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Sentenza

Le casse edili sono esenti da IMU e TASI....
Le casse edili sono esenti da IMU e TASI.
RISOLUZIONE N. 8/DF 

PROT. 45671 

 Roma, 5 ottobre 2015 

 OGGETTO: 

Imposta municipale propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI). 
Immobili utilizzati da enti non commerciali per l'attività previdenziale. Esenzione 
di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Quesito. 
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE 

Sono stati chiesti chiarimenti in merito all'applicazione dell'esenzione prevista 
dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 relativamente agli immobili 
utilizzati dalle casse edili. 

Tale norma stabilisce che sono esenti dall'IMU “gli immobili utilizzati dai soggetti di 
cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione 
per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta 
indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo 
svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di 
ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui 
all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”. 

Al riguardo, occorre, innanzitutto, ricordare che la citata disposizione si applica non 
solo all'IMU ma anche alla TASI in virtù del richiamo effettuato rispettivamente dall'art. 9, 


comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 1, comma 3, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. 

Ai fini dell'individuazione del quadro normativo che regola la materia in esame e 
per le modalità applicative dell'esenzione in parola, si rinvia alla lettura delle istruzioni allegate al 
modello di dichiarazione IMU/TASI ENC di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze 26 giugno 2014. 

Effettuate, quindi, tali premesse e passando all'analisi del caso prospettato nel 
quesito in oggetto, si ritiene che le casse edili, per poter beneficiare dell'esenzione dall'IMU e 
dalla TASI, nei limiti previsti dalle norme riportate nelle citate istruzioni ministeriali, devono 
possedere contemporaneamente i requisiti di carattere soggettivo e oggettivo, di cui alla lett. i), 
comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992, nonché quelli generali e di settore, stabiliti 
rispettivamente agli artt. 3 e 4 del Regolamento 19 novembre 2012, n. 200, i quali stabiliscono i 
parametri per qualificare le attività di cui alla più volte menzionata lett. i) come svolte con 
modalità non commerciali. 

Per quanto concerne, innanzitutto, il possesso del requisito di carattere soggettivo, 
in base al quale l'esenzione in discorso riguarda esclusivamente “i soggetti di cui all'art. 73, 
comma 1, lett. c), del TUIR, vale a dire gli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno 
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale residenti nel territorio dello 
Stato”, si ritiene che questo è rinvenibile nella fattispecie in esame. Appare infatti determinante, 
al fine di giungere a tale conclusione, la circostanza, evidenziata nello stesso quesito, che l'art. 
37 del Contratto collettivo nazionale del settore edile e affini definisca le Casse edili quali 
organismi di origine contrattuale e sindacale a carattere paritetico (gestiti unitariamente dai 
rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e dai rappresentanti dei datori di lavoro del settore 
edilizio), cui è demandato dall'ordinamento il perseguimento di specifiche finalità assistenziali e 
previdenziali a favore degli iscritti. Al tal riguardo, inoltre, appare condivisibile la ricostruzione 
effettuata nel quesito in esame, laddove si afferma che le casse edili – non avendo come 
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale – rientrano pacificamente tra gli 
enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del d.p.r. n. 917/1986. 

Passando, invece, all'analisi del requisito oggettivo, il richiamato art. 7, comma 1, 
lett. i) richiede che, per poter beneficiare dell'esenzione in esame, gli immobili posseduti e 
utilizzati dagli enti non commerciali devono essere “destinati esclusivamente allo svolgimento 
con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, 


didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera 
a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”. 

In merito, si fa presente che anche tale requisito deve ritenersi sussistente nel caso 
in argomento, dal momento che l'attività svolta dalle casse edili può qualificarsi come attività 
previdenziale così come definita dall'art. 1, comma 1, lett. g) del D.M. n. 200 del 2012 e, quindi, 
rientrante nel novero di quelle contemplate nell'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504 del 
1992. 

In proposito, si ricorda che il citato art. 1, comma 1, lett. g) del D.M. n. 200 del 
2012, definisce le attività previdenziali quali “attività strettamente funzionali e inerenti 
all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie”. 

L'appartenenza dell'attività svolta dalle casse edili nell'ambito di quelle 
contemplate dalle norme di agevolazione appena citate è supportata anche dalla giurisprudenza 
della Corte di Cassazione che nelle sentenze n. 25888 del 28 ottobre 2008 e n. 6869 del 7 
maggio 2012, dopo aver illustrato l'evoluzione interpretativa che ha interessato la questione, è 
pervenuta alla conclusione che le casse edili adempiono a vere e proprie prestazioni 
previdenziali. 

