Militare del nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di viene a conoscenza di un radiomessaggio con il quale si comunicava il sequestro di una somma di denaro nei confronti di B. e lo informa.
Cassazione penale sez. VI data: 14/06/2013 ( ud. 14/06/2013 , dep. 25/06/2013 ) Numero: 27811
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO' Antonio S - Presidente -
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere -
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere -
Dott. APRILE Erco - rel. Consigliere -
Dott. PATERNO' RADDUSA Benedetto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sui ricorsi presentati da:
1. A.V., nato a (OMISSIS);
2. C.F., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/01/2012 della Cotte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso chiedendo
l'inammissibilità del ricorso del C. ed il rigetto del
ricorso dell' A.;
udito per l'imputato A. l'avv. Antonio Ballerio, che ha
concluso chiedendo l'annullamento della sentenza Impugnata.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia riformava esclusivamente escludendo la recidiva per il secondo imputato e confermava nel resto la pronuncia di primo grado del 10/06/2009 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città aveva condannato A.V. in relazione al reato di cui all'art. 326 c.p., per avere, quale militare in servizio presso il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di (OMISSIS), essendo venuto a conoscenza del contenuto di un radiomessaggio del (OMISSIS) della guardia di finanza di Bergamo con il quale si comunicava l'avvenuto sequestro di una somma di denaro nei confronti di B.P. nell'ambito di una indagine curata dal Gico della stessa g.d.f., informato il B. di tale notizia che doveva rimanere segreta perchè attinente ad un procedimento penale a carico del prevenuto;
ed aveva condannato C.F. in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 56 e 423 c.p., per avere, quale mandante, concorso nel tentativo di incendio appiccato, in (OMISSIS) del (OMISSIS) ai danni degli uffici del locale notturno (OMISSIS), azione materialmente eseguita da Ar.Ci. cui il C. aveva promesso e consegnato in ricompensa l'importo di 3.000 Euro.
Rilevava la Corte di appello come i reati in questione fossero stati accertati nell'ambito di una più ampia indagine riguardante l'infiltrazione di appartenenti ad organizzazioni criminali di stampo mafioso nella gestione di locali notturni nella zona del (OMISSIS) e la connessa consumazione di reati di riciclaggio, investigazioni che aveva riguardato, tra gli altri, il citato B.; e come la responsabilità dei due imputati in ordine ai delitti loro rispettivamente addebitati fosse stata dimostrata, per il C., dal contenuto di talune intercettazioni telefoniche, dagli esiti delle verifiche del traffico telefonico su tabulati e dalle dichiarazioni rese da soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda, quali R.E. e lo stesso B., nonchè dalle ammissioni dello stesso Ar.; e, per l' A., dal contenuto di alcune conversazioni telefoniche captate dagli inquirenti e dalle verifiche in ordine ai periodi di servizio del prevenuto presso il reparto di competenza ed alla documentazione acquisita presso tale ufficio.
Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso entrambi gli imputati.
2. A.V., con atto sottoscritto dal suo difensore avv. B.A., ha dedotto i seguenti tre motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 483, 183 e 591 c.p.p., artt. 8, 16, 21 e 24 c.p.p., per avere la Corte di appello disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio in quanto l'imputato aveva chiesto l'ammissione al giudizio abbreviato, benchè la stessa eccezione fosse stata già formulata e rigettata dal Giudice dell'udienza preliminare prima dell'instaurazione del rito speciale e non vi fosse stata alcuna acquiescenza a tale decisione nel momento in cui era stato domandato l'abbreviato.
2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 266 c.p.p., comma 1, art. 271 c.p.p., comma 2, e art. 103 c.p.p., comma 5, per avere la Cotte territoriale valorizzato, a fini di prova, il contenuto di intercettazioni telefoniche inutilizzabili in quanto autorizzate nell'ambito di altro procedimento relativo ad un differente reato, quello di ricettazione, ed in quanto afferenti all'esercizio del mandato difensivo che l'avv. Pini aveva ricevuto dal B..
