Cassazione Sezione Tributaria. Il termine di 30 giorni per la costituzione in guidizio decorre dalla ricezione del destinatario dell'atto.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Ordinanza 3 agosto 2012, n. 14010
"1. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 11/33/08, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cuneo che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta concernente la revoca dei benefici fiscali "prima casa", dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo per tardività dello stesso perfezionandosi, dal lato dell'istante, la notifica al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Proponeva ricorso per cassazione il contribuente, affidato a un unico mezzo, con cui deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, in combinato disposto con l'art. 165 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 3, rilevando come il termine per la notifica del ricorso debba calcolarsi dal perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.
La Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
2. Il ricorso è manifestamente fondato.
E' pacifico tra le parti che l'avviso di liquidazione sia stato notificato il 21.9.2005, il ricorso introduttivo sia stato consegnato all'Unep del Tribunale di Bra in data 17.11.2005 e notificato in data 21.11.2005, mentre il termine per l'impugnazione scadeva il 20.11.2005.
Non viene specificata, invece, invece, la data di costituzione in giudizio del ricorrente, dovendosi presumere, in base alla pronuncia della Commissione che la stessa sia avvenuta oltre il trentesimo giorno dalla spedizione del ricorso ma entro il trentesimo giorno dalla notifica dello stesso al destinatario.
La proposizione del ricorso, in tale ultimo caso, deve ritenersi tempestiva in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, "la spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione".
Occorre ricondurre ad unitarietà, in mancanza di normative contrastanti, i principi e gli effetti in tema di notificazione sia che la stessa avvenga a mezzo posta, sia a mezzo ufficiale giudiziario.
In tale ultimo caso la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, con quello della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, in base al principio, ormai immanente nell'ordinamento processuale civile e normativizzato nell'art. 149 cod. proc. civ., u.c., secondo cui, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende realizzata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, ancorchè gli effetti siano comunque subordinati alla conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, e cioè al perfezionamento del procedimento.
Trattasi di una "fictio" di carattere eccezionale, finalizzata ad evitare che un eventuale disservizio postale possa comportare per il notificante una decadenza incolpevole), non estensibile in via analogica e non invocabile laddove non si riscontri la funzione che ne ha determinato la genesi, posto che nell'art. 16 citato non si afferma che la notificazione si perfeziona al momento della spedizione, bensì che essa "si considera effettuata" in tale momento e nell'art. 20 citato non si afferma che il ricorso è proposto al momento della spedizione, bensì che esso "s'intende proposto" in tale momento.
Diversa valutazione va fatta per la decorrenza dei termini stabiliti per il deposito del ricorso in segreteria da parte del notificante.
L'art. 22 del rito tributario prescrive che la costituzione della parte ricorrente deve avvenire, a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso che, invece, decorrono dalla ricezione del plico da parte dell'ufficio finanziario e non da quella della spedizione e ciò per un triplice ordine di considerazioni: 1) il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 assegna, per la costituzione della parte ricorrente, il termine generico di trenta giorni dalla proposizione del ricorso; b) l'art. 16 D.Lgs. cit. stabilisce che i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto; c) l'art. 20 D.Lgs. cit. contempla la data di spedizione al solo fine di considerare tempestivo il ricorso che sia spedito entro il termine per impugnare;
Nella giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte si sono manifestati due orientamenti contrastanti in ordine alla decorrenza del "dies a quo" per la costituzione in giudizio individuato sia dalla data di spedizione del ricorso (cfr sentenza n. 20262 del 14/10/2004, in Foro it. 2005, 1, 85, "il deposito, nella segreteria della commissione tributaria adita, del ricorso notificato per posta deve essere effettuato entro trenta giorni dalla spedizione postale del documento incorporante il ricorso, e non dalla sua ricezione da parte del destinatario, atteso che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1, prevede modalità di deposito (copia del ricorso e fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata postale) che presuppongono solo la spedizione del ricorso e non la sua ricezione e sottrae, quindi, il detto adempimento alla regola di cui al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, secondo periodo, (il quale dispone che i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto e che trova applicazione, fra l'altro, nel caso di deposito del ricorso notificato attraverso ufficiale giudiziario" cfr. per tale orientamento anche Cass. n. 14246 del 19/06/2007 in Riv. giur. trib., 2007, 1035 e Cass. n. 1025 del 18/01/2008), sia dalla sua ricezione (Cass n. 12185 del 15/05/2008,in Foro it. 2008, 1, 2849; Riv. giur. trib., 2008, 677; Il Fisco, 2008, 4198, "qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo posta, il termine entro il quale, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, dev'essere effettuato il deposito presso la segreteria della commissione tributaria decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell'atto da parte del destinatario:la regola, desumibile dall'art. 16, u.c., secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario").
