E' onere di chi invoca la detrazione provare che le operazioni passive sono state effettivamente compiute in stretta connessione con le finalità imprenditoriali.
Autorità: Cassazione civile sez. VI
Data: 03 gennaio 2013
Numero: n. 9
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - rel. Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
H'W Hair'S Wear Cosmetics s.r.l. in liquidazione;
- intimata -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia n. 22/2010/33 depositatali 5/3/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 11/12/2012 dal Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. Apice.
(Torna su ) Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da H'W Hair'S Wear Cosmetics s.r.l. in liquidazione contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CIP di Varese n. 70/1/2008 che aveva accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. (OMISSIS) per iva e irap relative all'anno 2004.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l'udienza dell'11/12/2012 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
(Torna su ) Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione de principio di inerenza dei costi in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 51, 95 e 109, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, la CTR, nonostante le specifiche eccezioni dell'Agenzia, non avrebbe verificato che le spese della contribuente riguardassero i ricavi dell'impresa.
La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007). Va altresì rilevato che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa - quale quella prospettata dalla ricorrente - è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006.
Con secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione circa le deduzioni sollevate dall'Agenzia in sede di appello circa la mancata prova della inerenza dei costi.
La censura è fondata. La motivazione della CTR circa la riconosciuta inerenza delle spese di Euro 54.020,87, nonchè di Euro 24.089,68, evidenzia una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto alla formazione del proprio convincimento, alla luce delle osservazioni sollevate dall'Agenzia con l'atto di appello, nonchè del principio di diritto secondo cui è onere di chi invoca la detrazione provare che le operazioni passive sono state effettivamente compiute in stretta connessione con le finalità imprenditoriali.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2013
05-01-2013 11:33
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