"Tracciate" anche le assicurazioni.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 aprile – 10 giugno 2013, n. 14539
Presidente Berruti – Relatore Carleo
Svolgimento del processo
La Carige Assicurazioni proponeva opposizione all'esecuzione avverso una procedura esecutiva intrapresa nei suoi confronti da P.A. deducendo di non aver potuto provvedere al pagamento in quanto il creditore, malgrado reiterate richieste, non le aveva fornito la copia del documento di identità e chiedendo l'emissione di un provvedimento di sospensione. Il G.E. respingeva l'istanza, disponeva l'assegnazione delle somme ingiunte e fissava la riassunzione della causa. Con citazione ritualmente notificata il P. introduceva il giudizio di merito, in cui si costituiva la Carige. In esito, il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l'opposizione e dichiarava che il P. non aveva il diritto di ottenere il pagamento delle spese della procedura esecutiva. Avverso la detta sentenza il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Resiste la Carige con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unica doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 4 dl 143/91 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto rilevante l'omessa comunicazione del documento di identità del creditore procedente, trattandosi di trasferimento di denaro per importo superiore a lire 20 milioni. In tal modo, il Tribunale avrebbe trascurato che agli enti assicurativi, in quanto intermediari autorizzati - e tale è la Carige - non si applicano le disposizioni normative sulla limitazione dell'uso del denaro contante e degli obblighi di registrazione e di identificazione dell'accipiente.
La doglianza è infondata. Invero, se è esatto che l'art. 1 della legge n.197/1991, volto a stabilire precise limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, prevede nel paragrafo 3 che il divieto del trasferimento del denaro contante e dei titoli indicati non si applica qualora il trasferimento avvenga tramite un intermediario abilitato, deve però considerarsi, in senso contrario, che, secondo il successivo art. 2, le imprese e gli enti assicurativi, a mezzo del personale incaricato, devono accertare le complete generalità del soggetto per conto del quale eseguono l'operazione. E il personale incaricato deve richiedere, a chi compie l'operazione per conto di un terzo, che precisi per iscritto le complete generalità del soggetto, per conto del quale l'operazione viene eseguita.
La valutazione comparativa delle due norme consente quindi di stabilire con certezza che la deroga di cui beneficiano gli intermediari abilitati intanto è stata prevista dalla legge -e trova giustificazione - in quanto l'intermediario provveda, necessariamente, ad assolvere l'obbligo di rilevare l'operazione, identificando le parti interessate, così da perseguire pienamente la ratio della legge, mirante a consentire la "tracciatura" del trasferimento.
Ciò, appunto perché gli obblighi di identificazione e di registrazione, prescritti in via generale dall'art. 13 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (conv., con modif., nella legge 6 febbraio 1980, n. 15), sono stati espressamente richiamati dall'art. 2 citato e sono a carico degli intermediari abilitati anche in relazione al trasferimento di denaro contante e titoli al portatore.
Ne deriva pertanto l'infondatezza della doglianza de qua, con l'ulteriore conseguenza che il ricorso in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, alla stregua dei soli parametri di cui al D.M. n.140/2012 sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed Euro 200,00 per esborsi.
11-06-2013 19:43
Richiedi una Consulenza