Il più recente orientamento è stato condiviso dall'ultima giurisprudenza (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9173 del 21/04/2011, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12185 del 15/05/2008).
La normativa di settore prevede che il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, copia del ricorso spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (art. 22, comma 1); i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto (art. 16, comma 5).
La regola, desumibile dall'art. 16, u.c., secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce, come già evidenziato, ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12185 del 15/05/2008) Alla luce di tali considerazioni il termine di trenta giorni fissato dall'art. 22 per la costituzione in giudizio del ricorrente ha inizio dalla proposizione - per tale dovendosi intendere la notificazione - del ricorso, cioè dalla data di recapito postale dell'atto al destinatario,o alla ricezione del plico da parte dell'Ufficiale giudiziario, così come avviene per il termine assegnato per la costituzione dell'amministrazione resistente (art. 23, comma 1).
Anche se ai fini della costituzione dell'attore, l'art. 22 non parla del deposito dell'avviso di ricevimento, mentre menziona, tra gli atti da depositare, la ricevuta di spedizione postale del ricorso, ciò significa soltanto che il ricorrente si può costituire in giudizio anche prima e indipendentemente dal recapito dell'atto al destinatario, e non che dalla spedizione inizia a decorrere, a pena d'inammissibilità, il termine per costituirsi senza neppure poter conoscere gli esiti della notifica postale.
Non v'è alcuna ragione logica e giuridica (artt. 3 e 24 Cost.) per distinguere il regime della notifica diretta a mezzo di raccomandata postale dall'ordinaria notificazione tramite l'ufficiale giudiziario (come invece fa l'orientamento che s'ispira al "precedente" del 2004), atteso che in quest'ultimo caso è pacifico che il termine per la costituzione del ricorrente decorre dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario (anche in caso di notifica a mezzo del servizio postale), dovendo essere depositato "l'originale del ricorso notificato a norma degli art. 137 e ss. c.p.c.
Deve pertanto ritenersi che anche nel processo tributario il termine per la costituzione decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di gravame nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione (cfr., nel processo civile, Cass. Sez. 3, n. 9329 del 20/04/2010).
Ancorare il termine iniziale di deposito del ricorso alla spedizione e non alla ricezione del ricorso imporrebbe alla parte, tra l'altro, anche se non ratione temporis, il pagamento del contributo unificato, con l'atto di costituzione, prima ancora di sapere dell'esito della notificazione che potrebbe anche non essere andata a buon fine o l'instaurazione di un giudizio nullo, con conseguenze sulle regolamentazione delle spese, a carico del ricorrente che dovrebbe comunque depositare il ricorso in Commissione senza essere consapevole della intervenuta notifica del ricorso. Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: "Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso tributario notificato a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria della commissione tributaria, a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente".
La sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata e rinviata, anche per l'accertamento della ritualità della costituzione in giudizio del ricorrente,oltre che per l'esame degli altri motivi di ricorso, ad altra sezione della commissione tributaria regionale, del Piemonte che dovrà uniformarsi al principio di diritto.
3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio" che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all'Avvocatura Generale dello Stato; che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
ritenuta l'opportunità che la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità vada rimessa al giudice del rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
19-09-2012 22:33
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