Perdite sui crediti. Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Chiarimenti sulla disciplina introdotta dal «Decreto Sviluppo». A seguito delle modifiche apportate al comma 5 dell'art. 101 T.U.I.R. dall'art. 33, comma 5, d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, l'Agenzia è intervenuta per fare luce sul tema del trattamento fiscale applicabile alle nuove ipotesi di deducibilità fiscale delle perdite su crediti.
In particolare, per quanto concerne la determinazione degli elementi certi e precisi, necessari ai fini della deducibilità della perdita su crediti, la norma innovata contempla fattispecie in presenza delle quali tali elementi possono considerarsi realizzati. Si tratta di perdite relative a crediti: di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza del pagamento; il cui diritto alla riscossione è prescritto; per i quali il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti; che risultano cancellati dal bilancio di un soggetto IAS adopter in dipendenza di eventi estintivi.
Il parametro della «modesta entità». Il comma 5 dell'art. 101 T.U.I.R., dispone, tra l'altro, che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi. Tali sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.
La nuova norma - nel solco del precedente orientamento di prassi che ammetteva la deduzione della perdita sui crediti di limitato importo pur in assenza di rigorose prove formali - definisce in modo inequivoco la nozione di credito di modesto importo che consente la deducibilità della perdita. La modesta entità viene individuata considerando il valore nominale del credito e prescindendo da eventuali svalutazioni effettuate in sede contabile e fiscale.
Deducibilità delle perdite su crediti prescritti. La nuova formulazione del comma 5 prevede che «gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto». Tale istituto è previsto dall'art. 2934 c.c., secondo cui «ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge».
In sostanza, la perdita di qualsiasi diritto giuridico, economico e patrimoniale sul credito, che si configura con la prescrizione di ogni azione finalizzata a soddisfare la partita creditoria, è un'altra ipotesi che dà luogo alla deducibilità della perdita in capo al creditore. Sulla base del tenore letterale della norma, inoltre, non essendo indicati limiti quantitativi ad hoc, si ritiene che la previsione normativa in esame debba trovare applicazione a prescindere dall'importo del credito prescritto.
Accordi di ristrutturazione e congruità del valore stimato. Anche in caso di piani di ristrutturazione, come già previsto originariamente dalla norma per le procedure concorsuali (ad esempio il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa), è ammessa la deducibilità della perdita su crediti. Una volta aperta la procedura, l'individuazione dell'anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza.
Rappresentano documenti idonei a dimostrare la congruità del valore stimato della perdita tutti i documenti di natura contabile e finanziaria redatti o omologati da un organo della procedura:
- l'inventario redatto dal curatore ex art. 87 l. fall.;
- il piano del concordato preventivo presentato ai creditori ex art. 160 l. fall.;
- la situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa ex art. 205 l. fall.;
- la relazione del commissario giudiziale nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, art. 28 d.lgs. n. 270/1999;
- le garanzie reali o personali ovvero assicurative.
Si ricorda, da ultimo, che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (soggetti IAS/IFRS), gli elementi certi e precisi sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi (in generale in ogni ipotesi in cui è possibile effettuare la derecognition di un credito).
(fonte: www.fiscopiu.it)
16-08-2013 11:10
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