Processo tributario: nell'attesa del d.m. si applicano le tariffe professionali Commissione Tributaria Regionale Lombardia, circolare 05.02.2012.
CTR Lombardia, Circolare 5 febbraio 2012
Milano, 5 febbraio 2012
Ai Sigg. Presidenti di sezione,
V. Presidenti di sezione e Giudici della CTR Lombardia.
Sede di Milano e sezione di Brescia
Oggetto: liquidazione delle spese giudiziali in base ai parametri.
Cari Colleghi,
desidero richiamare la Vostra attenzione su una questione che in questi giorni sta travagliando tutti coloro che, come anche noi Giudici tributari, nell'emettere una sentenza, sono chiamati a provvedere sulla liquidazione delle spese del giudizio.
La norma sinora da noi applicata è quella dell'art. 15 del D.L.vo 546/92, a tenore della quale “i compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali”.
Il decreto legge 24.1.2012 n.1 (sulle c.d. liberalizzazioni) prevede ora che ”sono abrogate le tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico” e che “nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante”.
Il decreto legge è entrato immediatamente in vigore e, quindi, da tale momento, in mancanza di disposizioni transitorie, risultano abrogate le tariffe professionali, con conseguente impossibilità di far ricorso alle stesse, come pur prevedeva l'art. 15 del legge sul contenzioso, per la liquidazione dei compensi a coloro che hanno assistito le parti nel processo tributario. Al contempo, però, non sono stati ancora emanati i “parametri” di riferimento da parte del ministro vigilante e, quindi, si è determinato un vuoto normativo che sta mettendo in seria difficoltà coloro che devono provvedere sulle spese giudiziali e che ha già provocato un rinvio alla Corte Costituzionale da parte del Tribunale di Cosenza per manifesta irragionevolezza della norma. La disposizione sarà probabilmente modificata in sede di conversione del decreto, ma intanto essa esiste e dovrà pur essere nel frattempo applicata.
Io, nel segnalarvi il problema, non ho da offrirvi una soluzione interpretativa. Ferma l'impossibilità, a mente dell'art. 35 del D.L.vo 546/92, di pronunciare sentenza sui capi principali della domanda, rinviando la pronuncia sulle spese al momento in cui saranno noti i parametri ministeriali, posso dirvi che molti organi giurisdizionali ordinari, compresi quelli milanesi, si stanno orientando nell'assumere, come criteri di liquidazione, i parametri ricavabili dalle previgenti tariffe professionali, anche perché l'art. 2233 c.c. fa riferimento, per la determinazione del compenso al professionista, anche agli usi, quali possono essere ricavati dalle stesse tariffe professionali.
Non so se l'orientamento che si sta delineando sia esatto o meno e lascio alla responsabilità dei singoli Collegi giudicanti di decidere al riguardo. Vi prego, però, qualora da parte degli stessi Collegi venga data una particolare soluzione alla questione, di segnalarmela tempestivamente, in modo che io possa farla conoscere anche ai restanti Collegi della Commissione, i quali saranno poi liberi di adottarla o meno.
Ringraziandovi dell'attenzione, porgo a tutti i miei più cordiali saluti.
Il Presidente
Antonio Simone
13-02-2012 00:00
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