Addizionale Ires. Decorrenza degli effetti della declaratoria d'incostituzionalità.
La Robin Hood Tax non è più dovuta a partire dal periodo d'imposta in corso al 12 febbraio 2015. Questa la prima indicazione fornita dalla circolare n. 18/E del 28 aprile a tutte le imprese del settore petrolifero ed energetico assoggettate all'addizionale ormai dichiarata incostituzionale dalla Consulta con la sentenza dell' 11 febbraio scorso, n. 10 .
Molti i dubbi chiariti dal documento di prassi che mira a colmare il vuoto creatosi a seguito della declaratoria d'incostituzionalità e a dare risposta alle richieste di precisazioni subito pervenute all'Amministrazione.
Decorrenza degli effetti della declaratoria d'incostituzionalità. Come accennato, la sentenza della Corte Costituzionale spiega i suoi effetti a partire dal 12 febbraio, giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pertanto gli unici a dover ancora versare il tributo, con riferimento al 2014, saranno i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.
In particolare:
• i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta 2014, dovranno versare il saldo entro la scadenza naturale della RHT prevista per il 16 giugno 2015, compreso l'obbligo di versamento degli acconti dovuti nel corso dell'anno 2014;
• i soggetti il cui esercizio sociale non è coincidente con l'anno solare non saranno assoggettati alla RHT a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 12 febbraio 2015.
Come comportarsi con le eccedenze. Non potendosi considerare le eventuali eccedenze di versamento come eccedenza IRES in senso proprio, quelle versate negli anni precedenti alla sentenza d'incostituzionalità, che non trovino utilizzo nel saldo d'imposta relativo all'anno 2014, potranno essere compensate solo “orizzontalmente”, con gli annessi limiti di questo tipo di compensazione. In alternativa, le eccedenze, come finora previsto, potranno continuare a essere chieste a rimborso o cedute alla consolidante.
Perdite pregresse: come e quando incidono. Due i chiarimenti forniti dalle Entrate sulle perdite fiscali pregresse a seguito di precisi quesiti giunti all'Amministrazione: concorreranno alla formazione della base imponibile della RHT le perdite pregresse maturate indistintamente in tutti i periodi di imposta, anche precedenti a quelli in cui è stata vigente l'addizionale; il reddito imponibile da prendere in considerazione ai fini del superamento della soglia oltre la quale scatta la RHT è da considerare al netto delle perdite pregresse, disponibili e compensabili.
(Fonte: www.fiscopiu.it)
01-05-2015 09:59
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