La tutela dei propri interessi apre l'accesso ai dati finanziari di un altro contribuente.
L'accesso alla documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica altrui va garantito a chi dimostra che esso è necessario per curare i propri interessi legittimi.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 2472/2014 della quarta sezione: è la prima sull'equilibrio tra riservatezza e diritto d'accesso dopo che – nel 2012 – il Garante della privacy aveva reso all'agenzia delle Entrate un parere che privilegiava la riservatezza. Si parla dei documenti di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, comunque acquisiti ai fini dell'attività amministrativa. Essi rientrano nella nozione di documento amministrativo data dall'articolo 22 della legge 241/1990. Nel caso di specie, Entrate e Garante chiedevano di annullare la sentenza con cui il Tar Lazio aveva accolto il ricorso di un coniuge contro il diniego alla sua richiesta d'accesso ai documenti fiscali della ex-moglie, per dimostrarne la capacità reddituale. Per i giudici, sono tutti atti da intendere come documenti amministrativi poiché «utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ancorché non formati da questa». Così per le comunicazioni fiscali custodite nell'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria: le norme di riferimento (Dpr 605/1973) «non contemplano affatto che queste possano essere utilizzate "unicamente" dall'amministrazione finanziaria e dalla Guardia di finanza», sebbene misure di contrasto all'evasione fiscale.
25-05-2014 09:52
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