L’accertamento è valido anche se la trasmissione di dati dalla Procura all’Agenzia delle entrate è priva di autorizzazione.
CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 12 APRILE 2013, N. 8966
Svolgimento del processo
La società contribuente propose ricorsi avverso avviso di accertamento Irpeg ed Ilor ed avviso di rettifica Iva, entrambi emessi per l'annualità 1996, con i quali l'Agenzia, sulla scorta delle risultanze di p.v.c. della G.d.F., aveva provveduto a recuperare a tassazione maggior imponibile per l. 1.094.138.000, con conseguente definizione di maggior imposte, ed aveva, altresì, provveduto al recupero di indebita detrazione Iva per l. 1.016.000.
L'adita commissione tributaria, riuniti i ricorsi, li accolse, con decisione, confermata, in esito all'appello dell'Agenzia, dalla commissione regionale.
Avverso la decisione di appello, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi; la società contribuente ha resistito con controricorso e proposto tre motivi di ricorso incidentale.
Motivi della decisione
I) – Nel suo nucleo essenziale, la decisione dei giudici del gravame risulta così motivata: “… Deve … convenirsi con i primi giudici nel ritenere che, per quanto riguarda le eccezioni pregiudiziali, la documentazione raccolta avrebbe potuto essere utilizzata dalla Guardia di Finanza e quindi trasfusa in processo verbale di constatazione e poi trasmessa all'Ufficio Finanziario per essere quindi recepita nell'avviso di accertamento, solo previo rilascio di specifica e duplice autorizzazione scritta del Pubblico Ministero ex art. 63-1° comma – del d.p.r. n. 633/1972. E' pur vero che tale autorizzazione esiste, ma è altrettanto vero che essa è postuma e quindi in contrasto con la previsione della citata norma. Inoltre, come rettamente evidenziato nella sentenza impugnata, risultano violate le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge N. 212/2000 e all'art. 42 del d.p.r. n. 600/1973, non risultando allegati agli avvisi rettifica e di accertamento di cui in premessa i p.v.c. del 15.12.1998 e del 6.5.1999. Deve, altresì, convenirsi con i primi giudici, per quanto attiene i restanti rilievi analitici, nel considerare corretto l'operato della Società interessata nel dedurre il costo e nel detrarre l'imposta per spese inerenti e di competenza dell'anno 1996 …”.
II) 1. – Tale essendo la motivazione della decisione impugnata, con il primo motivo del ricorso principale, l'Agenzia – dedotta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento, in particolare, agli artt. 33 d.p.r. 600/1973 e 63 d.p.r. 633/1972″ – formula il seguente quesito di diritto: “… se, in relazione agli artt. 33 d.p.r. 600/1973 e 63 d.p.r. 633/1972 .. 29 settembre 1973, n. 600, e 52 e 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la mancanza dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, o il suo successivo rilascio, per la trasmissione e l'utilizzazione di atti documenti e notizie acquisite nell'ambito di un indagine o un processo penali, a parte le conseguenze di ordine penale o disciplinare a carico del trasgressore, determini o meno la inutilizzabilità degli elementi probatori sui quali sia stato fondato l'accertamento tributario, rendendo invalidi gli atti del suo esercizio”.
Con il secondo motivo del ricorso principale, l'Agenzia – dedotta “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento, in particolare, agli artt. 42 d.p.r. 600/73, 56 d.p.r. 633/72, 7 L. 212/00″ – formula il seguente quesito di diritto: “… se, in relazione agli artt. 42 d.p.r. 600/1973 e 73 e 56 d.p.r. 633/1972, 7 l. 212/2000, in fattispecie di avvisi di accertamento emessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 7 l. 212/2000, sia necessario, ai fini di validità, che ad essi siano allegati gli atti e documenti del procedimento di verifica fiscale su cui gli avvisi stessi si fondano”.
Con il terzo motivo del ricorso principale, l'Agenzia deduce vizio di motivazione, con riferimento alle determinazioni del giudice a quo incidenti sul merito della controversia.
