IMPOSTE IN GENERE. Accertamento. Studi di settore
Autorità: Cassazione civile sez. VI
Data: 17 ottobre 2012
Numero: n. 17805
Testo
In materia di accertamento dell'imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la sottoscrizione di un atto pubblico contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente, può costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito da quello posseduto, in base all'applicazione di presunzioni semplici, che l'ufficio finanziario è legittimato ad applicare per l'accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto e quello ignoto, senza che possa ravvisarsi, nella disposizione che consente l'esercizio di tale potere, una violazione del principio costituzionale della capacità contributiva, di cui all'art. 53 della Costituzione. In tale caso, infatti, è sempre consentita, anche se a carico del contribuente, la prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere, l'atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa apparente (nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che, dopo avere ritenuto legittimo il ricorso al metodo di accertamento sintetico, sulla base dei dati ricavati dalla compravendita immobiliare conclusa dal contribuente, aveva omesso di esaminare gli elementi, offerti dal contribuente, sottesi a dimostrare la provenienza delle risorse finanziarie utilizzate per la conclusa compravendita immobiliare, dissimulante una donazione ed in ipotesi, idonei a giustificare l'investimento patrimoniale effettuato).
21-10-2012 09:35
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