Imposta di registro. Iva. Cessione di azienda.
Cass. civ., Sez. V, 22 gennaio 2013, n. 1405
In presenza di una cessione di beni atti, nel loro complesso e nel loro collegamento, all'esercizio d'impresa, deve ravvisarsi una cessione d'azienda soggetta ad imposta di registro, mentre solo la cessione di singoli beni, inidonei di per sé ad integrare la potenzialità produttiva propria dell'impresa, deve essere assoggettata ad I.V.A. In tale contesto vi è cessione di azienda anche nel caso in cui i beni ceduti nella loro complessità siano potenzialmente utilizzabili per attività di impresa, senza che abbia rilievo il requisito dell'attualità.
In ipotesi di imposizione alternativa, non rileva il fatto storico della corresponsione di un tributo anziché di un altro, poiché il contribuente deve corrispondere il tributo previsto dalla legge e non quello derivante da considerazioni soggettive. Non sono, dunque, violati i principi di alternatività dell'imposta, di consolidamento del criterio impositivo e del divieto di doppia imposizione, allorché l'Amministrazione Finanziaria, in caso di cessione non soggetta ad I.V.A., si limiti ad escludere la detraibilità dell'I.V.A. erroneamente pagata dall'acquirente, indicando l'imposta di registro, quale unico tributo dovuto.
26-01-2013 09:16
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