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Sentenza

In Gazzetta Ufficiale gli ultimi 5 Decreti della Delega Fiscale. Riscossione....
In Gazzetta Ufficiale gli ultimi 5 Decreti della Delega Fiscale. Riscossione.
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159; G.U. 7 ottobre 2015, n. 233 (S.O. n. 55) 

Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in 

materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, 

lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00170) 

Vigente al: 22-10-2015 

 

 

 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

 Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per 

un sistema fiscale piu' equo, trasparente ed orientato alla crescita; 

 Visti in particolare i seguenti articoli della predetta legge n. 23 

del 2014: 

 articolo 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale il Governo 

e' delegato ad adottare decreti legislativi recanti la revisione del 

sistema fiscale, avendo cura di attuare il principio della 

tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra 

crediti d'imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a suo 

carico; 

 articolo 3, comma 1, lettera a), ai sensi del quale il Governo 

e' delegato ad introdurre, in funzione del raggiungimento degli 

obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti, di 

certezza del diritto nonche' di uniformita' e chiarezza nella 

definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive 

dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti amministrativi, 

norme dirette ad attuare una complessiva razionalizzazione e 

sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e 

dell'accertamento relativa alla generalita' dei tributi; 


 articolo 6, comma 5, ai sensi del quale il Governo e' delegato 

ad introdurre, disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo 

dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza 

con la finalita' della lotta all'evasione fiscale e contributiva e 

con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia 

dell'attivita' di riscossione, in particolare: 

 a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali 

a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto 

istituto; 

 b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del 

debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di attivare 

meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della 

dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente 

della riscossione, ove ricorrano specifiche evidenze che dimostrino 

una temporanea situazione di obiettiva difficolta', eliminando le 

differenze tra la rateizzazione conseguente all'utilizzo di istituti 

deflativi del contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e 

la rateizzazione delle somme richieste in conseguenza di 

comunicazioni di irregolarita' inviate ai contribuenti a seguito 

della liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali; 

 c) procedendo ad una complessiva armonizzazione e 

omogeneizzazione delle norme in materia di rateizzazione dei debiti 

tributari, a tal fine anche riducendo il divario, comunque a favore 

del contribuente, tra il numero delle rate concesse a seguito di 

riscossione sui carichi di ruolo e numero delle rate previste nel 

caso di altre forme di rateizzazione; 

 d) procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria, 

a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata nel pagamento di 

una rata, ovvero errori di limitata entita' nel versamento delle 

rate, non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della 


rateizzazione; 

 articolo 9, comma 1, lettera l), che, al fine del rafforzamento 

dei controlli, delega il Governo ad introdurre norme per rafforzare 

il controllo e gli indirizzi strategico-programmatici del Ministero 

dell'economia e delle finanze sulla societa' Equitalia; 

 articolo 10, comma 1, lettera e), ai sensi del quale il Governo 

e' delegato, fra l'altro, ad introdurre, norme per l'accrescimento 

dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle 

entrate, secondo il principio del contemperamento delle esigenze di 

efficacia della riscossione con i diritti del contribuente; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, 

adottata nella riunione del 26 giugno 2015; 

 Visti i pareri delle Commissioni VI Finanze della Camera dei 

deputati e 6ª Finanze e tesoro del Senato della Repubblica del 4 

agosto 2015, delle Commissioni V Bilancio, tesoro e programmazione 

della Camera dei deputati e 5ª Bilancio del Senato della Repubblica 

del 5 agosto 2015; 

 Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, 

secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri 

parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, 

adottata nella riunione del 4 settembre 2015; 

 Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni 

parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 

23 del 2014; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella 

riunione del 22 settembre 2015; 

 Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 

 

 


 E m a n a 

 il seguente decreto legislativo: 

 

 Art. 1 

 Sospensione legale della riscossione 

 

 1. All'articolo l della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

 a) al comma 538: 

 1) nel primo periodo, le parole: "entro novanta" sono 

sostituite dalle seguenti: "a pena di decadenza entro sessanta"; 

 2) la lettera f) e' soppressa; 

 b) al comma 539: 

 1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'ente 

creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta 

elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di 

ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, 

dando altresi' comunicazione al concessionario del provvedimento di 

sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimita' del debito 

iscritto a ruolo."; 

 2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Fino a 

tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 

1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 

602."; 

 c) dopo il comma 539 e' inserito il seguente: "539-bis. La 

reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non e' ammessa 

e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative 

finalizzate alla riscossione."; 

 d) al comma 540, dopo l'ultimo periodo e' inserito il seguente: 

"L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli 


elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o 

amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del 

credito,". 

