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Sentenza

Deve essere considerata attività inerente l'esercizio di impresa, ai sensi dell'...
Deve essere considerata attività inerente l'esercizio di impresa, ai sensi dell'art. 4 d.p.r. n. 633/1972 (con conseguente assoggettabilità alla disciplina in materia di IVA), quella effettuata da una società per azioni per la riparazione di un bene strumentale danneggiato. Ne consegue che nel liquidare il danno patito da siffatta società e consistito nei compensi erogati a terzi per la riparazione, il giudice non deve tenere conto di quanto da essa pagato a titolo di IVA, trattandosi di importo che questa può detrarre dal proprio debito d'imposta.
Corte di Cassazione, sez. IV Civile – 3, ordinanza 12 novembre 2014 – 12 febbraio 2015, n. 2786
Presidente Finocchiaro – Relatore Amendola

Svolgimenti del processo e motivi della decisione

È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti. "Il relatore, cons. A.A. esaminati gli atti, osserva:
1. S.H. Products s.p.a. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di Pace di San Miniato, in data 2 ottobre 2006, su ricorso di Piccini Trasporti Industriali s.r.l. le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 2.529,29, portata da alcune fatture emesse per l'effettuazione di servizi di trasporto commissionati da S..
L'opponente, senza contestare la pretesa dell'ingiungente, oppose in compensazione un credito risarcitorio da essa vantato nei confronti della Piccini, per danni subiti da un macchinario industriale di sua proprietà per colpa del vettore. Sostenne, in particolare, che i relativi pregiudizi non erano stati integralmente risarciti dalla società assicuratrice.
L'opposta, costituitasi in giudizio, contestò le avverse deduzioni.
2. Con sentenza n. 101 del 2008 il Giudice di Pace di San Miniato respinse l'opposizione.
Proposto gravame dalla soccombente, il Tribunale di Pisa, in data 30 novembre 2011, in parziale accoglimento della proposta impugnazione, ha condannato S.H. Productus s.p.a. al pagamento in favore di Piccini Trasporti Industriali s.r.l. della somma di euro 114,09, oltre interessi, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte Piccini Trasporti Industriali s.r.l. formulando due motivi. L'intimata non ha svolto attività difensiva.
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall'art. 360 bis, inserito dall'art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69. Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi accolto.
Queste le ragioni.
4. Con il primo motivo di ricorso l'impugnante lamenta violazione degli att. 4, 17 e 19 d.P.R. n. 633 del 1972.
Oggetto delle critiche è l'affermazione del giudice di merito secondo cui il danno patrimoniale subito dall'appellante era comprensivo anche dell'imposta sul valore aggiunto dalla stessa pagata, in quanto pari alla perdita subita, intesa come differenziale fra il patrimonio detenuto prima e dopo l'evento dannoso.
Sostiene per contro l'esponente che, in base alle norme innanzi richiamate, l'opponente, in quanto società commerciale, aveva la possibilità di portare in detrazione l'IVA corrisposta sulle prestazioni di servizi inerenti all'attività d'impresa, come quelle necessarie alla riparazione di un bene strumentale. Deduce quindi che, considerato che quanto versato da S. a titolo di imposta sul valore aggiunto sarebbe stato da essa recuperato con il meccanismo della detrazione d'imposta, il danno effettivamente sofferto dall'opponente era pari a euro 25.856,00,.
Con il secondo mezzo, lamentando violazione di legge e vizi motivazionali, la ricorrente contesta che il credito vantato dall'opponente potesse ritenersi provato.
5. Le censure svolte nel primo motivo sono fondate.
Ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggetti passivi dell'imposta coloro che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili: questi devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Sotto il profilo oggettivo si osserva che le cessioni e le prestazioni imponibili sono quelle di cui all'art. 4 dello stesso d.P.R.. In particolare questa Corte ha precisato che, ai fini dell'IVA assumono rilievo, ai sensi dell'art. 4 cit. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole e che pertanto - poiché nell'ambito delle attività commerciali rientrano solo quelle che siano svolte in forma di impresa - sono imprescindibilmente qualificate dai caratteri dell'abitualità (ancorché non dell'esclusività) e della professionalità dell'esercizio (cfr. Cass. n. 2021/96, n. 3406/96; n. 10430/2001, n. 13999/03). Si considerano, però, in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese (tra l'altro) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 cod. civ., e dalle società di fatto.
6. Ciò posto, e considerato che S. è una società per azioni, sarebbe spettato alla stessa dimostrare, in relazione alle concrete modalità ed al contenuto oggettivo e soggettivo dell'attività svolta, la sussistenza dei presupposti per escludere la detraibilità dell'IVA ai sensi dell'art. 19 del citato d.P.R. (confr. Cass. civ. 8 gennaio 2010, n. 75). Ne consegue che erroneamente il giudice di merito, nel quantificare i danni patiti dalla predetta società per fatto imputabile alla Piccini Trasporti, e consistiti nei compensi erogati a terzi per la riparazione di un macchinario funzionale all'attività produttiva, ha tenuto conto anche di quanto pagato dalla società danneggiata a titolo di IVA, trattandosi di importo che la stessa può detrarre dal proprio debito d'imposta.
Nell'accoglimento del primo motivo di ricorso, resterà assorbito l'esame del secondo".
A seguito della discussione svoltasi in camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni in fatto e in diritto esposte nella relazione. Ne deriva che, accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo (dichiaratamente formulato per puro scrupolo difensivo, tenuto conto del carattere decisivo e assorbente del primo mezzo), la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Pisa in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Pisa in diversa composizione.
Avv. Antonino Sugamele

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