L’esenzione ICI spetta solo agli enti ecclesiastici i cui immobili sono destinati esclusivamente ad attività di religione e di culto.
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA – SENTENZA DEL 18 APRILE 2012, N. 117/6/12
La comunità delle Religiose di ……, ente ecclesiastico con personalità giuridica, ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Roma con il quale si richiedeva l'imposta ICI per l'anno 2001 per l'immobile di proprietà della comunità per l'importo complessivo di € 9.515,86, chiedendone l'annullamento, in quanto gode dell'esenzione spettante agli enti ecclesiastici ai sensi dell'art. 7 DLgs. 504/92 per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività di religione e di culto.
La CTP ha respinto il ricorso basando il proprio convincimento sulla circostanza che l'immobile risulta catastato nella cat. A/3 ed è adibito ad alloggio e come tale soggetto all'imposta.
L'appello è proposto dalla Comunità delle Religiose che insistono sul fatto che l'immobile oggetto dell'accertamento, è adibito ad alloggio degli appartenenti della Comunità che qui risiedono e svolgono attività di culto e di formazione, con esclusione dello svolgimento di qualsiasi attività di natura economica come specificato dalla legge 222/1985 art. 16. La disposizione di cui alla legge citata, infatti, definisce l'attività di religione e di culto quella destinata “alla formazione del clero e dei religiosi”.
Questa commissione ritiene l'appello non meritevole di accoglimento e come tale va respinto.
Dalla documentazione in atti, risulta che l'immobile oggetto dell'ICI non è un immobile adibito esclusivamente all'attività di culto (chiese) ma è un immobile adibito ad alloggio e come tale deve essere assoggettato all'imposta vantata dal Comune. La comunità, del resto, non ha fornito idonea documentazione che l'immobile di che trattasi sia adibito esclusivamente all'attività di culto e di religione, ma è adibito alla formazione del clero, attività che non può essere ricompresa fra le attività di culto in senso stretto. Data la dibattuta questione che vede attualmente impegnato il governo italiano sulla questione dell'esenzione o meno dell'ICI degli enti ecclesiastici, è consigliabile compensare le spese di giudizio. La commissione.
PQM
Respinge l'appello. Spese compensate.
20-11-2012 09:19
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