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Sentenza

In sede di accertamento IVA, se il contribuente dimentica di presentare parte de...
In sede di accertamento IVA, se il contribuente dimentica di presentare parte della documentazione contabile non potrà neanche utilizzarla nel corso del giudizio.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 11 aprile - 6 maggio 2013, n. 10448
Presidente Cicala – Relatore Iacobellis

Svolgimento del processo

La controversia promossa da R. e C. s.n.c. contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dalla società contro la sentenza della CTP di Latina n. 55/2/2005 che ne aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di rettifica Iva relativo all'anno 1997, il ricorso proposto si articola in due motivi.
Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimata.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l'udienza dell'11/4/2013 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell'art. 52, comma 5 del dpr 633/1972. La mancata richiesta delle fatture da parte dei verificatori legittimerebbe la tardiva produzione delle stesse.
La censura è infondata. La CTR ha affermato la inammissibilità della produzione sul rilievo che la stessa "era nella disponibilità del contribuente che si è rifiutato di esibirla". Su tali presupposti di fatto la pronuncia è conforme ai principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 21768 del 14/10/2009) secondo cui, in tema di accertamento dell'I.V.A., il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto dal quinto comma dell'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, opera non solo nell'ipotesi di rifiuto (per definizione "doloso") dell'esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti in suo possesso, o li sottragga all'ispezione, non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.). L'affermazione della ricorrente, secondo la quale non vi sarebbe stata specifica richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria in sede di accesso non può essere oggetto di valutazione da parte di questa corte sia in quanto priva di autosufficienza, non essendo riportato il relativo passo del verbale di constatazione, anche in considerazione della circostanza che nelle sentenza impugnata si afferma che "non fu presentata la documentazione richiesta", sia in quanto accertamento di fatto, precluso in questa sede.
Con secondo motivo la ricorrènte assume la insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. La sentenza non indicherebbe gli elementi di fatto da cui ha tratto il convincimento che la documentazione era nella disponibilità del contribuente.
La censura è infondata avendo la CTR motivato la propria decisione ritenendo "non credibile" che il R. sia nell'immediatezza del tentato furto che successivamente non avesse accertato l'assenza della documentazione. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Avv. Antonino Sugamele

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