In particolare, nella sentenza n. 25888 del 2008 la Corte di Cassazione ha statuito 
che “le casse edili non si limitano ad effettuare, a favore degli aventi diritto, il pagamento delle 
somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare a favore dei lavoratori (per riposi annui, 
ferie, festività e gratifica natalizia), ma adempiono a vere e proprie prestazioni previdenziali 
(provvedendo alla riscossione dei relativi contributi), quale la corresponsione dell'integrazione 
aggiuntiva di malattia”. Da ciò, quindi, la Corte perviene alla conclusione che “la Cassa Edile 
deve essere ricompresa, al pari degli altri enti di previdenza e assistenza, nella previsione di 
cui all'art. 635 c.p.c., comma 2 …”. 

Dello stesso tenore risulta anche la sentenza n. 6869 del 2012, nella quale la Corte 
di Cassazione, in riferimento alle attività svolte dalle casse edili, aggiunge che “Esse, inoltre, 
forniscono anche prestazioni che, pur conservando natura in senso lato retributiva, hanno anche 
una connotazione previdenziale ed assistenziale, ad esempio, integrando i trattamenti di malattia 
e infortunio, oppure sostenendo il reddito dei lavoratori durante fasi di sospensione del rapporto 
dovute a crisi”. 


Tale sentenza riveste particolare rilievo anche ai fini del riconoscimento del 
requisito dell'obbligatorietà delle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dalle casse edili 
richiesto dal riportato art. 1, comma 1 lett. g) del D.M. n. 200 del 2012. 

Nella pronuncia, infatti, si legge che “le Casse edili, organismi di origine contrattuale 
e sindacale, a carattere paritetico (perché gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei 
lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro) sono investite del compito di assicurare ai 
lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive ... L'iter legislativo che, 
dapprima, ha semplicemente incoraggiato l'iscrizione delle imprese alle Casse Edili, è arrivato poi 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 10, a sancire l'obbligatorietà 
della regolarità contributiva nei confronti di detti enti.” 

In ordine a tale aspetto, è bene rimarcare che l'attività assistenziale tipica delle 
casse edili rientra espressamente nella riportata lett. g) in esame e non nella lett. f), del 
medesimo comma 1, art. 1 del D.M. n. 200 del 2012 dedicata alle “attività assistenziali” che sono 
invece “riconducibili a quelle di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni 
economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona 
umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema 
previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della 
giustizia”. 

Nel quesito in esame viene, inoltre, esposto che gli immobili adibiti a sede legale 
delle casse edili sono destinati integralmente ed esclusivamente allo svolgimento di attività 
riconducibili agli scopi assistenziali e previdenziali degli enti stessi. 

In particolare, detti immobili ospitano gli uffici che hanno il compito di erogare le 
prestazioni assistenziali e previdenziali e tutti gli ulteriori uffici amministrativi e tecnici 
strettamente e direttamente strumentali all'espletamento della predetta funzione (sportelli, 
ufficio denunce, ufficio amministrazione, ufficio prestazioni ai lavoratori, ufficio liquidazione, 
ufficio contenzioso, uffici consiliari e segreterie). 

A tale proposito, è stato chiesto se la sussistenza, nell'ambito della stessa unità 
immobiliare di uffici amministrativi o tecnici diversificati, tutti complementari alla realizzazione 
dell'attività istituzionale dell'ente, costituisca anch'essa una modalità di espletamento 
dell'attività assistenziale o previdenziale agevolabile dalla norma. 


La risposta affermativa trova fondamento nella stessa formulazione letterale della 
norma di cui all'art. 1, comma 1, lett. g) del D.M. n. 200 del 2012, che nel definire le attività 
previdenziali ricomprende nel novero di queste tutte le “attività strettamente funzionali e 
inerenti” all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie. 