2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale irragionevolmente ritenuto provata la colpevolezza dell' A. in relazione al reato ascrittogli sulla base di una serie di indizi priva di valenza dimostrativa certa e, comunque, inidonei a comprovare che il prevenuto avesse rivelato notizie, riguardanti il sequestro di denaro eseguito in danno del B., che dovevano essere segrete.
2.4. Con memoria depositata il 27/05/2013 il difensore dell' A. ha insistito per il riconoscimento della fondatezza del primo motivo del ricorso, sottolineando come la mancata riproposizione della eccezione di incompetenza nell'ambito dell'instaurato giudizio abbreviato non dovesse essere interpretata come una forma di acquiescenza alla precedente decisione del G.u.p. di rigetto di quella eccezione difensiva.
3. C.F., con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Antonio Lucio Abbondanza, ha dedotto i seguenti tre moti.
3.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 191 c.p.p., per avere la Corte di appello valorizzato le dichiarazioni rese dall' Ar., dal C. e dal R., benchè le stesse fosse inutilizzabili perchè rese a seguito delle minacce e della violenza fisica esercitata nei loro riguardi dal B..
3.2. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte bresciana ritenuto credibili le dichiarazioni accusatorie rese dall' Ar. in ordine al coinvolgimento del C. nella commissione del reato contestato, e per avere ingiustificatamente reputato inattendibili le indicazioni fornite dallo stesso Ar. in ordine al mandato che avrebbe ricevuto da un non meglio identificato cittadino rumeno dal nome F..
3.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 125 c.p.p., e art. 546 c.p.p., lett. e), e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte lombarda riproposto acriticamente la motivazione della sentenza di primo grado, senza nulla dire circa la mancata dimostrazione del movente e l'incomprensibile mancato esercizio dell'azione penale nei confronti di altri potenziali corresponsabili del fatto, quali il R., il Fe. ed il V..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il primo motivo del ricorso dell' A. sia fondato.
Dirimendo il contrasto sorto sul punto nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che l'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile in limine ai giudizio abbreviato che non sia stato preceduto dalla udienza preliminare, mentre nel caso di giudizio abbreviato preceduto dalla udienza preliminare (giudizio abbreviato c.d. tipico) l'eccezione è proponibile, sempre in limine, solo se essa sia stata già proposta e rigettata in sede di udienza preliminare (Sez. U, n. 27996 del 29/03/2012, Forcelli, Rv. 252612).
In particolare l'Alto Consesso - premesso che, a fronte di precedenti pronunce con le quali la Cassazione aveva sostenuto che la richiesta di giudizio abbreviato implica la rinuncia a tutte le questioni e nullità disponibili dalla parte, con accettazione degli effetti dell'atto afflitto da una nullità non assoluta (sent. Tammaro), vi era stata una sentenza con la quale la Corte costituzionale aveva escluso che la richiesta dell'imputato di accedere al giudizio abbreviato possa costituire "una sorta di accettazione del giudice, idonea a superarne gli eventuali difetti di imparzialità", sottolineando che "i requisiti costituzionali dei soggetti giudicanti, prima ancora che una pretesa di parte, costituiscono esigenze obiettive e irrinunciabili dell'ordinamento" (C. cost., n. 155 del 1996) - ha rilevato come nel codice di rito non sia "rinvenibile alcun dato normativo, testuale o sistematico, da cui ricavare la regola per cui l'imputato per poter essere giudicato dal giudice naturalmente competente debba rinunciare ai riti alternativi e, di converso, per poter accedere al giudizio abbreviato debba essere costretto a rinunciare a perseguire la legalità in tema di competenza"; e che una esegesi logico-sistematica delle disposizioni del codice tendente a riconoscere l'esistenza di una siffatta forma di preclusione correrebbe il rischio di essere giudicata contraria ai precetti della Carta fondamentale.
Alla luce di tale "nuova" regula iuris, dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, deve considerarsi non corretta la soluzione adottata dalla Cotte di appello di Brescia che ha ritenuto che la scelta dell'imputato A. di richiedere l'instaurazione del rito abbreviato dovesse valere come rinuncia a riproporre l'eccezione di incompetenza territoriale, che il prevenuto aveva già avanzato e si era visto respingere nel corso dell'udienza preliminare, e che aveva nuovamente proposto con l'atto di appello.
