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Sentenza

Commissioni tributarie. Procedimento disciplinare. Nuove regole e nuove sanzioni...
Commissioni tributarie. Procedimento disciplinare. Nuove regole e nuove sanzioni per i Giudici Tributari.-
Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria, Delibera 10 giugno 2014 n. 1279; G.U. 22 luglio 2014 n. 168
Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei
componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali.
(Delibera n. 1279/2014). (14A05649)
Sezione I Vigilanza sui giudici tributari
IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Nella seduta del 10 giugno 2014, composto come da verbale in pari
data;
Visto l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
1992,n. 545;
Visti gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545;
Delibera
di approvare il seguente regolamento per il procedimento disciplinare
nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e
provinciali.
Art. 1
Disposizione generale
1. Il Consiglio di presidenza vigila sul funzionamento delle
commissioni tributarie e puo' disporre le ispezioni affidandone
l'incarico ad uno o piu' dei suoi componenti.
2. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale
esercita la vigilanza sull'attivita' delle commissioni tributarie
provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro
componenti.
3. Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la
vigilanza sugli altri componenti e sull'andamento dei servizi di
segreteria.
Sezione II Responsabilita' dei giudici tributari
Art. 2
Disposizione generale
I giudici tributari possono essere sottoposti a sanzioni
disciplinari nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 15 e 16
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, del presente
Regolamento, nonche', per quanto non contemplato dal predetto decreto
legislativo n. 545 e dal presente Regolamento, dalle disposizioni sul
procedimento disciplinare vigente per i magistrati ordinari, in
quanto compatibili.
Art. 3
Illeciti disciplinari
1. Il giudice tributario esercita le funzioni attribuitegli con
imparzialita', correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo ed
equilibrio rispettando la dignita' della persona nell'esercizio delle
funzioni.
2. Il giudice tributario che ponga in essere, anche fuori
dell'esercizio delle funzioni, comportamenti non conformi ai doveri o
alla dignita' del proprio ufficio e' sottoposto a procedimento
disciplinare.
3. Costituiscono illeciti disciplinari:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui ai commi
precedenti, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle
parti;
b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio di presidenza,
della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilita';
c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei
casi previsti dalla legge;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei
confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia
rapporti con il giudice nell'ambito dell'ufficio di appartenenza;
e) l'ingiustificata, indebita e rilevante interferenza
nell'attivita' giudiziaria di altro giudice;
f) l'omessa comunicazione al Presidente della Commissione, da
parte del giudice tributario, delle interferenze di cui alla lett.
e);
g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o
negligenza inescusabile;
h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza
inescusabile;
i) la ripetuta emissione di provvedimenti privi di motivazione,
ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della
sussistenza dei presupposti di legge o in altre considerazioni di
tenore palesemente apodittico, senza indicazione degli elementi di
fatto dai quali tale sussistenza risulti;
j) la ripetuta adozione di provvedimenti adottati nei casi non
consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che
abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti
patrimoniali;
k) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o
delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;
l) l'indebito affidamento ad altri di attivita' rientranti nei
propri compiti;
m) il reiterato ed ingiustificato ritardo nel compimento degli
atti relativi all'esercizio delle funzioni, protrattosi oltre il
termine fissato in sede di sollecito;
n) per il Presidente del collegio, l'omettere di assegnarsi
affari e di redigere i relativi provvedimenti;
o) il sottrarsi in modo non occasionale ed in assenza di
giustificazioni veridiche all'attivita' di servizio, al di fuori dei
casi legittimanti la procedura di decadenza;
p) la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso
di trattazione, o sugli affari definiti, ma non ancora resi pubblici;
q) rilasciare pubbliche dichiarazioni o interviste su affari in
corso di trattazione, ovvero trattati e definiti;
r) l'adozione ripetuta di provvedimenti affetti da palese
incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da
manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico,
contenutistico o argomentativo;
s) il mancato esercizio, da parte del Presidente di Commissione,
dei doveri di vigilanza e controllo sul regolare svolgimento delle
attivita' dell'ufficio;
t) l'omissione, da parte del Presidente della Commissione, o del
presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli
organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti
disciplinari compiuti da giudici dell'ufficio, della sezione o del
collegio;
u) l'omissione, da parte del Presidente della Commissione, o del
Presidente di sezione, della comunicazione al Consiglio di presidenza
della sussistenza, a lui nota, di una delle situazioni di
incompatibilita' previste dall'ordinamento dei giudici tributari, in
cui versa un giudice del suo ufficio;
v) la mancata collaborazione, da parte del Presidente di
Commissione, del Presidente di sezione o del Presidente del collegio,
con il Consiglio di presidenza, anche nella sua articolazione in
commissioni, in relazione ai compiti richiestigli in ragione
dell'incarico ricoperto, nonostante il sollecito rivoltogli;
z) ogni altro comportamento non conforme ai doveri o alla
dignita' del proprio ufficio, che leda l'immagine della giurisdizione
tributaria.