 2. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 

 a) al comma 1, le parole: ", fatto salvo il diritto del debitore 

di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del 

comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo 

sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore" sono soppresse; 

 b) i commi 1-bis, secondo periodo, 1-ter e 1-quater sono 

abrogati. 

 

 Art. 2 

Rateazione delle somme dovute a seguito dell'attivita' di controllo e 

 accertamento dell'Agenzia delle entrate 

 

 1. L'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 

462, e' sostituto dal seguente: 

 "Art. 3-bis (Rateazione delle somme dovute). - 1. Le somme dovute 

ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, 

possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali 

di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero 

massimo di venti rate trimestrali di pari importo. 

 2. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine 

di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo 

delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo 

giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della 

comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento e' 

dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. 

 3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le 


disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 

 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle 

somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione 

prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 

311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.". 

 2. L'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e' 

sostituito dal seguente: 

 "Art. 8 (Adempimenti successivi). - 1. Il versamento delle somme 

dovute per effetto dell'accertamento con adesione e' eseguito entro 

venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7. 

 2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un 

massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 

sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila 

euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato 

nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate 

entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate 

successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno 

successivo al termine di versamento della prima rata. 

 3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di 

quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la 

quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente 

copia dell'atto di accertamento con adesione. 

 4. Per le modalita' di versamento delle somme dovute si applicano 

le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In caso di inadempimento 

nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 602.". 

 3. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, 

sono apportate le seguenti modificazioni: 


 a) al comma 1: 

 1) le parole: "nell'articolo 71" sono sostituite dalle 

seguenti: "negli articoli 71 e 72"; 

 2) le parole: "nell'articolo 50" sono sostituite dalle 

seguenti: "negli articoli 50 e 51"; 

 b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Si applicano le 

disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, 

commi 2, 3 e 4."; 

 c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis.1 Le 

disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui 

il contribuente rinunci a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a 

seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota II 

bis) dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al 

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 

nell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 

194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 

25.". 

 4. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 

218, e' inserito il seguente: 

 "Art. 15-bis (Modalita' di pagamento). - 1. Il pagamento delle 

somme dovute ai sensi degli articoli 8 e 15 si esegue mediante 

versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 19 

del medesimo decreto, fatte salve le ipotesi in cui siano previste 

altre modalita' di pagamento in ragione della tipologia di tributo. 

 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono 

essere stabilite ulteriori modalita' di versamento.". 

 

 

 


 Art. 3 

Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito 

 dell'attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate 

 

 1. Dopo l'articolo 15-bis del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' inserito il seguente: 

 "Art. 15-ter (Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a 

seguito dell'attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate). - 1. 

In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto 

legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della 

prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della 

comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il 

termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal 

beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi 

dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. 

 2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto 

legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle 

rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata 

successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e 

l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, 

interessi e sanzioni, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della 

meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. 

 3. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a: 

 a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non 

superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro; 

 b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette 

giorni. 

 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo 

a: 


 a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi 

dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto 

legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; 

 b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme 

dovute ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 

giugno 1997, n. 218. 

 5. Nei casi previsti dal comma 3, nonche' in caso di tardivo 

pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di 

pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo 

dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui 

all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, 

commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei 

relativi interessi. 

 6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non e' eseguita se il 

contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del 

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di 

pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di 

versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.". 

 

 Art. 4 

 Termini per la notifica della cartella 

 di pagamento. Casi particolari 

 

 1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 

 a) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 

"c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima 

rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli 

inadempimenti di cui all'articolo 15-ter."; 

 b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 


 "1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il 

concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di 

decadenza: 

 a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del 

ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle 

imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo 

anno successivo: 

 1) alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione 

al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione 

ai sensi degli articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 

267; 

 2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la 

risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16 

marzo 1942, n. 267; 

 b) per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione 

dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione 

della proposta di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter, 

sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31 

dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui 

al settimo comma dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara 

l'annullamento dell'accordo; 

 c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla 

data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della 

crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del 

consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo: 

 1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la 

risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi 


da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 

gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, 

ai sensi dell'articolo 11, comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, 

della medesima legge n. 3 del 2012; 

 2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la 

cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi 

dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12-ter, comma 4, della 

legge n. 3 del 2012. 

