Legittima la notifica al solo marito se la dichiarazione è congiunta.
Cass. civ. Sez. V, 02 aprile 2014, n. 7612
La facoltà concessa dall' articolo 17 della legge n. 114 del 1977, ai coniugi non legalmente ed effettivamente separati, di presentare una dichiarazione congiunta – a nome di entrambi e garantita da una responsabilità solidale tra gli stessi per il pagamento dell'imposta, interessi e sanzioni – è finalizzata alla liquidazione complessiva ed unitaria delle imposte dovute dal nucleo famigliare. In tale ipotesi, gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi ma legittimamente notificati nei confronti del solo marito.
In questi termini si è espressa la Cassazione – sentenza n. 7612 del 2 aprile 2014 – che ha rigettato il ricorso introduttivo del giudizio presentato da una moglie che lamentava la mancata notifica, nei suoi confronti, dell'avviso di accertamento emesso sulla base della dichiarazione congiunta presentata insieme al marito (avviso notificato solo a quest'ultimo).
La disposizione di cui all' articolo 17, primo comma, della legge n. 114 del 1977 – che prevedeva per i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, la possibilità di optare per la dichiarazione congiunta, avvalendosi di un solo modello per la dichiarazione dei propri redditi – conserva ancora una certa attualità, pur non essendo più in vigore dal 1998 (comma abrogato dall' articolo 9 del D.P.R. n. 322 del 1998).
In questa ipotesi, gli accertamenti in rettifica e le cartelle di pagamento, sebbene da intestarsi ad entrambi i coniugi, possono essere notificati al solo marito, come previsto, rispettivamente, dal quarto e terzo comma del citato articolo 17 (ancora vigenti).
All'attualità, la dichiarazione congiunta – che ha visto notevolmente ridursi il suo ambito di applicazione – non è più possibile, tranne per quanto previsto dall' articolo 13, comma 4, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, in relazione al modello 730, ossia solo nell'ipotesi in cui uno dei due coniugi sia titolare di un reddito da lavoro dipendente e nessuno dei due sia titolare di redditi di lavoro autonomo o d'impresa.
La scelta della dichiarazione congiunta consente ai coniugi di sommare le imposte calcolate separatamente sui redditi di ciascuno, e di sottrarre da tale importo l'ammontare complessivo delle ritenute e dei crediti di imposta singolarmente subiti. Così facendo, il calcolo – che determina l'imposta complessivamente dovuta e non l'imponibile – garantisce l'autonomia del singolo soggetto e consente di distinguere le posizioni contributive dei due coniugi, che, invece, restano del tutto autonome ed indipendenti l'uno dall'altro (Cassazione, sentenza n. 3526 del 2012; n. 25531 del 2011; Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 107/E del 2011).
L'Amministrazione finanziaria propone ricorso in Cassazione avverso la sentenza di appello che, in riforma di quella di primo grado, aveva accolto la doglianza di una contribuente in relazione ad una cartella di pagamento alla stessa notificata – ad oggetto maggiori redditi accertati, annualità 1996 – e relativa alla dichiarazione dei redditi presentata in forma congiunta con il marito (cartella notificata anche a quest'ultimo).
Nello specifico, i giudici del gravame – nella considerazione che i coniugi risiedevano da tempo in località diverse e che l'ex marito aveva addirittura anche un nuovo nucleo familiare, come risultava dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del novembre 2004 – rilevavano che l'Amministrazione ricorrente non aveva dimostrato l'avvenuta notifica, in capo alla contribuente, dell'avviso di accertamento prodromico della cartella oggetto di impugnazione.
Pertanto, essendo stato l'atto di accertamento notificato solo al marito, nei confronti della moglie dovevano ritenersi nulli tutti gli atti successivi, e di conseguenza, anche la cartella in questione.
Nel ricorso in Cassazione, l'Amministrazione ricorrente lamenta l'illegittimità della sentenza di appello per violazione dell' articolo 17 della legge n. 114 del 1977, atteso che è proprio tale disposizione a prevedere, in caso di dichiarazione congiunta, che l'avviso di accertamento debba essere notificato al solo ex marito (come avvenuto nel caso di specie).
