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Sentenza

Una operazione formalmente corretta può rappresentare un evento elusivo. In ques...
Una operazione formalmente corretta può rappresentare un evento elusivo. In questo caso, per la Cassazione, legittimo l'accertamento.
CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA 25 LUGLIO 2012, N. 13089

“Con sentenza n. 54/22/07, la CTR del Piemonte accoglieva l'appello proposto da (..) avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale l'amministrazione finanziaria recuperava a tassazione la plusvalenza realizzata dalla cessione di un terreno che il contribuente aveva in precedenza donato alla figlia, ritenendo applicabile l'art. 37, co. 3 del d.P.R. 600/73, che prevede l'imputabilità al contribuente dei redditi di cui appaiano titolari altri soggetti quando egli ne risulti l'effettivo possessore per interposta persona.

Avverso la sentenza n. ../../07 ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate articolando sostanzialmente tre motivi, con i quali deduce omessa e insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio e violazione e falsa applicazione dell'art. 37 d.P.R. 600/73. Il contribuente non ha replicato con controricorso.

Il ricorso appare manifestamente fondato, in relazione a tutti i motivi.

Ed invero, l'impugnata sentenza si palesa fondata sul mero fatto dell'effettiva percezione da parte della donataria del corrispettivo della vendita perfezionata a seguito della stipula del preliminare da parte del donante, e sull'inapplicabilità della normativa repressiva delle operazioni preordinate per eludere la tassazione della plusvalenza.

Ebbene, rispetto a quest'ultimo profilo codesta Corte ha affermato che, in tema di imposte sui redditi, l'inapplicabilità ratione temporis di una norma non esclude la possibilità di dichiarare inopponibili all' amministrazione finanziaria, in applicazione di un principio generale antielusivo desumibile dall'art. 53 Cost. – ma anche dei principi comunitari – i benefici fiscali derivanti dalla combinazione di operazioni a ciò volte (Cass. n. 255372011; Cass Ordinanza n. 21371 del 4/10/2006). Si osserva, tra l'altro, che la fattispecie de qua risulta comunque sussumibile nell'art. 37 d.P.R. 600/73, così come interpretato da codesta Corte, secondo la quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la disciplina antielusiva dell'interposizione, prevista dal comma 3 dell' art. 37 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto di imposta. Ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell'ambito della quale può ricomprendersi l'interposizione personale fittizia, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo mediante operazioni effettive e reali (Cass. 12788 del 10/06/2011).

La prova della natura elusiva delle operazioni poste in essere dal contribuente può ben scaturire, infatti, da presunzioni, spettando allo stesso contribuente fornire la prova della esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti con carattere non meramente marginale o teorico (Cass. n. 8772/2008; Cass. n. 20816/2005). Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, co. 1 c.p.c.”;

- che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

- che non sono state depositate conclusioni scritte dal P.M., mentre l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, dato atto che – per mero errore materiale – nella relazione si riferisce che il contribuente non avrebbe replicato con controricorso, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, non potendo indurre ad un diverso convincimento le deduzioni esposte dal resistente nella memoria depositata ai sensi dell' art. 378 c.p.c. Deve, invero, rilevarsi – al riguardo – che il mancato rispetto degli obblighi assunti dal (..) con il preliminare stipulato, nonostante il medesimo avesse incassato anche un acconto (che non risulta neppure restituito al promissario acquirente), ed il brevissimo lasso di tempo (pochi mesi) intercorso tra il preliminare di vendita, la donazione dell'immobile in questione alla figlia del contribuente e la vendita definitiva dell' immobile medesimo al promissario acquirente, da parte della donataria, inducono a ritenere – in assenza di spiegazioni alternative da parte del contribuente -che si tratti di un'unica operazione preordinata a fini elusivi;

PQM

Accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR del Piemonte, che provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Avv. Antonino Sugamele

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