 1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui 

alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene dichiarato il fallimento 

del debitore, il concessionario procede all'insinuazione al passivo 

ai sensi dell'articolo 87, comma 2, senza necessita' di notificare la 

cartella di pagamento.". 

 

 Art. 5 

 Concentrazione della riscossione nell'accertamento 

 

 1. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 

sono apportate le seguenti modificazioni: 

 a) al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: "decorsi 

sessanta giorni dalla notifica" sono sostituite dalle seguenti: 

"decorso il termine utile per la proposizione del ricorso"; 

 b) al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: "ogni 

altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.", 

e' inserito il seguente periodo: "La predetta sospensione non opera 

in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, 

nonche' in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla 

rateazione."; 

 c) al comma 1, lettera b), ultimo periodo, le parole: "con 


raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale e' stato 

notificato l'atto di cui alla lettera a)" sono sostituite dalle 

seguenti: "con raccomandata semplice o posta elettronica"; 

 d) al comma 1, lettera e), l'ultimo periodo: "L'espropriazione 

forzata, in ogni caso, e' avviata, a pena di decadenza, entro il 31 

dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' 

divenuto definitivo;" e' soppresso. 

 

 Art. 6 

 Sospensione della riscossione - Sgravio - 

 Commutazione dell'atto di irrogazione 

 

 1. L'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, e' sostituito 

dal seguente: 

 "Art. 1. - 1. La riscossione delle sanzioni pecuniarie previste 

dalle leggi d'imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente 

versamento e' sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto 

d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, 

penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, 

consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in 

dipendenza del loro mandato professionale. 

 2. La sospensione e' disposta dall'ufficio dell'Agenzia delle 

entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del 

contribuente o del sostituto d'imposta, che provvede su istanza degli 

stessi, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto 

illecito all'autorita' giudiziaria o ad un ufficiale di polizia 

giudiziaria e sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto 

il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, 

ritardato o insufficiente. 

 3. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento 


definitivo di condanna o di applicazione della pena su richiesta 

delle parti, l'ufficio di cui al comma 2 annulla le sanzioni a carico 

del contribuente e provvede ad irrogarle a carico del professionista 

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 

dicembre 1997, n. 472. 

 4. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento 

definitivo di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 del 

codice di procedura penale per motivi di natura processuale o per 

intervenuta estinzione del reato ovvero con un provvedimento 

definitivo di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del 

medesimo codice, la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se 

il contribuente dimostra di aver promosso azione civile entro tre 

mesi dal deposito del provvedimento, fornendone prova all'ufficio di 

cui al comma 2. In tale ipotesi, se il giudizio civile si conclude 

con un provvedimento definitivo di condanna, l'ufficio annulla le 

sanzioni a carico del contribuente e provvede all'irrogazione a 

carico del professionista ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del 

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 

 5. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento 

definitivo di assoluzione ovvero, nei casi di cui al comma 4, il 

contribuente non promuove l'azione civile nei confronti del 

professionista o, laddove promossa, il giudizio civile si conclude 

con un provvedimento definitivo di rigetto, l'ufficio revoca la 

sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del 

contribuente. 

 6. I termini di prescrizione e di decadenza previsti per la 

irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione sono sospesi 

fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui e' divenuto 

definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale a carico 

del professionista o il giudizio civile promosso nei suoi confronti 


ai sensi del comma 4. La parte che vi ha interesse ne da' notizia 

all'ufficio di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla suddetta 

data. 

 7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei 

contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono 

comprovate difficolta' di ordine economico, l'ufficio competente per 

territorio puo' disporre la sospensione della riscossione del tributo 

il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei 

relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del 

pagamento, nonche', alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate 

dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte 

previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 

38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di durata 

corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli 

interessi indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.". 

 

 Art. 7 

 Rateazione imposta di successione 

 

 1. L'articolo 38 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, 

e' sostituito dal seguente: 

 "Art. 38 (Dilazione del pagamento). - 1. Il contribuente puo' 

eseguire il pagamento nella misura non inferiore al venti per cento 

dell'imposta liquidata ai sensi dell'articolo 33, nel termine di 

sessanta giorni da quello in cui e' stato notificato l'avviso di 

liquidazione, e per il rimanente importo in un numero di otto rate 

trimestrali, ovvero, per importi superiori a ventimila euro, in un 

numero massimo di dodici rate trimestrali. La dilazione non e' 


ammessa per importi inferiori a mille euro. 

