La notifica è all'indirizzo esatto, ma chi la riceve non è legittimato. Notifica nulla e non inesistente.
CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA 24 APRILE 2013, N. 9982
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Nel ricorso è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – È chiesta la cassazione della sentenza n. 50/24/2010, pronunziata dalla CTR di Napoli, Sezione n. 24 il 03.03.2010 e depositata il 7 aprile 2010.
Con tale decisione, la C.T.C. ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate, per nullità della notifica.
2 -Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartelle, relative ad IVA, IRPEF ed IRAP degli anni 2001 e 2002, e affidato ad un mezzo, con il quale la decisione di appello viene censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 4 commi 1° e 3° e 7 commi 1° e 4° della Legge n. 890/1982, nonché dell'art. 160 cpc.
3 – L'intimato contribuente, non ha svolto difese in questa sede.
4 – La CTR, in vero, ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate, opinando per la nullità della relativa notifica, nella considerazione che la stessa non potesse essere considerata valida ed efficace, atteso che l'avviso di ricevimento del plico postale contenente l'atto non consentiva di trarre la conclusione che il soggetto che lo aveva ricevuto era legittimato a riceverlo.
4 bis – La questione posta dal ricorso sembra potersi esaminare e decidere, in base al principio secondo cui “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ.” (Cass. SS.UU. n. 9962/2010), tenendo conto, peraltro, che la notificazione “eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina la nullità non dell'impugnazione in senso sostanziale, bensì della notifica, che, pertanto, è sanata con effetto ex tunc per raggiungimento dello scopo, sia mediante la sua rinnovazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell'intimato (cui la notificazione stessa era diretta), ancorché dopo la scadenza del termine per proporre controricorso, e anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (Cass. n. 15190/2005, n. 15530/2004).
5 – La decisione impugnata non appare in linea con i richiamati principi, non avendo considerato che la notifica era stata effettuata mediante consegna dell'atto all'indirizzo del destinatario e che, ove mai il consegnatario non fosse stato persona legittimata a riceverlo, la notifica era a ritenersi nulla e non già inesistente, ragion per cui, in assenza di costituzione dell'intimato, ne andava disposta la rinnovazione.
6 – Si ritiene, dunque, sussistano le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc, proponendosi una declaratoria di accoglimento dell'impugnazione per manifesta fondatezza.
La Corte,
vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
considerato che il Collegio condivide tutte le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
considerato che alla stregua di tali considerazioni e dei richiamati principi, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza e, per l'effetto, cassata l'impugnata decisione;
considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Campania, procederà al riesame e quindi deciderà nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità offrendo congrua motivazione;
visti gli artt. 375 e 380 bis cpc;
PQM
Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania
27-04-2013 15:34
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