Non è di ostacolo alla operatività dell'innanzi esposto principio sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte la circostanza che, nel caso di specie, l'imputato non abbia reiterato, subito dopo l'ammissione del rito abbreviato, l'eccezione di incompetenza che lo stesso magistrato, nella veste di Giudice dell'udienza preliminare, aveva poco prima ritenuta infondata. Ed Infatti, se è vero che nella citata sentenza "Forcelli" le Sezioni Unite - nell'escludere che l'instaurazione di quel rito speciale nel corso dell'udienza preliminare precluda all'imputato la possibilità di dedurre l'eccezione di incompetenza per territorio - hanno sostenuto la necessità che tale eccezione, perchè possa essere valutata dai giudici dei gradi successivi, sia stata proposta e rigettata due volte, prima nell'udienza preliminare e poi nel giudizio abbreviato, non vi chi non veda come tale innovativo criterio, frutto di una ricostruzione "pretoria" delle norme attinenti alla materia, rappresenti un mutamento di orientamento giurisprudenziale che, integrando un nuovo elemento di diritto, ben può valere anche per l'imputato che, sulla base del precedente diverso indirizzo interpretativo, aveva reputato "inutile" formulare nuovamente quella eccezione dinanzi al giudice dell'abbreviato.
Questa soluzione esegetica, evidentemente finalizzata a risolvere situazioni processuali di diritto intertemporale venutesi a creare, come nel caso di specie è accaduto, "a cavallo" del momento di adozione quell'innovativo revirement giurisprudenziale, è imposta dalla necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona in linea con i principi della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo: in quanto maggiormente conforme all'art. 6 par. 3 lett. b) della Convenzione, che stabilisce che all'accusato debba essere riconosciuto il diritto ad un processo equo, inteso anche come diritto ad evitare le conseguenze, in concreto più sfavorevoli, di una nuova interpretazione di una norma, che non erano ragionevolmente prevedibili al momento in cui si sarebbe dovuta esercitare una facoltà processuale (In questo senso, sia pur con riferimento ad una situazione analoga ma diversa da quella odierna, Corte edu, 02/07/2007 caso Iordanov c. Bulgaria); ed all'art. 7 della medesima Convenzione, che include, nell'ampio concetto di legalità pure processuale e nella connessa nozione di ragionevole prevedibilità della legge penale, tanto il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale (in questo senso, tra le altre, Corte edu, 08/12/2009, caso Previti c. Italia; e Corte edu, 17/09/2009, caso Scoppola c. Italia).
Tanto in ossequio all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "il processo di conoscenza di una norma presuppone, per così dire, "una relazione di tipo concorrenziale" tra potere legislativo e potere giudiziario, nel senso che il reale significato della norma, in un determinato contesto socio-culturale, non emerge unicamente dalla mera analisi del dato positivo, ma da un più complesso unicum, che coniughi tale dato con l'atteggiarsi della relativa prassi applicativa. Il giudice riveste un ruolo fondamentale nella precisazione dell'esatta portata della norma, che, nella sua dinamica operativa, vive attraverso l'interpretazione che ne viene data. La struttura necessariamente generica della norma è integrata e riempita di contenuti dall'attività "concretizzatrice" della giurisprudenza. In definitiva, il sistema (della CEDU), pur dando grande risalto al principio di legalità, "non ne assolutizza l'ambito valoriale, con la conseguente prevalenza del dato formale su quello propriamente giurisprudenziale", ma, nella prospettiva di salvaguardare la specificità delle tradizioni costituzionali all'interno di un sistema di diritto comune tendenziale, ritiene complementari i due dati, che si integrano tra loro, con la conseguenza che gli elementi qualitativi dell'accessibilità e della prevedibilità di cui parla la Corte (di Strasburgo) si riferiscono non tanto all'astratta previsione legale quanto alla norma "vivente", risultante dall'applicazione e dall'interpretazione dei giudici" (Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010, P.G. in proc. Beschi, Rv. 246651).
Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti dell' A. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia perchè valuti la fondatezza o meno della eccezione di incompetenza territoriale ritualmente proposta.
