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Sentenza

Tributi. Dichiarazione fiscale. Dichiarazione infedele. Errore da parte del cons...
Tributi. Dichiarazione fiscale. Dichiarazione infedele. Errore da parte del consulente fiscale. Sanzione amministrativa a carico del contribuente. Applicabilità. Non sussiste
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 febbraio 2013, n. 3239

 

Svolgimento del processo

 

La controversia promossa da S. dei F.lli G. A.M. & M contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l'accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Catania n.36/9/2006 che aveva accolto il ricorso avverso l'avviso n. 2000024/2001 per Iva 1996. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo raccoglimento del ricorso.

Il presidente ha fissato l'udienza del 10/1/2013 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

 

Motivi della decisione

 

Assume la ricorrente la insufficiente motivazione della decisione circa la responsabilità del consulente infedele. La censura è fondata. Nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sussiste una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento alla luce del rilevo della contribuente circa la responsabilità del proprio consulente e del principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, , stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente (Sez. 5, Sentenza n. 22890 del 25/10/2006).

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia.
Avv. Antonino Sugamele

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