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Sentenza

Nulla la sentenza del giudice d'appello motivata per relationem mediante adesion...
Nulla la sentenza del giudice d'appello motivata per relationem mediante adesione alla pronuncia impugnata.
Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-06-2014, n. 12467
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla - Presidente -

Dott. VIRGILIO Biagio - rel. Consigliere -

Dott. GRECO Antonio - Consigliere -

Dott. FEDERICO Guido - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TEGO BECKER s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 9, presso l'avv. Sabrina Pizzicarla, rappresentata e difesa dall'avv. DINA MASSIMO giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ed AGENZIA DELLE ENTRATE;

- resistenti -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 93/35/07, depositata il 27 novembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2014 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. La TEGO BECKER s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l'appello della contribuente e confermata la legittimità del silenzio rifiuto opposto dall'Ufficio alla domanda di rimborso parziale dell'IRPEG presentata dalla società per gli anni 1997 e 1998.

Il giudice d'appello ha affermato che "le argomentazioni delle parti sono sostanzialmente quelle già descritte negli atti di primo grado e nulla di nuovo è stato apportato affinchè possa essere modificata la sentenza di primo grado", per cui la CTR "non può che confermare il lavoro svolto dalla Commissione tributaria provinciale di Lodi, condividendone integralmente le motivazioni".

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate hanno depositato atto di costituzione.
Motivi della decisione

1. Va premesso che la nullità della notificazione del ricorso, derivante dall'essere stata effettuata, per entrambe le parti, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, è stata sanata dal citato atto di costituzione delle parti.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., è fondato.

La "motivazione" della sentenza si esaurisce, infatti, nelle affermazioni riportate in narrativa, con la conseguenza che va applicato il principio secondo il quale, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, nonchè dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo, non potendo ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame (da ult., Cass. n. 28113 del 2013).

3. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., in quanto sulla questione controversa della emendabilità della dichiarazione si è formato il giudicato esterno a seguito della omessa impugnazione sul punto, da parte dell'Agenzia delle entrate, di pronuncia analoga intervenuta inter partes nel 2005 per diverso periodo d'imposta e impugnata dalla società (cfr., al riguardo, Cass. n. 26318 del 2010), è, prima ancora che infondato, inammissibile, in applicazione del principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado (nella specie, nel 2006) e la sua esistenza non sia stata ivi eccepita dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione (Cass., sez. un., n. 21493 del 2010).

4. Con il terzo motivo, infine, si denuncia la violazione dell'art. 2909 cod. civ., nonchè vizio di motivazione: si chiede "se la non contestazione da parte dell'Agenzia delle entrate dei fatti e dei documenti allegati dalla società contribuente in primo grado a sostegno della fondatezza della domanda di rimborso possa valutarsi come comportamento processualmente rilevante, e se, alla luce del divieto di ius novorum in sede di appello, l'assenza, nel giudizio di primo grado, e la conseguente mancata devoluzione al giudice del gravame, di specifiche censure e/o eccezioni avverso le circostanze di fatto e/o di diritto addotte a fondamento della pretesa di rimborso, determini un giudicato interno sulle circostanze medesime".

Il motivo è inammissibile per genericità del quesito di diritto, che riflette, peraltro, quella del contenuto del motivo, del tutto privo di specificità in ordine al contenuto delle censure esposte.

5. In conclusione, va accolto il primo motivo e dichiarati inammissibili il secondo e il terzo; la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibili il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2014
Avv. Antonino Sugamele

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