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Sentenza

Monitoraggio fiscale:dal 2014 l'obbligo degli intermediari finanziari di comunic...
Monitoraggio fiscale:dal 2014 l'obbligo degli intermediari finanziari di comunicare i dati relativi ai trasferimenti da o verso l’estero di denaro e altri mezzi di pagamento, scatta per importi pari o superiori non più a 10 mila ma a 15 mila euro.
Con il provvedimento n. 58231 del 24 aprile 2014 l'Agenzia delle Entrate ha dettato le indicazioni specifiche per l'applicazione della disciplina in materia di monitoraggio fiscale così come riformulata dall'art. 9, comma 1, L. n. 97/2013 (Legge europea 2013).
La norma, allineando la disciplina in materia di monitoraggio a quella in materia di antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007, ha stabilito che, a partire dal 2014, l'obbligo di comunicazione, da parte degli intermediari finanziari, dei dati relativi ai trasferimenti da o verso l'estero di denaro e altri mezzi di pagamento, anche se eseguiti attraverso movimentazione di conti, scatta per importi pari o superiori a 15 mila euro, e non più, come previsto dal provvedimento dell'Agenzia del 28 luglio 2003 (integralmente sostituito dal Provvedimento n. 58231/2014), per importi pari o superiori a 10 mila euro.
Trasmissione all'Agenzia delle Entrate. Secondo quanto previsto dal citato art. 9 Legge europea 2013, che ha sostituito l'art. 1 d.l. n. 167/1990 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 227/1990), gli intermediari finanziari di cui all'art. 11, commi 1 e 2, d.lgs. n 231/2007 sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai trasferimenti su indicati, che siano oggetto di rilevazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del citato decreto legislativo in materia di antiriciclaggio, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 T.U.I.R..
Obbligo di registrazione. L'art. 36 in parola, a sua volta, dispone l'obbligo di registrazione con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15 mila euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di  più operazioni che appaiono collegate o frazionate. Gli intermediari dovranno indicare nella comunicazione: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento ed i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera, nonché dei clienti che risultino destinatari dell'ordine di accreditamento. Le causali da utilizzare per le operazioni in esame, secondo quanto disposto dal punto 2.4 del Provvedimento dell'Agenzia, saranno quelle indicate dall'allegato 1 al provvedimento e già adottate dagli operatori finanziari per l'Archivio unico informatico.
La comunicazione dei dati, ai sensi del punto 4.2 del provvedimento, è effettuata annualmente ed è trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione stessa. Entro il 31 dicembre 2014 sarà disponibile il tracciato record ed entro il 31 marzo 2015 il software di comunicazione.

(fonte: www.fiscopiu.it)
Avv. Antonino Sugamele

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