Dilazione delle somme iscritte a ruolo.
Modificando l'art. 19, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, cd. decreto «del fare», conv. con modif. con L. 9 agosto 2013, n. 98 ha sancito che la decadenza dalla dilazione delle somme iscritte a ruolo si verifica con il mancato pagamento di otto rate del piano, anche non consecutive, e non più con il mancato versamento di due rate consecutive .
Secondo quanto precisato dalla Agenzia delle Entrate con la R.M. 19 marzo 2014, n. 32/E la predetta previsione normativa più favorevole per il contribuente opera anche con riferimento ai piani di dilazione già in essere al 22 giugno 2013 , data di entrata in vigore del D.L. 69/2013, purché, entro tale termine, non fosse già intervenuta la decadenza.
La recente precisazione fornita dall'Agenzia delle Entrate fornisce l'occasione per fare il punto sulla disciplina della dilazione delle somme iscritte a ruolo alla luce dei provvedimenti normativi che si sono susseguiti nel tempo, apportando rilevanti novità in materia.
DILAZIONE ORDINARIA e PROROGATA delle SOMME ISCRITTE a RUOLO
L'agente della riscossione , su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione «ordinaria» del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili .
In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere « prorogata » una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
Il debitore può chiedere che il piano di rateazione (sia ordinario che in proroga) preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno .
Una volta ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l' ipoteca solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta , ovvero di decadenza dalla dilazione . Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.
Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
Dal 27 febbraio 2011, Equitalia, su richiesta del contribuente, può concedere, anche ad esecuzione avviata, la dilazione in un massimo di settantadue rate mensili , senza la prestazione di alcuna garanzia e previa dimostrazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà all'adempimento. Lo stato di difficoltà economica, dal punto di vista operativo, viene dimostrato dal contribuente mediante i requisiti indicati da Equitalia in varie direttive.
Infine, secondo quanto previsto dalla direttiva 1/2010 di Equitalia, anche le imprese in liquidazione possono accedere alla dilazione dei ruoli.
A tal fine, oltre al prospetto con cui vengono calcolati i consueti indici di liquidità e Alfa, l'istante deve produrre una relazione in cui riporti, tra l'altro, i motivi che determinano l'impossibilità di far fronte in unica soluzione al debito e la presenza di elementi nell'attivo patrimoniale idonei ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
In tale ultimo caso, il piano di dilazione non può avere durata maggiore di 24 mesi.
DILAZIONE STRAORDINARIA FINO a DIECI ANNI
Sempre il D.L. 69/2013 ha poi introdotto una nuova forma di dilazione , in aggiunta a quella «ordinaria» e a quella «prorogata».
In particolare, dal 22 giugno 2013, entrambe le predette dilazioni possono essere aumentate fino a un massimo di 120 rate mensili, se il contribuente, per ragioni estranee alla propria responsabilità, si trovi in una comprovata grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e qualora ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni :
• accertata impossibilità di assolvere il pagamento del credito secondo il piano di rateazione ordinario;
• valutazione della solvibilità in relazione al piano concedibile.
Tuttavia, la concessione del piano di rateazione straordinario (ordinario o in proroga) non è automatico . Sono, infatti, richieste congiuntamente due condizioni:
• la condizione di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di dilazione ordinario;
• la condizione di solvibilità dello stesso debitore, valutata dall'agente della riscossione in relazione al nuovo piano concedibile.
A tal fine, a seconda che si tratti di persone fisiche o di società, i contribuenti interessati sono chiamati a presentare un' apposita istanza , con specifica documentazione attestante il reddito mensile del nucleo familiare (in caso di persone fisiche) o il valore della produzione mensile e l'indice di liquidità (in caso di società), anche se l'importo per cui si chiede la rateazione straordinaria è inferiore ad Euro 50.000.
