Indennità di volo. Come deve essere tassata?
Cassazione civile sez. VI
Data:
28/06/2013 ( ud. 22/05/2013 , dep.28/06/2013 )
Numero:
16325
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4779/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
- ricorrente -
contro
T.D.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 208/67/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO - Sezione Staccata di BRESCIA del 20.6.2011,
depositata l'11/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
"L'Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. T.D. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto la domanda di rimborso della maggior trattenuta IRPEF operata sulla componente del suo trattamento di quiescenza costituita dall'indennità di volo di cui al D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 59, come modificato dalla L. n. 78 del 1983, art. 19.
La Commissione Tributaria Regionale ha condiviso la tesi del contribuente secondo cui tale indennità andrebbe tassata solo per il 50% del suo ammontare, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 5 T.U.I.R..
Con l'unico motivo di ricorso la difesa erariale censura il vizio di violazione e falsa interpretazione di legge con riferimento all'art. 51, comma 6 T.U.I.R. e L. n. 78 del 1993, art. 19, deducendo che l'agevolazione tributaria prevista dal suddetto art. 51, comma 6 T.U.I.R., sarebbe applicabile soltanto all'indennità di volo erogata al personale in servizio e non anche al trattamento, di cui si discute nella specie, previsto dal D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 59 (come modificato dalla L. n. 78 del 1983, art. 19) in favore del personale in quiescenza e consistente in una somma commisurata all'indennità di volo fruita nel corso dell'attività lavorativa.
Il contribuente non si è costituito.
Il ricorso appare fondato, per le considerazioni che seguono.
L'agevolazione di cui all'art. 51, comma 6 T.U.I.R. (consistente nella limitazione della tassabilità al 50%) riguarda, tra l'altro, le indennità di navigazione e di volo.
Si tratta allora di verificare se l'emolumento della cui tassazione si discute in questa causa sia, o meno, una indennità di volo.
A parere di questo relatore la risposta a detto quesito deve essere negativa, sia in base all'interpretazione letterale che in base all'interpretazione teleologica.
Sotto il primo profilo, si osserva che il D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 59, comma 1, come modificato dalla L. n. 78 del 1983, art. 19 (attualmente abrogato dal D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2268, comma 1, n. 691) recita: Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti e operatori di sistema) e ruolo specialisti, per quelli del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, e per quelli del Corpo sanitario aeronautico che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di volo la pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.
La semplice lettura della lettera del testo ora trascritto consente di cogliere con immediatezza che:
a) L'emolumento in questione è qualificato dalla legge come parte della pensione normale o dell'indennità una tantum (la pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate):
b) Tale incremento spetta a quei militari che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di volo.
Nella lettera della legge l'emolumento della cui tassazione si tratta è dunque palesemente diverso dall'indennità di volo, perchè non costituisce una indennità a sè stante ma un aumento della pensione e perchè la sua attribuzione presuppone che il destinatario abbia percepito, nel passato, l'indennità di volo. L'interpretazione letterale trova poi conforto in quella sistematica.
Al riguardo va premesso che, con riferimento alla disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. n. 917 del 1986, e, precisamente, con riferimento al D.P.R. n. 131 del 1978, art. 6 T.U.I.R. (il cui primo comma recita: A norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 48, le indennità di cui all'art. 907 c.n., approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, concorrono a formare il reddito nella misura del quaranta per cento del loro ammontare) - questa Corte ha risolto in termini difformi la questione della tassabilità delle quote di indennità di volo corrisposte, nel rapporto di lavoro privato, con la tredicesima e quattordicesima mensilità (o, altrimenti detto, corrisposte a giugno, in occasione del pagamento della c.d. indennità operativa, e a dicembre, in occasione del pagamento della tredicesima mensilità).
Con una prima sentenza del 1999, la sentenza n. 6000/99, si era infatti affermato che l'indennità di volo avrebbe perso ogni riferimento a specifiche prestazioni, costituendo piuttosto emolumento dovuto in relazione al profilo professionale di chi è legittimato a percepirla, cosicchè alla stessa dovrebbe riconoscersi identica natura sia nell'erogazione mensile che nell'erogazione effettuata in occasione del pagamento della tredicesima mensilità e dell'indennità operativa; con la conseguenza che anche queste ultime erogazioni sarebbero tassabili solo nella misura del 40% del loro ammontare.
L' orientamento ora esposto è stato successivamente modificato con la sentenza n. 12059/04, nella quale la Corte ha negato la riduzione della tassabilità dell'indennità di volo quando la stessa venga erogata quale parte della retribuzione, come avviene nella tredicesima e nella quattordicesima. Al riguardo la Corte ha persuasivamente affermato che la riduzione della tassabilità della indennità di volo può essere giustificata solo quando il lavoratore svolge un servizio di volo effettivo. Questa conclusione discende dal richiamo operato dal D.P.R. n. 131 del 1978, art. 6, all'art. 907 c.n.. Quest'ultima norma stabilisce che al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi. Nel caso in cui l'erogazione di questa indennità sia scollegata da un servizio a bordo viene meno la ragione giuridica della esenzione e la somma diventa totalmente tassabile come retribuzione. La riduzione della tassabilità della indennità, prevista da una norma di carattere correttivo ed integrativo, come quella di cui al citato art. 6, si giustifica solo per laparticolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo, e non può essere estesa oltre la previsione della norma.
La questione su cui si è formato il contrasto ora evidenziato non è completamente sovrapponitele a quella che qui ci occupa, giacchè nel presente giudizio non si tratta della tassabilità di una parte di tredicesima o di quattordicesima, che sono emolumenti di natura indiscutibilmente retributiva, ma della tassabilità di una parte di pensione; ora, se è indubbio che le pensioni costituiscono la proiezione di un precedente trattamento economico goduto, del quale condividono la natura reddituale (così, con riferimento alle pensioni privilegiate ordinarie, civile e militari, per escluderne la natura risarcitoria, C. Cost. 431/96), tale comune natura reddituale non elide le differenze che sussistono tra le diverse categorie di redditi e, per quanto qui interessa, la differenza tra pensioni e retribuzioni. Ciò posto, si ritiene che gli argomenti che hanno indotto la giurisprudenza più recente di questa Corte ad escludere l'applicabilità del beneficio fiscale in questione alla quota di indennità di volo erogata insieme con la tredicesima e quattordicesima mensilità, sopra trascritti, siano idonei, e con maggior forza, ad escludere l'applicabilità di tale beneficio all'incremento di pensione spettante a coloro che dell'indennità di volo abbiano fruito nel corso dell'attività lavorativa.
Si propone l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza gravata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., di rigetto della domanda di rimborso del contribuente".
Che il contribuente non si è costituito in questa sede;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide la proposta del relatore;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata;
che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, cosicchè la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di rimborso del contribuente.
La sussistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti giustifica la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
PQM
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigetta la domanda di rimborso del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2013
26-08-2013 15:04
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