 2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati 

dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento 

dell'imposta liquidata ai sensi dell'articolo 33. Le rate trimestrali 

nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di 

ciascun trimestre. 

 3. Il mancato pagamento della somma pari al venti per cento 

dell'imposta liquidata, entro il termine di cui al comma 1, ovvero di 

una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, 

comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto, dedotto 

quanto versato, e' iscritto a ruolo con relative sanzioni e 

interessi. 

 4. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a: 

 a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non 

superiore al tre per cento e, in ogni caso, a euro diecimila; 

 b) tardivo versamento della somma pari al venti per cento, non 

superiore a sette giorni. 

 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche con riguardo 

al versamento in unica soluzione. 

 6. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 15-ter del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.". 

 

 Art. 8 

 Preclusione alla autocompensazione 

 in presenza di debito su ruoli definitivi 

 

 1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 

78, alla fine del quarto periodo, dopo le parole: "da emanare entro 

180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto." e' inserito 

il seguente: "I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente 


l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di 

rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti 

dalle singole leggi d'imposta.". 

 

 Art. 9 

 Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione 

 

 1. L'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' 

sostituito dal seguente: 

 "Art. 17 (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della 

riscossione). - 1. Al fine di assicurare il funzionamento del 

servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione 

di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo 

innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, 

agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di 

riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento 

del servizio. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia S.p.A., 

previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, 

determina, approva e pubblica sul proprio sito web i costi da 

sostenere per il servizio nazionale di riscossione che, tenuto conto 

dell'andamento della riscossione, possono includere una quota 

incentivante destinata al miglioramento delle condizioni di 

funzionamento della struttura e dei risultati complessivi della 

gestione, misurabile sulla base di parametri, attinenti 

all'incremento della qualita' e della produttivita' dell'attivita', 

nonche' della finalita' di efficientamento e razionalizzazione del 

servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono 

individuati i criteri e i parametri per la determinazione dei costi e 

quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le 

quote percentuali di cui al comma 2, all'esito della verifica sulla 


qualita' e produttivita' dell'attivita', nonche' dei risultati 

raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del 

servizio, anche rimodulando le quote di cui alle lettere b), c) e d) 

dello stesso comma 2 in funzione dell'attivita' effettivamente 

svolta. 

 2. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dal comma 1 

sono ripartiti in: 

 a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del 

debitore, pari: 

 1) all'uno per cento, in caso di riscossione spontanea 

effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 

febbraio 1999, n. 46; 

 2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, in 

caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della 

cartella; 

 3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi 

interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine; 

 b) una quota, denominata spese esecutive, correlata 

all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli 

agenti della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata 

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua 

anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso; 

 c) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica 

della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, da 

determinare con il decreto di cui alla lettera b); 

 d) una quota, a carico dell'ente che si avvale degli agenti della 

riscossione, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un 

provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme 

affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera 

b); 


 e) una quota, a carico degli enti che si avvalgono degli agenti 

della riscossione, pari al 3 per cento delle somme riscosse entro il 

sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. 

 3. Il rimborso della quota denominata spese esecutive di cui al 

comma 2, lettera b), maturate nel corso di ciascun anno solare, se 

richiesto agli Enti creditori entro il 30 marzo dell'anno successivo, 

e' erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo 

definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state 

svolte le procedure, obbliga l'Agente della riscossione a restituire 

all'Ente creditore, entro il decimo giorno successivo ad apposita 

richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. 

L'ammontare dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione, maggiorato 

degli interessi legali, e' riversato entro il 30 novembre di ciascun 

anno. 

 4. Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli Agenti della 

riscossione: 

 a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma 2, lettera 

a), numeri 2 e 3, in caso di mancata ammissione al passivo della 

procedura concorsuale, ovvero di mancata riscossione nell'ambito 

della stessa procedura; 

 b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se il ruolo viene 

annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di 

definitiva inesigibilita'.". 

