Imposta sostitutiva: pagamento in tre rate con tasso fisso al 3%
Camera dei Deputati
–
Commissione Finanze
–
interrogazione 16 ottobre 2013, n.
5
-
01210
Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti segnalano che le società stanno
ricevendo avvisi di irrogazione delle sanzioni per presunti carenti versamenti della seconda
e terza rata dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili, ef
fettuata ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il motivo del recupero è rappresentato dal fatto che gli interessi dovuti sulla seconda e
terza rata vengono,
da parte dell'Agenzia delle entrate, quantificati nella misura del 3 per
cento, mentre le società contribuenti hanno versato gli importi dovuti aumentati in ragione
del tasso d'interesse legale, in virtù di una controversa interpretazione del comma 22, del
citato articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008.
Ciò posto, gli onorevoli interroganti chiedono l'adozione di una apposita iniziativa
ermeneutica volta a chiarire, in via definitiva, le modalità di applicazione degli interessi
dovuti sui versamenti
rateali dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili
delle società.
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate osserva che il citato articolo 15, comma 22, del decreto
legge n. 185 del 2008, prevede che il pagamento dell'imposta sostitutiva poss
a essere
dilazionato in tre rate, la prima delle quali doveva essere versata entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento
al quale la rivalutazione è stata eseguita e le altre entro il ter
mine previsto per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi, relative ai periodi d'imposta successivi.
In particolare, i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, che hanno
eseguito la rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre
2008 e hanno optato per il
versamento rateale dell'imposta sostitutiva, dovevano effettuare il pagamento della prima
rata entro il 16 giugno 2009 e quello delle due rate successive entro il 16 giugno 2010 e il
16 giugno 2011.
La medesima disposizione in
esame prevede, inoltre, che sulle rate successive alla prima
sono dovuti «gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo» da versarsi
contestualmente al versamento di ciascuna rata. La norma, nel fare riferimento
all'«interesse legale», ne fissa
la misura al 3 per cento. Tale misura coincideva con quella
del saggio d'interesse legale in vigore dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 (decreto
ministeriale 12 dicembre 2007) ma non con la misura del predetto saggio vigente negli
anni successivi.
La
formulazione della norma in commento, a parere dell'Agenzia, può effettivamente dare
adito a dubbi interpretativi, perché la misura del saggio degli interessi legali, fissata di
volta in volta mediante decreto ministeriale, è per sua natura variabile e, qu
indi, mal si
concilia con l'indicazione di uno specifico tasso di interesse, coincidente con il saggio di
interesse legale, vigente alla data di entrata in vigore della norma. Tanto più che nella
generalità dei casi il legislatore, quando intende far rifer
imento al saggio di interesse
legale, non ne indica la misura.
Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che la specificazione, contenuta nella
norma, della misura del tasso di interesse in caso di rateazione (3 per cento) deve
intendersi nel senso
che il legislatore abbia voluto l'applicazione di un saggio fisso per
tutte le rate da corrispondere. Il riferimento, pur contenuto nella norma, all' «interesse
legale», deve ritenersi, a parere dell'Agenzia, quale mero pleonasma, diretto a specificare
–
i
n maniera evidentemente ridondante
–
che il tasso in discorso, in quanto previsto da
una norma, è comunque «legale».
Pertanto, l'Agenzia esprime l'avviso che la specifica indicazione, nella disposizione in
esame, della misura del tasso di interesse da cor
rispondere in caso di pagamento rateale
(3 per cento), comporti l'applicazione del predetto tasso fisso in ciascuno dei tre
versamenti previsti dal comma 22 del predetto articolo 15 del decreto legge n. 185 del
2008, a prescindere dalla misura del saggio d
i interesse legale in vigore negli anni 2010 e
2011.
D'altro canto, l'Agenzia condivide l'avviso espresso dagli Onorevoli Interroganti che la
formulazione della norma è idonea ad ingenerare un'obiettiva condizione di incertezza
sulla corretta misura del s
aggio di interesse applicabile ai versamenti rateali.
A tale fine, nel mese di settembre 2013 sono state già impartite, da parte dell'Agenzia
delle Entrate, agli uffici le istruzioni affinché gli stessi
–
in sede di assistenza prestata ai
contribuenti che
abbiano ricevuto comunicazioni di irregolarità a seguito del controllo
automatizzato di cui all'articolo 36
-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 procedano alla disapplicazione della sanzione relativa ai maggiori
intere
ssi dovuti in applicazione del tasso del 3 per cento, rispetto alle misure inferiori del
saggio legale in vigore alle scadenze della seconda e della terza rata. Ciò, in ossequio al
principio dell'affidamento e della buona fede, di cui all'articolo 10 comma
3, della legge n.
212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
20-10-2013 16:13
Richiedi una Consulenza