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Sentenza

Imposta di registro. Revoca agevolazioni prima casa. Annullamento per erronea, i...
Imposta di registro. Revoca agevolazioni prima casa. Annullamento per erronea, insufficiente e illogica motivazione.
Cass. civ., Sez. VI-5, Ord., 8 gennaio 2013, n. 271

IMPOSTA REGISTRO

È erronea per omessa e/o insufficiente ed illogica motivazione, e va conseguentemente cassata con rinvio ad altro Giudice, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che nell'accogliere il ricorso proposto dai contribuenti avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro conseguente alla revoca delle agevolazioni per la prima casa, relativamente ad atto di compravendita di immobile da destinare a prima casa, facendo riferimento alla sussistenza di una bolletta di energia elettrica e ad una dichiarazione delle Forze dell'Ordine oggettivamene generica, non dia conto dell'iter logico seguito e dei concreti elementi, utilizzati nel percorso decisionale, per giungere ad affermare il trasferimento di residenza. (Nella specie è, altresì, omesso l'esame di circostanze fattuali evidenziate dall'Agenzia delle Entrate, quali le risultanze del certificato storico di residenza e l'afferenza della bolletta esibita non ad una utenza per l'approvvigionamento di energia elettrica di una casa per civile abitazione, bensì funzionale alla mera esecuzione di lavori edili).
Avv. Antonino Sugamele

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