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Caldaie e impianti di riscaldamento. Manutenzione periodica: si applica l'IVA de...
Caldaie e impianti di riscaldamento. Manutenzione periodica: si applica l'IVA del 10% e non del 21%. RISOLUZIONE N. 15/E
RISOLUZIONE N. 15/E
Roma, 4 marzo 2013
OGGETTO: Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 -
Interventi di manutenzione ordinaria - Aliquota IVA - Revisione
periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento,
condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata.
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del
DPR n. 633 del 1972 , è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA s.r.l. eroga servizi di assistenza e manutenzione di impianti di
riscaldamento e, in particolare, di caldaie a gas. La sua attività prevalente
consiste nelle revisione periodica obbligatoria degli impianti privati di
riscaldamento e nel controllo delle emissioni degli stessi.
Premesso quanto sopra, la società istante chiede se le operazioni di
controllo e manutenzione degli impianti termici, prescritte dal decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192 e dal successivo decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.
311, possano essere assoggettate all'aliquota IVA ridotta nella misura del 10 per
Direzione Centrale Normativa
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cento prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999
n. 488 per “le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente
destinazione abitativa privata”.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
La società istante ritiene che l'attività di revisione periodica obbligatoria
degli impianti privati di riscaldamento e di controllo delle emissioni degli stessi
costituisca intervento di manutenzione ordinaria, sia per il suo carattere periodico
(i cui termini sono fissati ex lege) che per l'assenza di operazioni volte ad
incrementare la resa degli impianti o il loro valore originario. Ciò non di meno, è
dell'avviso che gli interventi, di cui al presente interpello, avendo ad oggetto
impianti privati e non condominiali debbano essere assoggettati ad IVA con
l'aliquota ordinaria del 21%.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, “le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente
destinazione abitativa privata” sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con
l'aliquota del 10 per cento.
Al riguardo è opportuno premettere che l'articolo 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457, cui rinvia la norma in esame, recante la definizione delle varie
tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio, è stato trasfuso
nell'articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, contenente il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Tale Testo Unico
rappresenta, pertanto, la normativa di riferimento per l'individuazione delle
tipologie di interventi agevolati.
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Si osserva, inoltre, che l'agevolazione tributaria, negli anni passati oggetto
di continue proroghe, è entrata a regime per effetto dell'articolo 2, comma 11,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Tra le prestazioni agevolate, in base al disposto di cui al citato articolo 7,
comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, rilevano, ai fini del
presente interpello, gli interventi di manutenzione ordinaria, vale a dire quelli che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti (articolo 31, primo comma, lettera a), della legge 5
agosto 1978, n. 457, ora articolo 3, lettera a), del DPR 6 giugno 2001, n. 380).
Sul punto, l'amministrazione finanziaria, con circolare n. 71 del 7 aprile
2000, ha precisato che il beneficio in commento è applicabile anche alle
prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per
quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della
funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio in caso di usura, a
fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui.
Premesso quanto sopra, deve concludersi che la revisione periodica
obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo,
installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo
delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell'alveo degli interventi di
manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA con
aliquota del 10 per cento.
Si precisa, altresì, che l'agevolazione in esame, diretta ai soggetti
beneficiari dell'intervento, ordinariamente identificabili con i consumatori finali
della prestazione, non è applicabile ai contratti aventi ad oggetto, oltre alla
manutenzione ordinaria, anche prestazioni ulteriori (ad esempio, la copertura
assicurativa della responsabilità civile verso terzi) per le quali non sia indicato un
corrispettivo distinto (cfr. circolare Min. Finanze, 7 aprile 2000, n. 71).
L'eventuale richiesta di rimborso dell'IVA addebitata agli utenti in misura
eccedente il 10 per cento, da presentarsi entro il termine biennale di cui
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all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla
data del versamento dell'imposta applicata nella misura ordinaria, potrà essere
soddisfatta solo a condizione che il prestatore di servizi dimostri l'effettiva
restituzione del tributo agli utenti e nel limite della somma effettivamente
restituita a questi ultimi.
In ragione della necessità di escludere che a seguito della presente
risoluzione possano verificarsi indebiti arricchimenti, si precisa che, per ottenere
il rimborso dell'imposta applicata in misura eccedente il 10 per cento, non
possono essere utilizzati i meccanismi di variazione delle fatture disciplinati
dall'articolo 26 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (cfr. risoluzione 15 ottobre
2010, n. 108/E).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
Avv. Antonino Sugamele

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