Art. 4
Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari irrogabili ai giudici tributari all'esito
del procedimento disciplinare svoltosi nel rispetto delle norme di
legge e del presente Regolamento, sono:
a) l'ammonimento;
b) la censura;
c) la sospensione dalle funzioni;
d) la rimozione dall'incarico.
Art. 5
Ammonimento
La sanzione dell'ammonimento viene irrogata per trasgressioni
giudicate lievi.
Art. 6
Censura
La sanzione della censura viene irrogata:
a) per il mancato deposito di una decisione dopo un primo
sollecito;
b) per recidiva in lievi trasgressioni dopo che e' stata irrogata
la sanzione dell'ammonimento.
Art. 7
Sospensione dalle funzioni
La sanzione della sospensione dalle funzioni, da tre a sei mesi,
con perdita del compenso fisso, viene irrogata:
a) per omesso o tardivo deposito di piu' di tre decisioni in un
anno dalla prima, dopo la avvenuta scadenza del termine fissato per
iscritto dal Presidente della Commissione, a seguito della
inosservanza del termine di deposito di giorni sessanta;
b) per la omissione, da parte del Presidente di sezione, della
convocazione del collegio giudicante per un periodo superiore ad un
mese senza giustificato motivo;
c) per la mancata fissazione per piu' di tre volte, da parte del
Presidente di Commissione, dell'ulteriore termine per il deposito
delle sentenze nei confronti dei giudici che non abbiano osservato il
termine di deposito di giorni sessanta;
d) per contegno scorretto nell'ambito della sezione, verso il
collegio giudicante o verso il pubblico;
e) per inosservanza non lieve degli altri doveri dell'incarico da
parte del giudice tributario, di cui all'art. 3 del presente
Regolamento.
Art. 8
Rimozione dall'incarico
1. La sanzione della rimozione dall'incarico e' irrogata nei casi
di recidiva in trasgressioni punibili con la sospensione dalle
funzioni.
2. Il giudice tributario rimosso dall'incarico non puo' essere
nuovamente nominato.
Sezione III Procedimento disciplinare
Art. 9
Promuovimento dell'azione disciplinare e scansione procedurale
1. Il procedimento disciplinare e' promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Presidente della Commissione tributaria
regionale nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato,
mediante richiesta al Consiglio di presidenza.
2. Il Consiglio di presidenza, per mezzo del Presidente della
competente commissione, affida ad un componente l'incarico di
procedere agli accertamenti preliminari, all'esito dei quali, ove non
emergano fatti rilevanti disciplinarmente, procede alla
archiviazione.
3. Ove i fatti siano rilevanti disciplinarmente il Consiglio di
presidenza provvede, con delibera, a contestarli all'incolpato, il
quale puo' prendere visione ed estrarre copia degli atti, con invito
a presentare le proprie giustificazioni entro trenta giorni dalla sua
comunicazione.
4. Alla scadenza del detto termine, ove non ritenga di archiviare
gli atti, il Consiglio di presidenza, per mezzo del Presidente della
competente commissione, affida ad un componente l'incarico di
procedere alla istruttoria, da concludere entro il termine di giorni
novanta.
5. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 4, il Presidente del
Consiglio fissa con decreto la data della discussione davanti al
Consiglio, da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato,
il quale puo' depositare proprie difese fino a dieci giorni prima
della discussione.
