTA	La TASI si versa con modello F24, o con bollettino di conto corrente postale. L'importo va arrotondato all'unità di Euro, e il minimo da versare è pari a 12 €, anche se ciascun comune può stabilire una soglia diversa.
Se il versamento avviene con mod. F24 si utilizzano i seguenti codici tributo:
•	3958, abitazione principale e relative pertinenze
•	3959, fabbricati rurali ad uso strumentale
•	3960, aree fabbricabili
•	3961, altri fabbricati.
In alternativa è possibile usare l'apposito bollettino di c/c/p. Nel bollettino è indicato il numero di c/c “1017381649”, valido per tutti i Comuni ed è obbligatoriamente intestato a “PAGAMENTO TASI”.
Avv. Antonino Sugamele

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