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Sentenza

Rimborsi chilometrici, niente esenzione per chi sceglie la strada più lunga.-...
Rimborsi chilometrici, niente esenzione per chi sceglie la strada più lunga.-
Lo ribadisce l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 92/E del 30 ottobre, a fronte dell'interpello posto da una compagnia di assicurazione.
La parte di rimborso chilometrico che copre il percorso in più è considerata reddito imponibile. Come già precisato, da ultimo nella Risoluzione 53/E/2009, per il Fisco non ci sono dubbi sul regime fiscale da applicare alle somme corrisposte al dipendente nell'ipotesi in cui sia incaricato di svolgere l'attività lavorativa in un Comune diverso da quello della normale sede di lavoro (c.d. trasferte o missioni):
•se la distanza percorsa per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione è inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, l'intero rimborso chilometrico è da considerare non imponibile ai sensi dell'art. 51, comma 5, secondo periodo, del T.U.I.R.;
•se la distanza percorsa per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione è maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell'art. 51, comma 1, del T.U.I.R. .
Si ricorda che l'esenzione spetta a condizione che i rimborsi liquidati siano stati calcolati in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.
Elementi che dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.

(fonte: www.fiscopiu.it)
Avv. Antonino Sugamele

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