Pertanto, i contribuenti persone fisiche e le ditte individuali in contabilità semplificata che hanno già in corso un piano di rateazione con Equitalia e che intendono accedere all'agevolazione prevista mediante l'allungamento fino a 120 rate devono presentare all'agente della riscossione una apposita istanza di concessione di piano di rateazione straordinario , a prescindere dall' importo del debito .
All'istanza da presentare in carta semplice , andrà allegata la certificazione dell' Isee del nucleo familiare del richiedente (indicatore della situazione economica equivalente), da cui si evincerà l'Isr (indicatore della situazione reddituale). Sulla base della predetta certificazione, dunque, l'agente della riscossione concederà il piano di rateazione straordinario solo a condizione che la nuova rata mensile determinata in base al nuovo piano è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente.
Ovviamente, anche le società in contabilità ordinaria e gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali che hanno già in corso un piano di rateazione con Equitalia e che intendono accedere all'agevolazione prevista mediante l'allungamento fino a 120 rate devono presentare all'agente della riscossione una apposita istanza di concessione di piano di rateazione straordinario, a prescindere dall'importo del debito.
Tuttavia all'istanza da presentare in carta semplice, andrà allegata la documentazione contabile aggiornata da cui si evinca il valore della produzione (rapportato su base mensile) e l' indice di liquidità .
In particolare, ai fini del valore della produzione mensile, la società interessata dovrà allegare una certificazione da cui emerga la somma degli importi relativi ai nn. 1, 3 e 5 della voce A del conto economico, ossia rispettivamente la somma dei « Ricavi delle vendite e delle prestazioni », delle « Variazioni dei lavori in corso su ordinazioni » e della voce « Altri ricavi e proventi » infrannuale rapportato su base mensile.
Ai fini della determinazione dell'indice di liquidità, invece, la società dovrà allegare un prospetto da cui emerga:
• il valore della liquidità differita , dato dalla somma dei crediti verso clienti, imprese controllanti, tributari e altri (entro l'esercizio successivo) e delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
• il valore della liquidità corrente , dato dalle disponibilità liquide;
• il valore del passivo corrente , dato dalla somma dei debiti della società esigibili entro l'esercizio successivo.
Tutte le predette poste di bilancio sono desumibili dalle voci C (Attivo circolante) e D (Debiti) della situazione patrimoniale dell'ultimo bilancio approvato e depositato.
Sulla base della predetta certificazione, dunque, l'agente della riscossione concederà il piano di rateazione straordinario solo a condizione che la nuova rata mensile determinata in base al nuovo piano è superiore al 10% del valore della produzione mensile e, al tempo stesso, l'indice di liquidità (liquidità differita + liquidità corrente/ passivo corrente) è compreso tra 0,50 e 1 ossia vale a dire nel caso in cui il passivo corrente sia superiore alla liquidità.
DECADENZA dalla DILAZIONE in CASO di MANCATO PAGAMENTO di OTTO RATE
Dal 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del D.L. 69/2013, il debitore decade dal beneficio della dilazione concessa dall'agente della riscossione se non versa otto rate mensili , anche non consecutive .
Fino al 22 giugno 2013 , invece, il contribuente decadeva dalla dilazione concessa da Equitalia in caso di omesso pagamento di due rate consecutive (e, ancora prima, fino al 30 giugno 2012, si decadeva dalla dilazione per l'omesso versamento di due rate successive, anche non consecutive). Come puntualmente precisato dall'Agenzia delle Entrate con la R.M. 19 marzo 2014, n. 32/E questa previsione , più favorevole per il contribuente, ha effetto retroattivo , trovando applicazione anche per i piani di rateazione già concessi alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto, i contribuenti considerati decaduti per mancato pagamento di due rate (siano esse consecutive o meno) possono ripresentare la domanda all'agente della riscossione competente, e, dunque, essere ammessi nuovamente alla dilazione già concessa.
In caso di mancato pagamento , nel corso del periodo di rateazione, di otto rate , anche non consecutive:
• il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
• l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione ;
• il carico non può più essere rateizzato .
