Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Tributarista Trapani

Sentenza

Pubblicita' di una societa' partecipata. Per la Cassazione non sono interamente ...
Pubblicita' di una societa' partecipata. Per la Cassazione non sono interamente deducibili.
Corte di Cassazione Sez. Tributaria - Ord. del 01.06.2012

Presidente Merone - Relatore Chindemi

1.L'agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 29/03/06, depositata il 26 ottobre 2006, con la quale, accolto l'appello della società A. spa., poi trasformata in srl., contro quella della commissione tributaria provinciale, veniva accolta l'opposizione avverso l'avviso di accertamento relativo all'Irpeg ed Iva per il 1999. In particolare il giudice di secondo grado osservava che i costi relativi all'acquisto di pagine pubblicitarie a favore di altra società partecipata erano inerenti, e perciò deducibili per intero. La contribuente resiste con controricorso.
2.Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che i costi relativi all'acquisto di spazi pubblicitari sul quotidiano “II domani della Calabria”, edito dalla partecipata T. srl. a favore dell'altra partecipata, e cioè la Editrice Multimediale, con riferimento al quotidiano ‘ L. “, edito da quest'ultima, non potevano essere dedotti per intero dalla capogruppo, ma semmai in proporzione al vantaggio trattone, sicché essi dovevano essere ripartiti fra le varie società interessate.
La censura va condivisa, atteso che in tema di imposte sul reddito, e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, è legittima la deduzione, da parte di una società di capitali avente stabile organizzazione in Italia, ma facente parte di un gruppo multinazionale, ovvero di una capogruppo, di una quota delle spese generali sostenute - sia in Italia che altrove- dalla capogruppo anche se da questa non ripartite “pro quota” tra tutte le società partecipate, purché si tratti di costi inerenti all'attività d'impresa (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4416 del 21/02/2008, n. 1709 del 2007), mentre invece la deduzione era stata operata per l'intero dei costi nella specie.
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di norma di legge, giacché il giudice di appello non poteva riconoscere il carattere dell' inerenza, dovendo trattarsi di costi non solo strettamente connessi a quell'attività d'impresa, ma necessari ai fini di un vantaggio, e in proporzione ad esso pro-quota,
Il motivo è fondato, dal momento che in tema di IV A, qualora la società capofila, di un gruppo di imprese, al fine di coordinare le scelte operative delle aziende formalmente autonome e ridurre i costi di gestione attraverso economie di scala, fornisca servizi e curi direttamente le attività di interesse comune alle società del gruppo ripartendone i costi fra le affiliate, l'onere della prova in ordine all'esistenza ed all'inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia detraibile ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata, mentre nella specie era la prima che doveva fornire la prova precisa su tali elementi, e che invece era mancata (V. pure Casso Sentenze n. 26851 del 21112/2009. n. 13197 del 2009).
4.Il terzo motivo, attinente all'onere della prova, rimane assorbito dai precedenti.
5.In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all'Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere accolto;
che in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità rinvia alla CTR del Lazio
P.Q.M.
Accoglie il ricorso dell' Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le

spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio

 

Depositata in Cancelleria il 01.06.2012
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza