Registrazione delle sentenze in cui è parte un’ amministrazione dello Stato.
Imposta di registro e litisconsorzio facoltativo.
Sono questi i due chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 95/E diramata ieri pomeriggio dalle Entrate. Il documento di prassi, emesso in risposta ad alcuni quesiti giunti all'Amministrazione finanziaria, fa il punto sulla corretta tassazione, ai fini dell'imposta di registro, degli atti giudiziari emessi nell'ambito di un litisconsorzio facoltativo, ovvero a conclusione di una causa avviata da più soggetti che agiscono ciascuno per la tutela di un autonomo diritto e ove le statuizioni della sentenza siano riferite distintamente a ciascun rapporto giuridico. In tali ipotesi, precisano le Entrate, «ogni attore privato, parte del processo, risulterà responsabile del pagamento dell'imposta di registro relativa esclusivamente alla propria posizione giuridica; l'imposta dovrà essere, quindi, liquidata pro-quota dall'ufficio nei confronti di ciascun attore, in ragione del rapporto giuridico oggetto della statuizione della sentenza allo stesso riferibile».
Sul fronte, invece, della registrazione a debito, ovvero senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute, per le sentenze, i provvedimenti e gli atti in cui è parte una amministrazione dello Stato, l'Agenzia chiarisce che, nell'ipotesi di compensazione delle spese giudiziarie, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell'imposta va corrisposta dall'altra parte processuale. Tale principio per il Fisco deve essere applicato anche nell'ipotesi in cui sia il cancelliere a richiedere la registrazione e, dunque, la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione. Qualora la parte privata non versi la propria quota di imposta di registro, l'Ufficio procederà alla notifica dei relativi avvisi nei confronti dei soggetti interessati, e, contrariamente a quanto indicato in passato dalle Entrate, procederà comunque alla registrazione della sentenza (che pertanto non sarà più sospesa).
(fonte: www.fiscopiu.it)
Qui la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 19 novembre 2015, n. 95
21-11-2015 22:28
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