IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (I.V.A.). Soggetti passivi. Detrazioni.
Cassazione civile sez. VI
Data:
12/03/2013 ( ud. 20/12/2012 , dep.12/03/2013 )
Numero:
6203
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - rel. Presidente -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4856/2011 proposto da:
SOCIETA' IMMOBILIARE COMVEND SRL (OMISSIS) in persona del legale
rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE Un. 18, presso lo STUDIO GREZ & ASSOCIATI
SRL,
rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNELLI MAURO, giusta
procura ad litem in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 92/25/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di FIRENZE dell'11.6.2010, depositata il 24/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/12/2012 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO
ATTILIO SEPE.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
E' stata depositata la seguente relazione:
1. La società Immobiliare Comvend srl. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana n. 92/25/10, depositata il 24 settembre 2010, con la quale, accolto l'appello dell'agenzia delle entrate contro la decisione di quella provinciale, l'opposizione avverso l'avviso di rettifica relativamente all'Iva per il 2004 veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che il metodo induttivo seguito era stato regolare, atteso che si basava su presunzioni costituite dalle rilevazioni della guardia di finanza, per le quali si era trattato di operazioni inesistenti, senza che la documentazione prodotta dalla contribuente potesse provare il contrario. Peraltro era emerso che la fattura emessa dalla società I Viaggi del Ventaglio Holding Spa. era generica; si riferiva ad un contratto stipulato con la pretesa committente per l'attività di consulenza; il relativo atto non era stato prodotto, nonostante richiesto dal giudice di appello, perchè risultato inesistente; i lavori effettuati nel villaggio turistico non denotavano la pertinenza ad essi della presunta spesa professionale. L'agenzia delle entrate resiste con controricorso.
2. Col primo e secondo motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione, la ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di norma di legge, in quanto la CTR non considerava che il contratto inerente al conferimento d'incarico per la consulenza alla società I Viaggi del Ventaglio Holding non doveva necessariamente essere redatto per iscritto ai fini della sua validità, bastando soltanto la stipula in forma orale, atteso che non si trattava di negozio per il quale occorresse la forma scritta "ad substantiam", sicchè era irrilevante il fatto che non fosse stato prodotto.
I motivi sono inammissibili, perchè con essi la sentenza impugnata viene censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 5, e si intende far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, si prospetta un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tali motivi di ricorso si risolverebbero in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 7394 del 26/03/2010; n. 6064 del 2008). Ciò premesso, comunque le censure sono infondate, posto che gli elementi riportati sulla fattura apparivano vaghi, sicchè scaturivano delle presunzioni, ancorchè semplici a favore dell'agenzia, con conseguente onere della prova carico della contribuente, che però non l'aveva assolto. Sicchè, in presenza di operazioni inesistenti non si realizza l'ordinario presupposto impositivo nè la configurabilità stessa di un "pagamento a titolo di rivalsa", nè i presupposti del diritto alla detrazione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1.
D'altro canto la previsione del successivo art. 21, comma 7, se per un verso incide direttamente sul soggetto emittente la fattura, costituendolo debitore d'imposta, pur in assenza del suo ordinario presupposto, sulla base del solo principio di cartolarità, per altro verso incide, indirettamente, anche sul destinatario della fattura, confermandone, in combinato disposto con l'art. 19, comma 1, e art. 26, comma 3, la preclusione ad esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta, in assenza del relativo presupposto (acquisto o importazione di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa, arte o professione), come nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 22882 del 25/10/2006, n. 309 del 2006).
Il Collegio, dopo la sostituzione del relatore impedito, ha condiviso la relazione. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 2000 oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 20 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2013
23-03-2013 00:24
Richiedi una Consulenza