Tale impostazione trova, poi, riscontro nelle citate istruzioni alla dichiarazione 
IMU/TASI ENC laddove, nel definire i criteri per l'applicazione del nuovo rapporto proporzionale 
introdotto dall'art. 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 marzo 2012, n. 27, viene chiarito che, nel caso di “utilizzazione mista” dell'immobile, “Le 
medesime percentuali si applicano anche per il calcolo della misura dell'esenzione spettante per le 
unità immobiliari destinate ad attività strumentali promiscuamente e indistintamente sia 
all'attività per la quale spetta l'esenzione, sia all'attività per la quale non spetta (ad esempio, spazi 
destinati ai servizi amministrativi o comunque ausiliari comuni)”. 

Nel caso concreto è ovvio che, essendo tutti gli ulteriori uffici amministrativi e 
tecnici strettamente e direttamente strumentali all'espletamento della sola attività previdenziale 
svolta nelle sedi delle casse edili, l'esenzione verrà applicata nella misura del 100 per cento in 
riferimento a tali uffici. 

Resta, comunque, inteso come specificato nelle istruzioni relative alla dichiarazione 
IMU/TASI ENC che “l'esenzione non spetta con riferimento alle unità immobiliari di fatto non 
utilizzate”, che devono essere in ogni caso dichiarate. 

Passando all'analisi dei requisiti generali e di settore, previsti dagli artt. 3 e 4 del 
D.M. n. 200 del 2012 - ai quali è stata attribuita efficacia di norma di rango primario attraverso il 
richiamo effettuato allo stesso dall'art. 9, comma 6-ter del citato D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - che, come già illustrato, 
sono necessari per qualificare le attività di cui alla più volte menzionata lett. i), come svolte con 
modalità non commerciali, occorre rammentare che l'art. 3 chiarisce, altresì, che le attività di cui 
all'art. 7, comma 1, lett. i) del citato D. Lgs. n. 504 del 1992, sono svolte con modalità non 
commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non commerciale prevede: 

“a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché 
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, 
lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per 
legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte 


della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali 
direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente; 

b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo 
sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale; 

c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo 
scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività 
istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge”. 

A questo proposito, si ricorda che nella risoluzione n. 3/DF del 4 marzo 2013, 
peraltro richiamata nelle menzionate istruzioni alla dichiarazione IMU/TASI ENC, è stata chiarita 
l'esatta portata delle disposizioni recate dalle lett. a) e c) del comma 1, dell'art. 3 del 
Regolamento. 

Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'IMU e dalla TASI è 
fondamentale che lo statuto delle casse edili contempli anche il possesso di tali requisiti 
generali. 

A questo proposito, nello stesso “Statuto tipo delle Casse Edili” approvato in sede di 
accordo nazionale del 19 settembre 2002, all'art. 1, comma 4 è previsto che “La Cassa Edile non 
ha fini di lucro”, mentre al successivo comma 5 è stabilito che “Alla Cassa Edile è fatto divieto di 
distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la 
vita della Cassa”. 

Per quanto riguarda, invece, la liquidazione delle casse edili, sempre nel citato 
Statuto tipo all'art. 21 è prescritto che “La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con 
accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui al punto 1 dell'articolo 1 su conforme decisione 
congiunta delle Associazioni nazionali di cui al medesimo punto 1 dell'articolo 1. 

Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività 
per disposizione di legge. 

Qualora ricorrano i termini di cui al comma 3 dell'allegato uno dell'accordo 18 
dicembre 1998, la messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta inoltre con intesa con le 
Associazioni artigiane di cui all'art. 1. 

Trascorsi … mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del 
Tribunale di … 

Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della 
Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato. 


Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere 
devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito 
l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662. 

In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente 
del Tribunale di ...”. 

A tali considerazioni deve però aggiungersi che, trattandosi di uno statuto tipo, 
le prescrizioni in esso contenute devono essere state effettivamente recepite dagli statuti delle 
singole casse edili e a questo proposito si rinvia a quanto chiarito nelle istruzioni alla 
dichiarazione IMU/TASI ENC al paragrafo 9 dedicato a “L'adeguamento dello Statuto e dell'Atto 
Costitutivo”. 

In conclusione, quindi, alla luce di tutte le considerazioni su esposte, si ritiene che 
gli immobili posseduti e utilizzati dalle casse edili per lo svolgimento dell'attività previdenziale 
nei termini e alle condizioni sin qui delineate, rientrano nella disciplina che regola l'esenzione 
dall'IMU e dalla TASI. 

 
Il Direttore Generale delle Finanze 

 Fabrizia Lapecorella
Avv. Antonino Sugamele

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