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Sentenza

Niente rimborso Irap al commercialista che ha un ‘praticante’, con “borsa di stu...
Niente rimborso Irap al commercialista che ha un ‘praticante’, con “borsa di studio”, compensi per 270mila euro, con compensi riservati a collaboratori esterni.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 13 giugno – 3 ottobre 2014, n. 20907
Presidente Di Iasi – Relatore Cigna

Svolgimento del processo

Z.G., esercente l'attività di dottore commercialista, ha proposto ricorso dinanzi alla CTP di Bergamo avverso il silenzio-rigetto opposto dall'Agenzia delle Entrate ad istanza di rimborso di somma pagata a titolo di IRAP per gli anni 2003 e 2004.
L'adita CTP ha rigettato il ricorso.
Con sentenza depositata il 7-2-2008 la CTR Lombardia, sez. staccata di Brescia, ha rigettato l'appello del contribuente; in particolare la CTR ha evidenziato che le spese per la prestazione di lavoro dipendente per collaboratori ed i compensi elargiti a terzi (circostanze che emergevano dalle dichiarazioni redditi in atti) deponevano inequivocabilmente per una struttura organizzativa che potenziava l'attività professionale e ne costituiva un "quid pluris", sicchè era da ritenersi sussistente il requisito dell'autonomia organizzativa ed applicabile quindi I'IRAP.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente, affidato a tre motivi; l'Agenzia si è costituita al solo fine di partecipare all'udienza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il contribuente, denunziando -ex art. 360 n. 5 cpc- insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo (esistenza dei requisito dell'autonoma organizzazione richiesta dall'art. 2 d.lgs 446/1997 in materia di presupposto d'imposta ai fini IRAP), sosteneva che la CTR, nonostante esso contribuente avesse evidenziato di avere corrisposto solo una borsa di studio ad una tirocinante, non aveva spiegato né chi e quanti fossero i collaboratori esterni ed a quanto ammontassero i loro compensi nè se la loro collaborazione fosse abituale o saltuaria.
Con il secondo motivo il contribuente, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione deil'art.2 d.lgs 44611997 in relazione alla corretta applicazione del presupposto IRAP alla luce dell'interpretazione fornita dalla S.C., sosteneva che la riscontrata esistenza di un solo praticante non poteva implicare autonoma organizzazione.
Con il terzo motivo il contribuente formulava "eccezione di maturato giudicato esterno ex art. 324 cpc in relazione alla medesima vicenda giudiziaria"; al riguardo evidenziava che la CTR Lombardia, con sentenza definitiva 104/65/2007, aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente per IRAP 2002.
il terzo motivo, da esaminare con precedenza, per motivi di ordine logico, è infondato.
Per consolidato e condiviso principio di questa Corte, "la sentenza dei giudice tributario con la quale si accertano contenuto ed entità degli obblighi dei contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene a quegli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile sulla disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata, con la conseguenza che la sentenza che risolva una situazione fattuale in uno specifico periodo d'imposta non può estendere i suoi effetti automaticamente ad altro ancorché siano coinvolti tratti storici comuni". (Cass. 22941/2013, nella quale questa Corte, in applicazione di tale principio, ha escluso l'efficacia esterna di un giudicato relativo ad un periodo di imposta IRAP in una controversia riguardante un'altra annualità; v., nello stesso senso, tra le tante, fra le più recenti, Cass. 1837/2014; 235/2014; 3756/2013).
Alla stregua di tale principio, pertanto, va rigettata la sollevata eccezione di giudicato esterno, essendo la su indicata sentenza (relativa a giudizio per IRAP 2002) fondata sulla valutazione, operata in base alle risultanze istruttorie di quel giudizio, della situazione fattuale (concernente la sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione) relativa all'anno di imposta 2002 (annualità, quindi, diversa da quella oggetto del presente giudizio).
i primi due motivi, da valutarsi congiuntamente in quanto tra [oro connessi, sono infondati.
Come ripetutamente stabilito da questa Corte, invero, in tema di IRAP Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l`id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere dei contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni" (Cass. sez. unite 12111/2009; conf., tra le tante, Cass. 21122 e 21123/2010; Cass. 26157/2011).
La CIR, nella gravata sentenza, ha ritenuto sussistente il requisito dell'autonoma organizzazione non sulla base della presenza di un solo tirocinante (come erroneamente affermato dal contribuente nel secondo motivo di ricorso per Cassazione) ma dalle specifiche circostanze (emergenti dalle dichiarazioni redditi in atti) di "spese per la prestazione di lavoro dipendente per collaboratori" e di "compensi comunque elargiti a terzi", ritenute tali da "rappresentare un quid pluris rispetto all'attività del professionista"; in tal modo la CIR ha chiarito in modo congruo il percorso logico-giuridico sul quale ha fondato la sua decisione, specie considerando che, come desumibile dalle stesse dichiarazioni espressamente riportate nell'odierno ricorso per l'anno 2003, i compensi derivanti dall'attività professionale risultano pari ad euro 269.978,00 ed i compensi elargiti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale risultano pari a euro 26.497,00, oltre euro 7.358 per spese per prestazione di lavoro dipendente e assimilato (praticante).
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, non avendo l'Agenzia svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Avv. Antonino Sugamele

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