Resta assorbito l'esame dei restanti motivi del ricorso del prevenuto.
2. Il ricorso del C. è, invece, inammissibile.
2.1. Il primo motivo di tale ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello di Brescia ha sostenuto che la ricostruzione dell'episodio delittuoso e della vicende immediatamente successive (nel corso delle quali il B. aveva cercato di identificare il mandante o i mandanti dell'iniziativa criminosa materialmente attuata dall' Ar. con l'appiccamento dell'incendio degli uffici del sopra menzionato locale notturno), cosi come risultanti dal contenuto di una conversazione telefonica durante la quale il B. aveva analiticamente riferito quanto accaduto all'amico M.L., avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni più o meno ammissive che i diversi protagonisti avevano successivamente reso nel corso di interrogatori raccolti dal P.M. o di interrogatori di garanzia espletati dinanzi al Giudice:
dichiarazioni quest'ultime, dunque, rispetto alle quali non è configurabile alcuna inutilizzabilità per violazione di divieti stabiliti dalla legge, posto che le asserite violenze o minacce, cui il ricorrente ha fatto riferimento nel suo atto di impugnazione, sarebbero, invece, riferibili a condotte precedenti che il B. aveva tenuto nei riguardi dei vari "sospettati" del mandato criminoso, iniziative violente o minacciose dei cui "risultati" evidentemente l'autorità giudiziaria ha fatto, a fini di prova, un impiego solo indiretto nella misura in cui avevano costituito oggetto del colloquio telefonico captato dagli inquirenti.
2.2. Anche il secondo motivo del ricorso del C. è manifestamente infondato.
La Corte territoriale, con motivazione adeguata e priva di lacune o incongruenze logiche, ha spiegato le ragioni per le quali dovessero ritenersi attendibili le prime dichiarazioni che l' Ar. aveva reso (asserendo di aver ricevuto il mandato ad incendiare da tal " F., addetto ai parcheggi del (OMISSIS)", poi identificato nel C., che effettivamente si occupava della gestione dei posteggi auto di alcune discoteche della zona, tra cui il " (OMISSIS)"), trattandosi di deposizione che aveva trovato riscontro negli esiti delle già considerate intercettazioni telefoniche e nei dati dei tabulati telefonici (che avevano comprovato l'esistenza di una serie di chiamate tra il C. e l' Ar. proprio nelle ore precedenti all'appiccamento dell'incendio); e come, invece, non fossero credibili le altre dichiarazioni con le quali l' Ar.
aveva maldestramente cercato di attribuire la responsabilità di quel mandato criminoso ad un non meglio identificato cittadino rumeno (v.
pagg. 10-11 sent. impugn.).
2.3. Il terzo motivo del ricorso del C., infine, è inammissibile perchè, al di là del dato enunciativo, è stato presentato per fare valer ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, in quanto finalizzato a sollecitare una rilettura in fatto delle acquisite emergenze processuali, non consentita in sede di legittimità, in presenza di una motivazione completa e priva di vizi di manifesta illegittimità, con la quale sono state descritti gli elementi in fatto e in diritto che avevano giustificato l'affermazione di colpevolezza dell'imputato (v. pagg. 2-3 sent.
impugn.).
In tale contesto appaiono circostanze irrilevanti, perchè inidonee ad inficiare la logicità della motivazione del provvedimento impugnato, tanto il fatto - allegato dal ricorrente, ma non dimostrato - che il P.M. avrebbe esercitato l'azione penale nei riguardi del C. e non anche nei confronti di altri potenziali concorrenti morali nel reato; quanto il fatto che, nella motivazione della sentenza gravata, non vi sia traccia del movente del delitto, poichè è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che l'assenza di prova sul movente non si risolve, di per sè, nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto in esame, nè tanto meno di assenza di coscienza e volontà dell'azione (così, da ultimo, Sez. 1, n. 31449 del 14/02/2012, Spaccarotella, Rv.
254143).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso del C. consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del prevenuto al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
PQM
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di A.V. e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
Dichiara inammissibile il ricorso di C.F. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2013
07-07-2013 00:16
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