2. – Con il primo motivo di ricorso incidentale, la società contribuente censura la decisione impugnata, sotto il profilo dell' omessa pronunzia e sotto quello della violazione di legge, per non aver rilevato l'inammissibilità dell'appello in quanto non spedito in busta chiusa.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la società contribuente censura la decisione impugnata, sotto il profilo dell'omessa pronunzia e sotto quello della violazione di legge, per non aver rilevato l'inammissibilità dell'appello per vizi attinenti all'autorizzazione ex art. 52, comma 2, d.lgs. 546/1992.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale, la società contribuente censura la decisione impugnata, sotto il profilo dell'omessa pronunzia e sotto quello della violazione di legge, per non aver rilevato l'illegittimità degli avvisi impugnati per violazione dei criteri di selezione dei contribuenti da sottoporre a verifica.
IlI) 1. – I primi due motivi del ricorso incidentale, logicamente prioritari, sono infondati.
Quanto al primo, deve, in primo luogo, osservarsi che il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non ricorre, quando, pur in assenza di specifica espressa statuizione del giudice, la pretesa avanzata col capo di domanda che si assume non esaminato risulti, come nel caso di specie, incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, giacché, in tal caso, se ne deve ravvisare il rigetto implicito (cfr. Cass. 20311/11, 10696/07, 16788/06).
Deve, poi, considerarsi che, nel processo tributario, la spedizione del ricorso o dell'atto d'appello a mezzo posta in busta chiusa (pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all'atto in esso racchiuso) anziché in plico senza busta, come previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 546 del 1992, costituisce una mera irregolarità se, come nella specie, il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati (v. Cass. 13666/09).
Quanto al secondo motivo di ricorso incidentale, deve, invece, considerarsi che l'autorizzazione a proporre appello avverso le sentenze sfavorevoli all'Amministrazione finanziaria, prevista dall'art. 52 d.lgs. 546/1992 è previsione superata dall' istituzione delle agenzie fiscali, alle quali è stata trasferita la generalità delle funzioni precedentemente esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze (cfr. Cass. 16430/11, 21473/07, 10943/07, 604/05).
2. – I primi due motivi del ricorso principale dell'Agenzia sono fondati.
Quanto al primo, questa Corte ha, invero, già reiteratamente avuto modo di affermare che, sia in materia di imposte dirette sia in materia di iva, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, prevista (dall'art. 33 d.p.r. 600/1973 e dall'art. 63, comma 1, d.p.r. 633/1972) per la trasmissione, agli uffici delle imposte, dei documenti, dati e notizie acquisiti dalla G.d.F. nell'ambito di un procedimento penale, è volta alla tutela del segreto istruttorio, cui è preposto il Pubblico Ministero, e non alla tutela del contribuente, cosicché la mancanza dell'autorizzazione non tocca l'efficacia probatoria dei dati trasmessi, né implica l'invalidità dell'atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi (cfr. Cass. 7279/09, 14058/06, 28695/05).
Quanto al secondo motivo, deve, invece, rilevarsi che, in tema di accertamento tributario, l'avviso notificato prima dell'entrata in vigore della legge n. 212 del 2000, non deve necessariamente contenere in allegato l'atto a cui la motivazione abbia fatto riferimento, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, o riprodurre il contenuto essenziale dell'atto ivi richiamato, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 32 del 2001, atteso che le norme indicate sono contenute in disposizioni innovative, non aventi efficacia retroattiva, sicché, in tali casi, l'avviso di accertamento motivato per relationem, che realizza una economia di scrittura, è valido, se, come nella specie, contenga un rinvio ad atti o documenti conosciuti o conoscibili da parte del contribuente (v. Cass. 23616/11, 16108/11).
3. – Il terzo motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale restano assorbiti.
IV) – Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impongono il rigetto dei primi due motivi del ricorso incidentale e l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, con assorbimento del terzo motivo del ricorso principale e del terzo motivo del ricorso incidentale.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata, in relazione alle doglianze accolte, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.
PQM
Rigetta i primi due motivi del ricorso incidentale e accoglie dei primi due motivi del ricorso principale, assorbite le altre doglianze; cassa, in relazione, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.
18-04-2013 22:54
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