Ispezione dei militari della Guardia di Finanza: gli elementi acquisiti per la CTP e la CTR non potevano essere utilizzati perché non era stata richiesta la preventiva autorizzazione del Procuratore. La Cassazione annulla e afferma il principio che in tema di accertamento dell’IVA, l’autorizzazione del procuratore, ai fini dell’accesso a locali adibiti anche ad abitazione o a locali diversi, è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni solo in quest’ultimo caso e non anche quando si tratti di locali ad uso promiscuo.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 13 novembre – 16 dicembre 2013, n. 28068
Presidente Cicala – Relatore Bognanni
Svolgimento del processo
1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 121/44/10, depositata il 21 maggio 2010, con la quale, rigettato l'appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l'opposizione di G.F., inerente all'avviso di accertamento, relativo all'IRPEF, IRAP ed IVA per l'anno 2004, riguardanti l'attività di officina meccanica per la riparazione di veicoli con l'ausilio di un dipendente, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che tutti gli elementi acquisiti dalla Guardia di finanza nel corso della verifica svolta con accesso ai locali di lavoro, non potevano essere utilizzati, giacché questo non era stato previamente autorizzato dal procuratore della Repubblica.
L'intimato non si è costituito.
Motivi della decisione
2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce il vizio di insufficiente motivazione, giacchè la CTR non enunciava compiutamente gli elementi, in virtù dei quali riteneva che l'autorizzazione del procuratore della Repubblica fosse necessaria per l'accesso della GdF, nonostante che invece si trattasse di un unico corpo di fabbrica, sito nel Comune di Camposano nella via (...), e l'abitazione avesse accesso solo dal civico (...), mentre l'autofficina è accessibile attraverso la rampa del civico, che è indipendente dalla prima, sita al piano rialzato, trattandosi di attività, formalmente cessata nel 1995, con la cancellazione anche presso la camera di commercio, mentre invece veniva di fatto proseguita "in nero" sino anche al 2004.
Il motivo è fondato, dal momento che il giudice di appello riteneva non utilizzabili gli atti ed elementi acquisiti dalla Guardia di finanza nel corso della verifica svolta presso l'officina, senza che avesse specificato le ragioni del suo assunto, posto che occorreva stabilire invece se, nonostante l'unicità del fabbricato, l'unità adibita alla riparazione dei veicoli fosse da ritenere anche collegata all'abitazione, o piuttosto essa ne fosse invece separata, non operando il principio applicato in tale seconda ipotesi. Invero in tema di accertamento dell'IVA, l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, prescritta dall'art. 52, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ai fini dell'accesso degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria (o della Guardia di finanza, nell'esercizio dei compiti di collaborazione con gli uffici finanziari ad essa demandati) a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente o a locali diversi (cioè adibiti esclusivamente ad abitazione), è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni soltanto in quest'ultimo caso, e non anche quando si tratti di locali ad uso promiscuo. Tale destinazione sussiste non soltanto nell'ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ogni qual volta l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento dei documenti propri dell'attività commerciale nei locali abitativi (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 2444 del 05/02/2007, n. 10664 del 1998).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in modo adeguato e giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice ‘a quo', altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al suindicato principio di diritto.
4. Quanto alle spese dell'intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Campania, altra sezione, per nuovo esame.
05-01-2014 21:53
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