 2. In caso di mancata erogazione del rimborso previsto 

dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 

112, come modificato dal presente decreto, resta fermo quanto 

disposto dal comma 6-bis dello stesso articolo 17, vigente alla data 

di entrata in vigore del presente decreto. 

 3. Il primo decreto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettere b), 

c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come 


modificato dal presente decreto e' emanato entro il 30 ottobre 2015. 

 4. Per i carichi affidati all'Agente della riscossione sino al 31 

dicembre 2015, resta fermo l'aggio, nella misura e secondo la 

ripartizione previste dall'articolo 17, del decreto legislativo 13 

aprile 1999, n. 112, nel testo vigente, ai sensi dell'articolo 10, 

comma 13-sexies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto 

legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e tenuto conto dell'esigenza di 

garantire l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di 

riscossione, anche in considerazione dei possibili effetti 

sull'andamento della riscossione derivanti da eventi congiunturali, 

l'Agenzia delle entrate, in qualita' di titolare, ai sensi 

dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 

203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 

248, della funzione della riscossione, esercitata mediante le 

societa' del Gruppo Equitalia, eroga, per il triennio 2016-2018, alla 

societa' Equitalia S.p.A., in base all'andamento dei proventi 

risultanti dal bilancio annuale consolidato di Gruppo, una quota, a 

titolo di contributo, non superiore a 40 milioni di euro per l'anno 

2016, a 45 milioni di euro per l'anno 2017, e a 40 milioni di euro 

per l'anno 2018, a valere sulle risorse iscritte in bilancio sul 

capitolo della medesima Agenzia. Tale erogazione e' effettuata entro 

il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio. 

 6. All'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

il comma 13-quinquies e' abrogato. 

 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi 

o maggiori oneri per la finanza pubblica. 


 Art. 10 

 Dilazione di pagamento 

 

 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 

602, sono apportate le seguenti modificazioni: 

 a) all'articolo 19: 

 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'agente della 

riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in 

temporanea situazione di obiettiva difficolta', concede la 

ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con 

esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue 

rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di 

importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione puo' essere 

concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di 

obiettiva difficolta'."; 

 2) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: "l-quater. 

Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione puo' 

iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui 

all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della 

richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti 

comunque salvi i fermi e le ipoteche gia' iscritti alla data di 

concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale 

richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi 

dell'articolo 48-bis, per le quali non puo' essere concessa la 

dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino 

all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo 

accoglimento, il pagamento della prima rata determina 

l'impossibilita' di proseguire le procedure di recupero coattivo 

precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto 

l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di 


assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o 

non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti 

pignorati."; 

 3) al comma 3, la parola: "otto" e' sostituita dalla seguente: 

"cinque" e la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) il carico 

puo' essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione 

della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente 

saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione puo' essere 

ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima 

data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater."; 

 4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. In caso di 

provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o 

parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che 

costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e' autorizzato a 

non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano 

concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore puo' richiedere 

il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli 

interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello 

stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in 

altro numero, fino a un massimo di settantadue."; 

 5) al comma 4, dopo la parola: "dilazione" sono aggiunte le 

seguenti: "ed il relativo pagamento puo' essere effettuato anche 

mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore"; 

 b) all'articolo 39, comma 2, le parole: "; tali interessi sono 

riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il 

provvedimento di sospensione" sono soppresse. 

 

 

 

 


 Art. 11 

 Autotutela 

 

 1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 

564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 

656, sono apportate le seguenti modificazioni: 

 a) dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti: 

 "1-sexies. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto 

il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione 

agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento 

o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica 

dell'atto purche' rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese 

del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute. 

 1-septies. Le disposizioni del comma 1-sexies non si applicano 

alla definizione agevolata prevista dall'articolo 17, comma 2, del 

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 

 1-octies. L'annullamento o la revoca parziali non sono 

impugnabili autonomamente.". 

 

 Art. 12 

 Sospensione dei termini per eventi eccezionali 

 

 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di 

versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali 

e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e 

le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da 

eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente 

periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione 

dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' 

la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di 


liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a 

favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e 

assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle 

disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 

212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati 

entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione. 

 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' 

degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e 

assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei 

territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi 

sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi 

domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da 

eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione 

degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 

dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la 

sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni 

dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 

31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di 

sospensione. 

 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle 

cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al 

comma 1. 