Infatti, si legge nel ricorso, la scelta dei coniugi di presentare congiuntamente la dichiarazione dei redditi, e la conseguente responsabilità solidale di entrambi, non produce effetto solo sui redditi dichiarati ma si estende anche alle obbligazioni derivanti dal successivo accertamento di maggior reddito a carico dell'altro coniuge, senza alcuna violazione né del principio di uguaglianza né del diritto di difesa della contribuente, che, infatti, poteva far valere i pretesi vizi dell'atto prodromico in sede di impugnazione della notificata cartella di pagamento.
Per la Cassazione il motivo è fondato, sulla base dell'articolo 17, terzo, quarto e quinto comma, della legge n. 114 del 1977 , secondo cui “… . Nell'ipotesi prevista nel primo comma, la notifica della cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli è eseguita nei confronti del marito. Gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati a norma del comma precedente. I coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito”.
In altri termini, secondo l'interpretazione di giudici di legittimità, “… i coniugi dichiaranti, con la volontaria e libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, hanno accettato anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell'istituto e, in particolare, per quanto interessa la fattispecie, quelli connessi sia alla previsione della notifica al solo marito degli ‘accertamenti in rettifica' sia alle conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali; di conseguenza, per effetto della scelta in questione, l'insorgenza della responsabilità solidale della moglie ‘codichiarante' non richiede che sia notificato anche ad essa l'avviso di accertamento, essendo sufficiente la notifica effettuata al solo marito (Cass. 27005/2007); …”.
Né tale interpretazione, continua la Corte, “… può far insorgere dubbi di costituzionalità, atteso che, per quanto riguarda l'ipotetica violazione degli artt. 3 e 24 Cost. , deve essere sempre riconosciuta alla moglie, pur essendo le cartelle esattoriali e gli accertamenti in rettifica notificati solo al marito, la possibilità di impugnare autonomamente l'intimazione di pagamento e/o la successiva cartella, nel caso in cui venga per la prima volta, attraverso la notifica di tali atti, a legale conoscenza della pretesa avanzata dall'amministrazione finanziaria in via solidale; e ciò, eventualmente, anche per contestare nel merito l'obbligazione tributaria del coniuge, proponendo, attraverso l'impugnativa della cartella o dell'intimazione di pagamento, gravame avverso l'accertamento operato nei confronti del marito; …”.
Pertanto, in queste ipotesi, il diritto di difesa della moglie è garantito dal poter contestare anche nel merito, di fronte agli Organi della giurisdizione tributaria, l'obbligazione del coniuge, ovviamente entro i termini decorrenti dalla notifica dell'atto con il quale la stessa viene per la prima volta a conoscenza della pretesa tributaria nei suoi confronti.
Né tale tutela viene meno a seguito della “… eventuale successiva separazione fra coniugi o dallo scioglimento del matrimonio (Cass. 2021/2003) e da un ipotetico atteggiamento non collaborativo del marito … potendo anche la moglie separata impugnare autonomamente l'atto a lei notificato, e far valere, attraverso detta impugnazione, tutte le possibili ragioni di contrasto con la pretesa tributaria …”.
Nel caso di specie, invece, la moglie, impugnando la cartella in questione, si è limitata a sostenere solo l'illegittimità della cartella stessa – nella considerazione che l'accertamento non le era stato notificato – senza alcuna censura, nel merito, all'atto stesso.
La sentenza in commento, condivisibile nelle sue argomentazioni che costituiscono, oramai, un orientamento consolidato (1) , ci porta ad affermare che il “matrimonio è per sempre”, quantomeno da un punto di vista fiscale.
Tuttavia, resta da valutare l'attualità di tale interpretazione – connessa ad una norma ormai datata – nell'ipotesi di intervenuta separazione dei coniugi che, inevitabilmente, incide anche sulla responsabilità solidale, conseguenza di un vincolo di assistenza/collaborazione che, dal punto di vista giuridico, è venuto meno.
Senza dimenticare, infine, che la previsione della notifica al solo marito, nella sua qualità di capo famiglia, non rispecchia più la visione che della famiglia ha la società di oggi.
-----------------------
(1) Da ultimo, cfr., Cassazione, sentenza n. 3129 del 2014.
29-06-2014 00:02
Richiedi una Consulenza