Dentista con collaboratori occasionali: è obbligato a pagare l’Irap Corte di Cassazione Sez. Tributaria - Sent. del 15.11.2011, n. 23906
Ritenuto in fatto
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:
“L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale degli Abruzzi n. 151/10/08 in data 17-7-2008, depositata il 6-8-2008, confermativa della sentenza della CTP di Pescara che aveva accolto il ricorso di D. M. M., medico dentista, avverso il silenzio-rifiuto della Agenzia al rimborso dell'IRAP versata negli anni 2003 e 2004, per carenza di autonoma organizzazione nello svolgimento della attività.
Il contribuente resiste con controricorso.
Con il primo motivo la Agenzia deduce vizio di motivazione, in quanto la CTR non aveva preso in considerazione l'osservazione dell'Ufficio che il contribuente disponeva di personale dipendente. Con il secondo violazione degli artt. 2 e 3 D. lgs. n. 446 del 1997 in quanto ad avviso dell'Ufficio la Commissione di appello aveva ritenuto che fosse escluso dall'IRAP il professionista il cui apporto alla attività fosse insostituibile. Con il terzo violazione del principio dell'onere della prova, in quanto il giudice di appello aveva ritenuto inesistente il requisito della autonoma organizzazione senza valutare le risultanze processuali, ricavando anzi la presenza di strumenti ed arredi strettamente necessari all'esercizio della attività dalle entità del reddito conseguito, con presunzione non consentita. La controversia deve essere decisa alla stregua dei principi enunciati nella recente sentenza della corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 12108 del 2009, che fornisce gli elementi da cui può indursi la esistenza di una autonoma organizzazione: in tema di IRAP il professionista “è escluso dalla imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al Giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile della organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità od interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l”id quod plerumque accidit “, il minimo indispensabile per l'esercizio della attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso della imposta asseritamente non dovuta, dare la prova della assenza delle predette condizioni.”
Sotto il profilo della nozione di autonoma organizzazione, il secondo motivo deve essere respinto in quanto, contrariamente all'assunto dell'Ufficio, si evince dalla sentenza che la CTR ha applicato una “ratio decidendi” conforme ai principi sopraesposti.
Sono invece fondati il primo ed il terzo mezzo. Il primo, di motivazione, perché la CTR esclude la esistenza di personale dipendente laddove lo stesso contribuente, in controricorso, ammette la sussistenza di collaborazioni coordinate e continuative, che, agli effetti organizzativi sono equivalenti a personale dipendente; per cui era imprescidibile l'esame se l'utilizzo di tale personale fosse occasionale o meno, con i relativi effetti sulla sussistenza di una autonoma organizzazione. Il terzo, sull'onere della prova, in quanto questa incombe al contribuente, e la CTR non ha valutato se tale prova fosse stata o meno data in relazione ai beni strumentali, traendo la convinzione che gli stessi non fossero eccedenti il minimo indispensabile dalla entità del reddito, argomento inconcludente in modo evidente al fine prospettato.
Il ricorso pare quindi palesemente fondato in relazione al primo ed al terzo motivo, per cui si propone la trattazione in camera di consiglio.
Considerato in diritto
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il primo ed il terzo motivo di ricorso devono essere accolti, ed il secondo rigettato, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR degli Abruzzi che provvedere anche sulle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso.
Rigetta il secondo;
cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata, e, rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della CTR degli Abruzzi.
Depositata in Cancelleria il 15.11.2011
19-11-2011 00:00
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