 

 Art. 13 

 Razionalizzazione degli interessi per il versamento, 

 la riscossione e i rimborsi di ogni tributo 

 

 1. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i 

rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste 

dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 


convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, 

e' determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli 

equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 

per cento e il 4,5 per cento, determinata con il decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. 

 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da 

emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, viene stabilita la misura e la decorrenza 

dell'applicazione del tasso di cui al comma 1. 

 3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, continuano ad 

applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d'imposta e il 

decreto ministeriale del 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009. Per gli interessi di mora di cui 

all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 602, si applica il tasso individuato annualmente 

con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 

 4. La misura del tasso di interesse di cui al comma 1 puo' essere 

rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e 

delle finanze. 

 5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo 

non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 

 Art. 14 

 Notifica a mezzo di posta elettronica certificata 

 

 1. Al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta 

elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, 

nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione 

dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilita' degli atti 

da parte del contribuente, all'articolo 26 del decreto del Presidente 


della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il secondo comma e' 

sostituito dal seguente: "La notifica della cartella puo' essere 

eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica 

certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine 

previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in 

forma societaria, nonche' di professionisti iscritti in albi o 

elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalita', 

all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di 

posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione 

e' consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in 

forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis 

del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica 

del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve 

eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera 

di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo 

avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo 

stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza 

ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. 

Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica 

risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da 

effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le 

persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica 

certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica e' 

eseguita esclusivamente con tali modalita' all'indirizzo dichiarato 

all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente 

comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta 

elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche 

amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005 n. 82.". 


 2. Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici 

necessari per l'adeguamento alle nuove previsioni, le disposizioni 

modificative di cui al comma 1, si applicano alle notifiche 

effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. Fino a tale data resta 

ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della 

presente legge. 

 

 Art. 15 

 Disposizioni transitorie 

 

 1. Le disposizioni dell'articolo l, commi da 538 a 540, della legge 

24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall'articolo l del 

presente decreto, si applicano alle dichiarazioni presentate 

successivamente alla data di relativa entrata in vigore del presente 

decreto. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 

sono disciplinate le modalita' telematiche di presentazione della 

dichiarazione e di invio della risposta al debitore. Fino alla data 

fissata da tale provvedimento resta fermo quanto disposto dalle 

stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle 

suddette modifiche. 

 2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano a 

decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso: 

 a) al 31 dicembre 2014, per le somme dovute ai sensi 

dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 

n. 462; 

 b) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi 

dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 

n. 462; 

 c) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi 

dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a 


seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui 

all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui 

all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le 

disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al 

periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. 

 3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2 a 4, non si 

applicano agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi 

dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle 

conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie gia' 

perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

 4. Le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1, si applicano: 

 a) per le rateazioni di cui all'articolo 3-bis del decreto 

legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, a decorrere dalle dichiarazioni 

relative al periodo d'imposta in corso: 

 1) al 31 dicembre 2014; per le somme dovute ai sensi 

dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 

n. 462; 

 2) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi 

dell'articolo 3, comma 1; del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 

n. 462; 

 3) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi 

dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a 

seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui 

all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui 

all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le 

disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al 


periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013; 

 b) per le rateazioni disciplinate ai sensi dell'articolo 8 del 

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, agli atti di adesione, 

agli atti definiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 

19 giugno 1997, n. 218, alle conciliazioni giudiziali e alle 

mediazioni tributarie perfezionati a decorrere dalla data di entrata 

in vigore del presente decreto legislativo. 

 5. Le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-quater e 3, 

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 

602, come modificate dallo stesso articolo 10, comma 1, lettera a), 

si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto. 

 6. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto 

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto 

dall'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 4), si applicano alle 

dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto e ai piani di rateazione in essere alla stessa data. 

 7. Le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani 

di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei 

24 mesi antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto, 

possono, a semplice richiesta del contribuente, da presentarsi 

inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, essere ripartite fino a un massimo di 72 rate 

mensili. In tal caso, ferma restando l'applicazione delle 

disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-quater in quanto 

compatibile, lettere b) e c) del comma 3, e comma 4 del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come 

modificato dal presente decreto, il mancato pagamento di due rate 

anche non consecutive, determina la decadenza automatica dal 

beneficio della rateazione. 


 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 

 Dato a Roma, addi' 24 settembre 2015
Avv. Antonino Sugamele

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