La madre sostiene di aver donato al figlio la provvista per l'acquisto di un'auto? Se manca la prova e' legittimo l'accertamento sintetico.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 29 aprile – 24 luglio 2014, n. 16832
Presidente Cappabianca – Relatore Cricitti
Svolgimento del processo
L'Ufficio di Roma dell'Agenzia delle Entrate notificava a P. F. avviso di accertamento per IRPEF dell'anno di imposta 1998.
L'atto impositivo scaturiva dall'applicazione dei coefficienti stabiliti dai relativi decreti ministeriali agli elementi di capacità contributiva individuati, anche all'esito della risposta del contribuente a questionario, nella proprietà di quattro autovetture e di un immobile.
Il ricorso proposto avverso l'atto impositivo veniva accolto dalla C.T.P. la quale riteneva che il contribuente avesse giustificato la diversa capacità contributiva in quanto una delle autovetture risultava immatricolata a favore di altro soggetto sin dal 1997, mentre altra autovettura era stata acquistata grazie alla donazione di somme di denaro della madre la quale, a sua volta, le aveva ricevute quali indennizzo di un sinistro.
La decisione, appellata dall'Ufficio, veniva parzialmente riformata dalla C.T.R. del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe.
In particolare, il Giudice di appello, rigettata l'eccezione, sollevata dal contribuente, di giudicato interno che si sarebbe formato sull'effettività della donazione, riteneva legittimo il ricorso all'accertamento sintetico.
Nel merito, dato atto che un'autovettura risultava già in proprietà di altro soggetto sin dal 19971, la C.T.R. rilevava che la donazione, oltre ad essere nulla per mancanza di prova scritta, non poteva giustificare l'acquisto di altro automezzo per la discrasia temporale riscontrata tra i documenti posti a base dell'assunto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, il contribuente cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che - avendo l'Ufficio prestato acquiescenza all'accertamento operato dalla C.T.P. sulla dazione della somma necessaria all'acquisto di un'autovettura da parte della madre - la sentenza impugnata, nel capo in cui aveva dichiarato la nullità della suddetta donazione, contrasterebbe con il giudicato interno formatosi sul punto e, quindi, sarebbe nulla, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 2909 c.c., e art. 324 c.p.c..
2.La sentenza impugnata sarebbe, altresì, nulla (come dedotto con il secondo motivo) perchè avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile l'appello. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, l'Ufficio prestando acquiescenza alla sentenza di primo grado nella parte in cui veniva accertata la sussistenza ed efficacia della donazione avrebbe reso incontrovertibile, ai sensi dell'art. 2909 c.c., e art. 325 c.p.c., la dimostrazione che il maggior reddito accertato era, in realtà, formato da proventi non soggetti ad imposte sui redditi, quali sono, per l'appunto, quelli derivanti da donazione.
3. Con il quarto motivo, da trattare congiuntamente ai primi due attesa la comunanza di oggetto, si deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che la nullità della donazione, per difetto di forma, rendesse inopponibile all'Ufficio la materiale disponibilità da parte del contribuente del denaro oggetto di donazione.
4. I motivi non meritano accoglimento.
Premesso che dalla lettura dell'atto di appello dell'Ufficio (trascritto integralmente in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza) emerge che la parte pubblica aveva espressamente censurato la sentenza di primo grado in ordine all'accertamento compiuto sulla effettività della donazione, con conseguente infondatezza del primo motivo ed assorbimento del secondo, i mezzi, aventi tutti ad oggetto la declaratoria di nullità per difetto di forma della donazione, appaiono, comunque, inconducenti rispetto al decisum laddove la sentenza impugnata contiene un'ulteriore ratio decidendi, fondata sulla mancanza di prova in ordine, non all'effettività della donazione, ma all'effettivo utilizzo della somma oggetto di liberalità per l'acquisto dell'autovettura. La C.T.R. ha, infatti, rilevato la sussistenza di una discrasia temporale - tra la data di immatricolazione dell'autovettura (il 3.11.2007 recte 1997) e quella della transazione (gennaio 1998) in virtù della quale la madre del contribuente avrebbe conseguito l'indennizzo di un sinistro - tale da rendere; non plausibile la tesi difensiva secondo cui tale somma sarebbe stata utilizzata per l'acquisto dell'autovettura.
5. Tale capo di sentenza viene censurato con il Quinto motivo di ricorso, articolato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e rubricato violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e dell'art. 2697 c.c..
In particolare, il ricorrente deduce l'errore commesso dalla C.T.R. essendo, nella specie, irrilevante la mancata giustificazione da parte del contribuente dell'acquisto dell'autovettura laddove ciò che aveva giustificato l'emanazione dell'avviso di accertamento erano le spese necessarie per il mantenimento della suddetta autovettura.
6. In tema di accertamento dei redditi, costituiscono - ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 2, nel testo applicabile nella fattispecie "ratione temporis" - "elementi indicativi di capacità contributiva", tra gli - altri, specificamente la "disponibilità in Italia o all'estero" di "autoveicoli", nonchè di "residenze principali o secondarie".
La disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce, quindi, una presunzione di "capacità contributiva" da qualificare "legale" ai sensi dell'art. 2728 c.c., perchè è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una "capacità contributiva" (cfr., tra le tante, Cass. Sentenza n. 19252 del 30/09/2005) mentre grava sul contribuente fornire la prova di redditi non imponibili" idonei al mantenimento (ivi compreso l'originario acquisto) del possesso di tali beni.
7.Ciò posto, il motivo è inammissibile per difetto di specificità laddove il ricorso - a fronte, peraltro, della diversa linea difensiva tenuta in tutti i gradi di giudizio nei quali il contribuente ha sempre dedotto di avere acquistato l'autovettura con il provento della donazione - non riporta, neanche, il contenuto dell'avviso di accertamento dal quale risulterebbe la circostanza posta a fondamento del mezzo.
6. Con il terzo motivo - rubricato violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nonchè degli artt. 2728 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, - il ricorrente deduce l'errore commesso dalla C.T.R. nell'avere erroneamente ritenuto applicabile il c.d. "redditometro" nonostante l'Ufficio non avesse dimostrato l'incongruità del reddito per due o più periodi di imposta.
7. Il motivo, come eccepito in controricorso, è inammissibile siccome fondato su una questione nuova, non ritualmente introdotta con il ricorso introduttivo (il cui contenuto viene riportato dallo stesso contribuente in ossequio al principio di autosufficienza) e non sottoposta al vaglio del Giudice di merito.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese processuali che liquida in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.
31-07-2014 07:24
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