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Le fatture emesse dalle ASP non sono esenti da imposta di bollo....
Le fatture emesse dalle ASP non sono esenti da imposta di bollo.
Il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo di cui all'art. 5, comma 4, della tabella annessa al d.P.R. n. 642/1972, non spetta alle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona per le fatture emesse nei confronti degli utenti delle case di riposo dalle stesse gestite, con le quali vengono addebitate, in regime di esenzione IVA, le rette relative alle prestazioni di ricovero fornite: si tratta, infatti, di documenti emessi a fronte di corrispettivi per prestazioni di servizi rese nell'esercizio di attività d'impresa, che non vengono prodotti nell'ambito di procedimenti di riscossione e, dunque, non rientrano nel campo di applicazione del citato art. 5. Il chiarimento è stato fornito dalle Entrate nella risoluzione n. 67/E del 30 giugno 2014.
Imposta di bollo. L'Agenzia ricorda in via preliminare che sono soggette all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 13, comma 1, della tariffa annessa al d.P.R. n. 642/1972, nella misura di 2 euro (come rideterminata, con decorrenza 26 giugno 2013, dall'art. 7-bis, comma 3, d.l. n. 43/2013), le fatture, le note, i documenti che certificano l'effettuazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi a fronte di un corrispettivo ovvero l'estinzione di un'obbligazione pecuniaria. L'imposta non è dovuta, tra l'altro, «per le fatture riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto» (art. 6 della tabella allegata al d.P.R. n. 642/1972) e, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della tabella annessa al medesimo d.P.R. n. 642, per gli «atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari dei servizi del servizio nazionale di riscossione».
Le fatture emesse dalle ASP non sono esenti da imposta di bollo. Ebbene, a parere dell'Agenzia, le fatture - esenti da IVA - emesse dalle ASP agli utenti delle case di riposo, per l'addebito delle relative rette di ricovero, non sono esenti dall'imposta di bollo di cui al suddetto art. 5, comma 4, in quanto si tratta di documenti che non vengono prodotti nell'ambito di procedimenti di riscossione ma emessi a fronte di corrispettivi per prestazioni di servizi rese nell'esercizio di attività d'impresa. L'Agenzia precisa che la risoluzione n. 98/E del 3 luglio 2001, in riferimento alle fatture rilasciate da un Comune per vari servizi prestati, aveva chiarito che il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo di cui al citato art. 6 per le fatture riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA, non può in alcun modo essere esteso a corrispettivi esenti  o fuori dal campo di applicazione IVA, orientamento confermato dall'assenza, nel documento di prassi, di riferimenti all'esenzione di cui all'art. 5 della tabella, implicitamente ritenuta non applicabile – sotto il profilo oggettivo – alle fatture emesse dal Comune per corrispettivi ad essi spettanti (e dunque, in via analogica, nemmeno alle fatture emesse dalle ASP).

(fonte: www.fiscopiu.it)
Avv. Antonino Sugamele

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