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Sentenza

La Commissione Tributaria Regionale Sicilia conferma la perentorietà del termine...
La Commissione Tributaria Regionale Sicilia conferma la perentorietà del termine di cui all'art. 32: termini perentori.
Date le particolari esigenze che le richiamate disposizioni di legge intendono tutelare, l'osservanza degli indicati termini di cui all'art.32 del d.lgs 546/92 assume carattere di obbligatorietà, sicchè i termini stessi sono stati ritenuti perentori dalla costante interpretazione della Corte di Cassazione”. Dunque nel caso in cui l'ufficio impositore dovesse costituirsi in ritardo (oltre i sessanta giorni dal deposito del ricorso principale) ma sempre oltre il termine di 20 giorni prima dell' udienza della causa, la propria resistenza documentale sarà inammissibile ed inutilizzabile.
Avv. Antonino Sugamele

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