Si ricorda, inoltre, che per effetto del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. con L. 26 aprile 2012, n. 44, è stato espunto il co. 7, art. 3-bis, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, in base al quale la dilazione delle somme iscritte a ruolo non poteva essere concessa ai contribuenti che erano decaduti dalla dilazione dei cd. «avvisi bonari».
Pertanto, il contribuente che, essendo decaduto dalla dilazione del cd. «avviso bonario», riceve la cartella di pagamento, può essere ammesso alla dilazione delle somme, in caso di sussistenza dei presupposti di legge.
DILAZIONE PRESSO l'AGENZIA delle ENTRATE
La dilazione del debito tributario presso l' Agenzia delle Entrate segue altre regole . Il mancato pagamento di una rata oltre il termine di scadenza della rata successiva determina, infatti, la decadenza dalla dilazione concessa dall'Ufficio e la contestuale iscrizione a ruolo delle somme dovute, con l'aggravio dell'applicazione della sanzione del 60% sul debito residuo, oltre che l'applicazione dell' aggio della riscossione .
È noto, infatti, che il contribuente che non intende intraprendere alcun contenzioso tributario può ritenere più opportuno e conveniente pagare il proprio debito (derivante da un avviso bonario o da un avviso di accertamento) mediante il versamento, anche dilazionato, direttamente all'Ufficio, ed evitare così l'intervento dell'agente della riscossione con l'aggravio di ulteriori costi. Tuttavia, in tal caso occorre fare molta attenzione.
In particolare, in caso di ricevimento di una comunicazione di irregolarità a seguito di controllo automatico (art. 36-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) o di controllo formale (art. 36-ter, D.P.R. 600/1973) e di riconoscimento della validità della contestazione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione pagando una sanzione ridotta , oltre all' imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi .
In particolare, la regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici ( ex art. 36-bis, D.P.R. 600/1973) deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione , pagando l'imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30%.
La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali ( ex art. 36-ter, D.P.R. 600/1973) potrà essere effettuata, invece, sempre entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria del 30%.
Le somme richieste si possono rateizzare senza prestare garanzia :
• fino ad Euro 5.000 in un massimo di 6 rate trimestrali ;
• oltre Euro 5.000 in un massimo di 20 rate trimestrali .
In caso invece di accettazione giuridica dell'atto di accertamento entro il termine di impugnazione (cd. acquiescenza) o in caso di perfezionamento dell'accertamento con adesione (o ancora, in caso di adesione al pvc o all'invito al contraddittorio), è possibile optare per il pagamento rateale presso l'Ufficio, senza la presentazione di alcuna garanzia.
In particolare, il piano di rateazione concedibile prevede il pagamento in 8 rate trimestrali di pari importo oppure, se l'importo da pagare (comprensivo di imposte, sanzioni e interessi) supera Euro 51.645,69, in 12 rate trimestrali sempre di pari importo. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali. Le somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione si versano presso banche, poste o agenti della riscossione, utilizzando :
• il Modello F24 per le imposte sui redditi , le relative imposte sostitutive , l' Irap , l' Iva e l' imposta sugli intrattenimenti ;
• il Modello F23 per l' imposta di registro e per gli altri tributi indiretti .
In entrambi i casi, il mancato pagamento anche di una sola delle rate , diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva comporterà l' iscrizione a ruolo delle residue somme dovute , e dunque la notifica di una cartella di pagamento da parte di Equitalia, contenente non soltanto l'importo ancora dovuto, ma anche la sanzione del 60% sul predetto importo e l' aggio della riscossione all' 8% sul totale complessivamente dovuto .
Si precisa, tuttavia, che la legge delega di riforma del sistema fiscale (L. 11 marzo 2014, n. 23) prevede all'art. 6 una « armonizzazione » tra la dilazione dei debiti tributari presso l'Agenzia delle Entrate e presso Equitalia, prevedendo l' estensione delle previsioni normative più favorevoli al contribuente anche alle dilazioni presso gli Uffici delle Entrate .
Da: Riviste 24
25-05-2014 09:46
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