Disciplina fiscale contratti di locazione non registrati.
L'art. 3. comma 8 del D. Lgs. n.23 del 2011 stabilisce che i contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non siano registrati entro il termine previsto dalla legge, sono soggetti alla seguente disciplina:
1). La durata della locazione è fissata in quattro anni a decorrere dalla registrazione del contratto di locazione, volontaria o d'ufficio; - al rinnovo si applica la disciplina recata all'art. 2, comma 1. della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
2). A decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento che trova applicazione, dal secondo anno, in base al 75% dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai.
Nel caso in cui il contratto prevede un canone inferiore si applica comunque quello individuato dalle parti. Il successivo comma 9 del medesimo art. 3 prevede che la disciplina sopra richiamata si applichi anche ai contratti di locazione registrati con un canone di locazione inferiore a quello effettivo, nonchè ai contratti di comodato fittizi.
Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate, che ha individuato le conseguenze derivanti ex lege dalla mancata o tardiva registrazione del contratto di locazione.
Accade pertanto:
che il conduttore di un immobile privo di un contratto di locazione, o con un contratto non registrato, può autonomamente, presso all'Agenzia delle Entrate, procedere alla registrazione del rapporto in essere.
Con tale registrazione si costituirà tra le parti, un contratto di locazione con la durata di 4 anni rinnovabili di altri 4.
Non solo, il canone annuo che il conduttore sarà tenuto a versare al locatore, a partire dalla data della registrazione sarà solo pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, oltre l'aggiornamento Istat.
07-07-2013 18:45
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