Impugnazione del silenzio rifiuto, sulla domanda di rimborso, relativa agli interessi pagati dalla contribuente sulle due ultime rate relative all'imposta sostitutiva per la rivalutazione sui beni al 31.12.2003.
Autorità: Cassazione civile sez. VI
Data: 16 ottobre 2012
Numero: n. 17753
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;
- ricorrente -
contro
ALBERGO TERESA SPA con sede in (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore;
- intimata -
Avverso la sentenza n.95/02/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di Bologna Sezione n. 02, in data 12.10.2009, 2012
depositata il 12 ottobre 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
26 settembre 2012 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. Dott. VELARDI Maurizio.
(Torna su ) Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.29183/2010 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n. 95/02/2009, pronunziata dalla CTR di Bologna Sezione n.02 il 12.10.2009 e DEPOSITATA il 12 ottobre 2009.
Con tale decisione, la C.T.R. ha, parzialmente, accolto l'appello dell'Agenzia Entrate, riconosciuto illegittimo il diniego di rimborso e compensato le spese del giudizio.
2 - Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio rifiuto, sulla domanda di rimborso, relativa agli interessi pagati dalla contribuente sulle due ultime rate relative all'imposta sostitutiva per la rivalutazione sui beni al 31.12.2003, è affidato ad un mezzo, con il quale si deduce violazione o falsa applicazione della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2 comma 25, nonchè della L. n. 342 del 2000, artt. 10, 11 e 12.
3 - L'intimata società non ha svolto difese in questa sede.
4 - La Commissione Tributaria Regionale ha confermato l'illegittimità, già affermata dai Giudici di primo grado, del diniego di rimborso degli interessi, ritenendo e dichiarando che l'interpretazione della norma dagli stessi resa, doveva ritenersi corretta, "visto che appare chiara la volontà del legislatore di agevolare il contribuente, prevedendo un pagamento rateale degli importi dovuti".
5 - Sembra che le proposte censure possano essere rigettate e che l'impugnata sentenza non giustifichi le formulate censure, non contenendo alcuna affermazione di principio contraria al disposto delle richiamate disposizioni di legge e, d'altronde, risultando la stessa aver dato, sul piano logico-formale, una corretta lettura del quadro normativo di riferimento.
La pacìfica ed incontroversa circostanza che la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 25, abbia fissato le modalità di pagamento dell'imposta sostitutiva, prevedendone, espressamente, il pagamento "in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006", porta, ragionevolmente, ad escludere la possibilità che sulle rate del 2005 e del 2006, tempestivamente versate entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi di tali anni, possano maturare interessi di sorta; deve, in vero, ritenersi, nel caso, in cui l'obbligazione tributaria sembra sia stata assolta nel termine stabilito dal Legislatore, non possano maturare interessi di sorta, non potendosi, prima di tale termine, ritenere che l'obbligazione fosse venuta a scadenza e che, per l'effetto, dovesse considerarsi sorto il diritto dell'Amministrazione agli interessi.
6 - Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare il ricorso in camera di consiglio, e di rigettarlo, per manifesta infondatezza.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi.
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Considerato, quindi, che, in corretta applicazione della citata disposizione di legge, il ricorso va rigettato, per manifesta infondatezza;
Considerato che a diverso opinamento non inducono le considerazioni svolte dalla ricorrente Agenzia con la memoria 14.09.2012;
Considerato, altresì, che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2012
21-10-2012 09:55
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