6. La seduta si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto
dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione
giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto di
terzi o della credibilita' della funzione giurisdizionale, il
Consiglio di presidenza puo' disporre che la seduta si svolga a porte
chiuse.
7. Nella seduta di discussione, il componente del Consiglio che ha
curato l'istruttoria svolge la relazione, all'esito della quale
l'incolpato, e l'eventuale suo difensore, scelto tra i giudici
tributari, anche se cessati dall'incarico, o gli iscritti al libero
foro, hanno diritto di illustrare in modo sintetico le proprie
ragioni.
8. Gli atti istruttori di cui al comma 4, non preceduti dalla
comunicazione all'incolpato di cui al comma 3, sono nulli, ma la
nullita' non puo' essere piu' rilevata se non e' dedotta con
dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla
comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti al
Consiglio di presidenza e che reca espresso avvertimento circa tale
onere.
9. Ove il Consiglio di presidenza ravvisi fatti nuovi o diversi da
quelli addebitati all'incolpato dispone, senza pronunziarsi sul
merito di essi, la trasmissione di copia degli atti ai titolari
dell'azione disciplinare per le determinazioni di competenza.
Art. 10
Decisione disciplinare
1. Il Consiglio di presidenza, conclusa la discussione, delibera
immediatamente in camera di consiglio.
2. Il personale di segreteria non assiste alla deliberazione.
3. Depositata la motivazione, la decisione e' comunicata
all'incolpato, ai titolari dell'azione disciplinare ed al Ministro
dell'economia e delle finanze ai fini della emanazione del
provvedimento di cui al successivo art. 17.
Art. 11
Termini dell'azione disciplinare
1. L'azione disciplinare non puo' essere promossa dopo un anno dal
giorno in cui il Presidente del Consiglio dei ministri e il
Presidente della Commissione tributaria regionale hanno avuto notizia
del fatto disciplinarmente rilevante.
2. La comunicazione della delibera di contestazione di cui all'art.
9, comma terzo, del presente regolamento, determina l'inizio del
procedimento disciplinare, ai fini della decorrenza dei termini.
3. La comunicazione del decreto presidenziale di cui all'art. 9,
comma 5, del presente Regolamento deve essere effettuata entro un
anno dall'inizio del procedimento e la decisione deve essere
pronunciata entro i successivi due anni.
4. Se i termini di cui al comma 3 non sono osservati, il
procedimento si estingue, sempre che l'incolpato non si opponga.
5. Il corso dei termini e' sospeso:
a) se per il medesimo fatto e' stata esercitata l'azione penale,
ovvero il giudice e' stato arrestato o fermato o si trova in stato di
custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non e'
piu' soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere
ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale, o
e' cessata la misura cautelare;
b) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata
questione di legittimita' costituzionale, riprendendo a decorrere dal
giorno in cui e' comunicata al Consiglio la decisione della Corte
costituzionale;
c) se l'incolpato e' sottoposto a perizia o ad accertamenti
specialistici;
d) se il procedimento disciplinare e' rinviato a richiesta
dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o
del suo difensore;
e) se, nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere g) e h),
all'accertamento del fatto costituente illecito disciplinare e'
pregiudiziale l'esito di un procedimento civile, penale o
amministrativo.
Art. 12
Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio civile o
penale
1. L'azione disciplinare e' promossa indipendentemente dall'azione
civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo
stesso fatto, ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di
cui all'articolo 11, comma 5, del presente Regolamento.
2. La sentenza penale irrevocabile ha autorita' di cosa giudicata
nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento della sussistenza
del fatto, della sua illiceita' penale e dell'affermazione che
l'imputato lo ha commesso.
La sentenza irrevocabile prevista dall'articolo 444, comma 2, del
codice di procedura penale ha particolare rilevanza ai fini
disciplinari e viene valutata unitamente ad atti processuali
acquisiti.
Ha autorita' di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto
all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione.
Art. 13
Sospensione facoltativa
1 Il Consiglio di presidenza, su richiesta dei titolari dell'azione
disciplinare, sentito l'incolpato con preavviso di almeno cinque
giorni, puo' disporne la sospensione provvisoria dall'incarico e dal
compenso fisso del giudice tributario, anche prima dell'eventuale
inizio del procedimento disciplinare ex art. 11, comma 2, del
presente Regolamento, quando al medesimo possono essere ascritti
fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro
gravita', siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni.
