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Sentenza

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, i chiarimenti dell’Agenz...
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, i chiarimenti dell’Agenzia
Online tutti i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, previsto dall'art. 18 del Decreto Competitività (d.l. n. 91/2014), confluiti nella circolare n. 5 diffusa ieri, 19 febbraio. Vi proponiamo una sintesi del documento di prassi.
In cosa consiste l'agevolazione. È riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, ricompresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015. I beni potranno essere acquisiti da terzi, realizzati della stessa impresa in economia o mediante contratto di appalto, nonché acquisiti mediante locazione finanziaria (leasing) con opzione di acquisto finale del bene a favore dell'utilizzatore.
A chi spetta. Il credito spetta ai soggetti titolari di reddito di impresa indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato. Sono ammesse sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, nonché gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.
Come si calcola e come si utilizza. Il credito di imposta è riconosciuto per gli investimenti di importo unitario almeno pari a euro 10.000, nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dalla media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Come precisato nella circolare:
• l'ammontare minimo pari a 10.000 euro deve essere verificato in relazione a ciascun progetto di investimento effettuato in beni strumentali e non ai singoli beni che lo compongono. In caso, invece, di più progetti d'investimento realizzati dalla stessa impresa, ciascuno di questi verrà unitariamente considerato;
• a concorrere a calcolare l'ammontare minimo dell'investimento sono anche gli oneri accessori di diretta imputazione (es. trasporto e montaggio);
• il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo;
• il credito non è soggetto né al limite dei 250.000 euro applicabile ai crediti d'imposta agevolativi, né a quello dei 700.000 euro previsto per la compensabilità di crediti e contributi (art. 34, Legge n. 388/2000), né al divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (art. 17, d.lgs. n. 241/1997);
• non costituisce una condizione per l'accesso la data di inizio dell'attività d'impresa, anzi, sono ammesse anche le imprese che, alla data di entrata in vigore della norma (25 giugno 2014), avevano iniziato l'attività da meno di cinque periodi d'imposta e a quelle costituite successivamente a tale data;
• per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, il menzionato quinquennio di riferimento sarà, per gli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014, quello dal 2009 al 2013, mentre per gli investimenti realizzati nel 2015 fino al 30 giugno, sarà quello dal 2010 al 2014;
• l'agevolazione spetta anche in presenza di altre misure di favore già godute dall'impresa.
Requisiti dei beni agevolabili. Riepilogando quando già anticipato, i beni oggetto dell'investimento devono essere:
• ricompresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (disponibile su www.istat.it e su www.agenziaentrate.gov.it);
• strumentali rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta;
• di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa (sono esclusi pertanto i beni merce e i materiali di consumo, anche se rientranti nella divisione 28);
• nuovi, e, dunque, l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati (tranne per  i beni esposti in show room ed utilizzati dal solo rivenditore per uso esclusivamente dimostrativo, che conservano il requisito della novità). In caso di beni complessi, l'elemento della novità è escluso se il costo dei beni usati sia stato prevalente rispetto a quello complessivamente sostenuto;
• destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
• effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del Decreto Competitività) e fino al 30 giugno 2015;
• di ammontare non inferiore a 10.000 euro;
• mantenuti nell'impresa almeno fino alla fine del periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'acquisto, pena la revoca del diritto all'agevolazione.

(fonte: www.fiscopiu.it)
Avv. Antonino Sugamele

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