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Operazioni a premio, no all’imposta sostitutiva di cui all’art. 19, comma 8, Leg...
Operazioni a premio, no all’imposta sostitutiva di cui all’art. 19, comma 8, Legge n. 449/1997.
La conversione dei punti maturati nell'ambito di un'operazione a premio con punti di un'altra operazione a premio non configura il riconoscimento di un premio, e quindi il valore dei punti assegnati non va assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'art. 19, comma 8, Legge n. 449/1997 («Per le modalità di prelievo fiscale relativo a premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, si applica una imposta sostitutiva del 20 per cento con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto»).
Scambio punti… Con la risoluzione 19 febbraio 2014, n. 23/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla rilevanza fiscale dello scambio punti nell'ambito di operazioni a premio, integrando la precedente risoluzione in materia (n. 101/E del 26 novembre 2012) alla luce del parere reso dal Ministero dello Sviluppo economico con nota n. 137275 del 14 agosto 2013.
Nella precedente risoluzione l'amministrazione finanziaria, ritenendo che i punti fossero di per sé premi, aveva chiarito che sul corrispettivo pattuito per il trasferimento dei punti si dovesse versare l'imposta sostitutiva di cui all'art. 19, comma 8, Legge n. 449/1997.
Nel citato parere, il MISE aveva spiegato che «la documentazione degli acquisti/vendite effettuati (prove d'acquisto o ‘punti' che dir si voglia) non ha di per sé alcun valore concreto e non è idonea a rappresentare il diritto maturato al conseguimento del premio, se non ricorrono le seguenti tre condizioni: 1) acquisto/vendita dei previsti quantitativi di prodotti e/o servizi promozionali; 2) raccolta delle dovute prove al fine di vedersi corrisposto il premio voluto; 3) presentazione entro la durata dell'operazione a premio delle suddette prove al fine di vedersi corrisposto il premio dovuto».
Il valore dei punti assegnati non va assoggettata all'imposta sostitutiva. In ragione della statuizione del Mise secondo cui le ‘prove d'acquisto' o ‘punti' accumulati per operazioni a premio non hanno di per sé alcun valore concreto e non sono idonei a rappresentare il diritto al conseguimento dei premi, in assenza delle altre condizioni previste nell'ambito delle operazioni medesime, l'Agenzia ha dunque concluso che la conversione dei punti non configura il riconoscimento di un premio, per cui il valore dei punti assegnati non va assoggettata all'imposta sostitutiva in discorso.

(fonte: www.fiscopiu.it)
Avv. Antonino Sugamele

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