2. La sospensione dall'incarico conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque.
Decorso tale termine la sospensione e' dichiarata inefficace con
provvedimento del Consiglio di presidenza.
Art. 14
Sospensione obbligatoria
1. Il giudice tributario e' sospeso obbligatoriamente dall'incarico
e dal compenso fisso quando:
a) nei suoi confronti e' emessa ordinanza cautelare custodiale o
interdittiva;
b) riporta condanna, anche non definitiva, per il delitto
previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di cui
all'art. 74 del d.p.r. n. 309 del 1990, o per un delitto concernente
la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o
cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie
esplodenti o per delitto di favoreggiamento personale o reale
commesso in relazione a taluno dei reati di cui alla presente
lettera;
c) riporta condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti
dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto
dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317
(concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319
(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter
(corruzione in atti giudiziari), 319 quater (induzione indebita a
dare o promettere utilita'), 320 (corruzione di persona incaricata di
un pubblico servizio) del codice penale;
d) e' condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo
grado confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione
o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);
e) e' condannato con sentenza di primo grado, confermata in
appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per
delitto non colposo;
f) nei suoi confronti e' applicato, anche se con provvedimento
non ancora irrevocabile, una misura giurisdizionale di prevenzione o
di sicurezza, in quanto indiziato di appartenere ad una delle
associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Quando vi sia stata sospensione dall'incarico, la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non
superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione e'
dichiarata inefficace con provvedimento del Consiglio di Presidenza.
Art. 15
Esonero temporaneo dall'esercizio delle funzioni
1. Il giudice tributario nei cui confronti e' disposto il giudizio
per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316
(peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis
(malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318
(corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti
giudiziari), 319 quater (induzione indebita a dare o promettere
utilita'), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio) del codice penale, e' temporaneamente esonerato dalle
funzioni, con perdita del diritto al compenso fisso.
2. Il provvedimento di esonero temporaneo conserva efficacia, se
non revocato, per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque.
Decorso tale termine l'esonero e' dichiarato inefficace con
provvedimento del Consiglio di presidenza.
Art. 16
Computo dei periodi di sospensione e corresponsione degli arretrati
al giudice sospeso
1. Ai fini del termine complessivo di anni cinque si sommano i
periodi di sospensione di cui agli articoli 13, 14 e 15 del presente
Regolamento.
2. Quando l'incolpato e' condannato alla sanzione della sospensione
dalle funzioni vanno detratti, ai fini dell'esecuzione, i periodi di
sospensione obbligatoria o facoltativa e di esonero, eventualmente
gia' decorsi.
3. Quando l'incolpato e' con decisione definitiva assolto o
condannato a sanzione diversa dalla rimozione cessa di diritto la
sospensione provvisoria eventualmente disposta e gli sono corrisposti
gli eventuali emolumenti fissi non percepiti per i periodi non
compresi nel giudicato disciplinare.
Art. 17
Applicazione di sanzione disciplinare
La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza e'
applicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 18
Revisione del provvedimento disciplinare
In ogni tempo puo' essere richiesta dall'interessato o dai suoi
eredi che ne abbiano interesse anche soltanto morale, la revisione
del provvedimento disciplinare se siano sopravvenuti fatti nuovi o
nuovi elementi di prova ovvero se risulti che la decisione fu
determinata da errore di fatto o da falsita'.
Art. 19
Estinzione del procedimento disciplinare
1. La cessazione dall'incarico di componente di commissione
tributaria per decesso o qualsiasi altra causa comporta l'estinzione
del procedimento disciplinare.
2. Tuttavia, in caso di dimissioni, il Consiglio di presidenza puo'
respingerle, quando all'incolpato e' contestato un fatto che puo'
comportare la sanzione della rimozione dell'incarico.
Art. 20
Disposizioni finali
Le modifiche del presente Regolamento devono essere approvate con
maggioranza qualificata di due terzi dei votanti.
Il presente Regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Roma, 10 giugno 2014
Il presidente: Cavallaro
Avv. Antonino Sugamele

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