Tributi. IVA.Dichiarazione telematica. Errore. Emendabilità
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 marzo 2013, n. 6318
Svolgimento del processo
La controversia promossa da D.C.L. contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Pavia n. 270/5/2007 che aveva accolto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 07920060029191857000 per Iva 2003 Il ricorso proposto si articola in due motivi.
Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimato.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il presidente ha fissato l'udienza del 13/2/2013 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione degli arti. 28, 30 e 55 del dpr 633/72 in combinato disposto con l'art. 3 dpr 322/1998 laddove la CTR ha ritenuto integrabile la dichiarazione inviata per via telematica dal contribuente.
La censura è infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 18076 del 02/07/2008 Sez. 5, Sentenza n. 4236 del 02/03/2004 (Rv. 570730) secondo cui, in tema di IVA, la dichiarazione del contribuente non costituisce la fonte dell'obbligo tributario, né produce effetti assimilabili a quelli di una confessione, ma rappresenta unicamente un momento essenziale del procedimento di accertamento e riscossione dell'imposta, con la conseguenza che essa è emendabile e ritrattabile, non potendosi precludere al contribuente -anche in conformità al principio di capacità contributiva - di dimostrare l'inesistenza, anche parziale, dei presupposti d'imposta erroneamente dichiarati.
Con secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello circa l'omessa prova , da parte del contribuente, della trasmissione della dichiarazione all'A.F..
La censura è infondata in quanto la CTR, nella pronuncia dà atto che lo stesso Ufficio, nell'atto di appello, ha riconosciuto l'avvenuta trasmissione della dichiarazione relativa all'anno in questione (pag. 2 , rigo 18).
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
14-03-2013 21:20
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