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Sentenza

Non contabilizza due fatture emesse con IVA a esigibilita' differita. E' evasion...
Non contabilizza due fatture emesse con IVA a esigibilita' differita. E' evasione fiscale.
Corte di Cassazione Sez.Terza Pen. - Sent. del 31.08.2012, n.33585

Presidente Mannino - Relatore Gazzara

Ritenuto in fatto

Il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 27/4/2010, dichiarava S.S. colpevole del reato di cui all'art. 4, d.Lvo 74/2000, perché, quale legale rappresentante della S. s.r.l. non aveva annotato nei registri contabili due fatture, dell'importo di poco superiore al milione di euro, così da realizzare un ricavo occulto pari a circa 200.000,00 euro., e lo condannava ad anni uno di reclusione, pena interamente condonata, con applicazione delle pene accessorie e pubblicazione della sentenza sul “Giornale”.
La Corte di Appello di Palermo, chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse dell'imputato, con sentenza del 19/10/2011, ha confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione la difesa del S.,con i seguenti motivi:
-il giudice di merito ha erroneamente “aiutato e interpretato le risultanze della istruttoria dibattimentale, con conseguente falsa applicazione dell'art. 6. d.p.R. 633/72, rilevato che le dette fatture o meglio preavvisi di fatture in contestazione vennero emesse dalla Società amministrata dall'imputato per la esazione di un corrispettivo inerente a un contratto di appalto, stipulato tra la S. s r.l. e la E srl, con corrispettivo non pagato, per cu il S. in forza della previsionene di cui all' art. 6, d. P. R. 633/72, procedette aIla contabilizzazione e ai fini delle imposte sul reddito, senza annotarle ai fini i.v.a., per non aver ricevuto il relativo importo delle stesse.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente per ritenere concretizzato il reato in contestazione e la ascrivibilità di esso in capo al prevenuto, è del tutto logica e corretta.
Dal vaglio a cui è stata sottoposta la doppia conforme emerge che il giudice di merito, dopo avere evidenziato che le fatture della S. s.r.l., n 7 bis del 29/10/2004 e n. 11 del 30/12/2004, non sono state indicate dalla società emittente nella dichiarazione annuale I.V.A. del 2005, ha rilevato come in entrambi i detti documenti fiscali si legga la annotazione “la presente fattura è stata emessa con i.v.a. ad esigibilità differita”.
Ne consegue che, una volta esclusa, ratione temporis, il riferimento della annotazione al sistema dell'i.v.a. per cassa, introdotto dall'art. 7, d.L. 185/2008, convertito in legge 2/2009, nonché, in ragione della natura del committente, il riferimento al regime fiscale previsto come ordinario dal comma 5 dell'art. 6, d.P.R. 633/1972 per la prestazione di servizi fatti allo Stato o ad altri enti pubblici, è da ritenere che la detta annotazione alluda al disposto del comma 3 del citato art. 6 là dove si stabilisce che le prestazioni dei servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo: se così è la condotta omissiva del contribuente si palesa in netto contrasto col dettato normativo, daI momento che il co. 4 dell'art. 6 introduce una deroga all'operare del criterio testè enunciato ( effettuazione dell'operazione al pagamento del corrispettivo) per il caso in cui “anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura”; ed è ciò che risulta verificatosi nella fattispecie in esame.
In ordine alla affermata responsabllità dell'imputato, inoltre, a giusta ragione, il decidente osserva che l'Iva evasa eccede la soglia penalmente rilevante prevista dall'art. 4 del d.lvo 74/2000; che il S. ricopriva, all'epoca dei fatti, la carica di amministratore unico e legale rappresentante della predetta società di costruzioni; che, data la inerenza personale della obbligazione tributaria, nessun valore esimente può attribuirsi all'avvenuto conferimento ad un terzo dell'incarico di assolvere agli adempimenti fiscali ( Cass. sent. n. 102/2000 ).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali.

Depositata in Cancelleria il 31.08.2012
Avv. Antonino Sugamele

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