E' reddito imponibile il deposito bancario del quale non si fornisce alcuna giustificazione.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 27 giugno 2011, n. 14041
Svolgimento del processo
Il contribuente propose ricorso avverso avviso in rettifica degli imponibili irpef ed ilor dichiarati per l'anno 1995, notificatogli l'11.12.2001, con il quale gli era stato contestato la mancata denuncia di "redditi da capitale" (interessi per crediti fruttiferi in favore della s.r.l. Immobilfin e di altri soggetti), per complessive L. 1.088.804.000, e di "redditi da lavoro autonomo", per complessive L. 14.062.655.000, con conseguente intimazione di pagamento delle maggiori imposte, irpef, di L. 7.719.975.000, ilor, di 1. 176.386.000 ed applicazione delle correlative sanzioni.
L'adita commissione provinciale accolse parzialmente il ricorso, riducendo l'entità degli imponibili accertati.
In esito all'appello principale del contribuente ed a quello incidentale dell'Agenzia, la commissione regionale - in accoglimento del primo e rigettando il secondo - annullò l'intero accertamento:
in primo luogo, rilevandone il difetto di motivazione, in quanto fondato su p.v.c. a carico di altro soggetto (Immobilfin), non allegato, ma semplicemente richiamato; in secondo luogo, assumendone l'infondatezza, alla luce della documentazione depositata.
Avverso la decisione di appello, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi.
Il contribuente ha resistito con controricorso, illustrando le proprie ragioni anche con memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia - deducendo "violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3; L. n. 212 del 2000, art. 7; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5" - nega il vizio di motivazione dell'accertamento impugnato e censura la decisione impugnata per non aver considerato che l'obbligo di allegazione degli atti richiamati sussiste solo in ipotesi di richiamo di atti non conosciuti dal contribuente, mentre il contribuente, nell'opporsì all'accertamento, aveva dimostrato di esser perfettamente a conoscenza del p.v.c. a carico della Immobilfin, su cui l'accertamento si basava.
La censura è inammissibile.
Invero - posto che, con riguardo alla data di relativa notifica (11.12.2001), l'avviso di rettifica dedotto in controversia risulta assoggettato al regime introdotto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, che consente la motivazione degli atti tributari per relationem ad altri atti o documenti, solo a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale - il motivo si rivela del tutto carente in rapporto al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione sancito dall'art. 366 c.p.c..
Pur trattandosi di dati indispensabili al fine di consentire a questa Corte di esprimere ex actis il suo giudizio (cfr. Cass. 13007/07, 12786/06, 15867/04), nè nè nell'esposizione del motivo nè in altra parte del ricorso) sono, infatti, riportate la descrizione dell'avviso di rettifica in rassegna, che ne evidenzi l'oggettivo contenuto, e l'indicazione delle concrete circostanze rivelanti la conoscenza da parte dello S. dei contenuti del presupposto p.v.c. a carico della Immobilfin. L'infondatezza del primo motivo di ricorso - e la conseguente definitiva affermazione della nullità della rettifica a carico dello S., per i profili scaturiti dalle risultanze dell'accertamento a carico di Immobilfin - rende superfluo l'esame delle doglianze esposte nel secondo e del quarto motivo. Sono infatti doglianze (tese, a contestare, rispettivamente, l'assunto superamento della presunzione di fruttuosità dei finanziamenti S./Immobilfin e l'assunta riferibilità di importi trasferiti da Immobilfin a S. a mera restituzione di finanziamenti precedentemente erogati) entrambe incidenti su profili della rettifica che la motivazione della sentenza impugnata rivela basati sull'accertamento a carico della società.
Con il terzo motivo di ricorso, l'Agenzia deducendo "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5" - censura la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato che, nella specie, i prelevamenti bancari non possono essere considerati "ricavi", poichè lo S. è professionista e non imprenditore, sicchè la presunzione legale sussisterebbe solo per le operazioni di accredito sui conti del professionista, che possono essere imputate come compensi relativi all'attività di lavoro autonomo, mentre non sarebbe accettabile un'assimilazione dei prelevamenti bancari al diverso concetto di ricavi, trattandosi di nozione riferibile solo ai redditi d'impresa.
Attenendo a profilo della rettifica basato sull'analisi delle movimentazione di c/c proprio dello S., la doglianza non è coinvolta nella definitiva affermazione della nullità della rettifica medesima (in conseguenza della declaratoria dell'inammissibilità del primo motivo) per i profili scaturiti dalle risultanze dell'accertamento a carico di Immobilfin. Essa è, peraltro, fondata.
In proposito, questa Corte ha già chiarito, con valutazione da cui non vi è motivo di discostarsi, che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, secondo cui sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito - ha portata generale (nonostante l'utilizzo, nella versione applicabile ratione temporis, dell'accezione "ricavi" e non anche di quella "compensi") ed è applicabile, non solo al reddito di impresa, ma anche al reddito da lavoro autonomo e professionale (Cfr. Cass. 11750/08, 430/08, 4601/02).
Alla stregua delle considerazione che precedono, s'impongono il rigetto del primo, del secondo e del quarto motivo di ricorso e l'accoglimento del terzo.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
P.Q.M.
la Corte: rigetta del primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso e l'accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio
21-03-2012 00:00
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