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Expo 2015: non imponibili acquisti di beni e servizi sopra i 300 euro....
Expo 2015: non imponibili acquisti di beni e servizi sopra i 300 euro.
Con la risoluzione n. 10/E del 15 gennaio 2014, l'Agenzia delle Entrate delinea l'agevolazione fiscale riguardante le operazioni, comprese le importazioni, collegate alle attività ufficiali dei Paesi partecipanti alla Esposizione universale del prossimo anno. Non saranno soggetti a IVA gli acquisti di beni o servizi e le importazioni di beni di importo superiore ai 300 euro. 
La soglia di non imponibilità. In virtù della ratifica effettuata con Legge n. 3 del 14 gennaio 2013, l'Accordo dispone un'agevolazione in materia di IVA: per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti di beni e servizi, nonché le importazioni di beni di importo rilevante concernenti le loro attività ufficiali da parte dei Commissariati Generali di Sezione non sono imponibili.
Con riferimento alla soglia d'importo per individuare le operazioni non imponibili, vale quanto stabilito dall'art. 72, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; pertanto, con l'individuazione del limite in euro 300,00.
Il modello per chiedere l'immediata applicazione. Il dato importante è tale agevolazione non necessita di disposizioni di attuazione, poiché non previste né dall'Accordo, né dalla legge di ratifica. Tuttavia, con lo scopo di semplificare l'applicazione della norma, in analogia a quanto precisato nella risoluzione n. 63/E del 9 ottobre 2013, l'Agenzia ha allegato al Documento uno schema di dichiarazione, da utilizzare per richiedere l'applicazione della non imponibilità.
In sostanza, i Commissariati Generali possono chiedere ai propri fornitori di beni o servizi l'immediata applicazione della non imponibilità IVA, rilasciando loro la dichiarazione scritta, in cui specificare la finalità dell'acquisto.
Fornitori: per le operazioni già effettuate bisogna emettere una nota di credito. I fornitori che ricevono l'attestazione potranno agevolmente individuare le operazioni da qualificare come “non imponibili”, in quanto relative all'attività ufficiale dei Commissariati Generali dell'Expo' 2015. Per quanto riguarda le operazioni effettuate prima delle indicazioni, qualora sia stata erroneamente addebitata ai Commissariati Generali l'imposta sul valore aggiunto, i fornitori possono procedere, entro un anno dalla effettuazione dell'operazione stessa, ad una variazione in diminuzione, emettendo una “nota di credito” a favore dell'acquirente (art. 26, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972).

(fonte: www.fiscopiu.it)
Avv. Antonino Sugamele

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