La Commissione Tributaria Regionale Sicilia conferma la perentorietà del termine di cui all'art. 32: termini perentori.
Date le particolari esigenze che le richiamate disposizioni di legge intendono tutelare, l'osservanza degli indicati termini di cui all'art.32 del d.lgs 546/92 assume carattere di obbligatorietà, sicchè i termini stessi sono stati ritenuti perentori dalla costante interpretazione della Corte di Cassazione”. Dunque nel caso in cui l'ufficio impositore dovesse costituirsi in ritardo (oltre i sessanta giorni dal deposito del ricorso principale) ma sempre oltre il termine di 20 giorni prima dell' udienza della causa, la propria resistenza documentale sarà inammissibile ed inutilizzabile.
18-12-2012 20:30
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