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Sentenza

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione f...
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)
GU n. 155 del 6-7-2011
testo in vigore dal: 6-7-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento
della spesa pubblica, al fine di ottemperare a quanto previsto dagli
impegni presi in sede comunitaria, nonche' di emanare misure di
stimolo fiscale per favorire il rilancio della competitivita'
economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE
Capo I
Riduzione dei costi della politica e degli apparati
Art. 1
Livellamento remunerativo Italia-Europa
1. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente
corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico
svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o
quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e
istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non puo'
superare la media degli analoghi trattamenti economici percepiti
annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri
Stati dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia,
per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo
annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non puo'
superare la media del costo relativo ai componenti dei Parlamenti
nazionali.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai segretari
generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali e ai
titolari degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma
per trattamento economico omnicomprensivo si intende il complesso
delle retribuzioni e delle indennita' a carico delle pubbliche
finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi
quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e'
istituita una Commissione, presieduta dal Presidente dell'ISTAT e
composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante
di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il 1°
luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, provvede alla ricognizione e
all'individuazione della media dei trattamenti economici di cui al
comma 1 riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso
sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al
consumo contenute nel Documento di economia e finanza. La
partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. In sede di
prima applicazione, il decreto del Presidente del consiglio dei
Ministri di cui al primo periodo e' adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tenuto conto
dei tempi necessari a stabilire la metodologia di calcolo e a
raccogliere le informazioni rilevanti, la ricognizione e la
individuazione riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente
effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro
il 31 marzo 2012.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme di
principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le
regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione alle
previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria
legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e
relative norme di attuazione.
5. I componenti degli organi di cui all'allegato B, che siano
dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita,
salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del
trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.
6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano a decorrere
dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i
compensi, le retribuzioni e le indennita' che non siano stati ancora
determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2
Auto blu
1. La cilindrata delle auto di servizio non puo' superare i 1600
cc.
2. Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai
Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto
blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.
3. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino
alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sono disposti modalita' e limiti di utilizzo delle
autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo.
Art. 3
Aerei blu
1. I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della
Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale.
2. Eccezioni rispetto a questa regola devono essere specificamente
autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali,
e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.
Art. 4
Benefits
1. Fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, dopo la
cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico
o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli
organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi
quelli indicati nell'articolo 121 della Costituzione, non possono
essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, ne'
destinato personale pubblico, ne' messi a disposizione mezzi di
trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti
ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Restano
ferme le norme previste dall'ordinamento in materia di sicurezza
nazionale o di protezione personale.
2. La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte
costituzionale, nell'ambito della propria autonomia, assumono le
opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di cui al
comma 1 riconosciuti ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione
dalla carica.
3. La disposizione di cui al comma 1 e' principio di coordinamento
della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione.
Art. 5
Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi
collegiali
1. Nel rispetto del principio costituzionale di autonomia, a
decorrere dall'anno 2012 gli importi corrispondenti alle riduzioni di
spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa
e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31
dicembre 2013, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti
dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte
costituzionale sono versati al bilancio dello Stato e sono utilizzati
dallo Stato per gli interventi straordinari per fame nel mondo,
calamita' naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni
culturali previsti dall'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n.
222.
2. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), degli organi di
autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile,
tributaria, militare, nonche' delle autorita' indipendenti, compresa
la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto all'anno 2011. Ai
fini della riduzione prevista dal presente comma gli stanziamenti si
considerano al netto degli oneri relativi al personale dipendente,
nonche', per gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione
e l'aggiornamento del personale.
Art. 6
Finanziamento dei partiti politici
1. Ferme restando le riduzioni di spesa gia' previste dall'articolo
2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 5,
comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto
dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999,
n. 157, e' ridotto di un ulteriore 10 per cento, cosi' cumulando una
riduzione complessiva del 30 per cento.
2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il terzo e
quarto periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: "In caso di
scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera
dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi
e' interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno
diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un
numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi
organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla
base del presente comma, e' effettuato anche nel caso in cui sia
trascorsa una frazione di anno.".
3. Il comma 1 si applica a decorrere del primo rinnovo del Senato
della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e
dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 7
Election day
1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni
dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei
Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente
con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data
nell'arco dell'anno.
2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al
comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del
Parlamento europeo.
Art. 8
Obblighi di trasparenza per le societa' a partecipazione pubblica
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito
istituzionale curandone altresi' il periodico aggiornamento, l'elenco
delle societa' di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote
di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', nonche'
una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente
o l'organismo e le societa' ovvero tra le societa' controllate e
indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole
societa' hanno raggiunto il pareggio di bilancio.
Capo II
Razionalizzazione e monitoraggio della spesa
delle amministrazioni pubbliche
Art. 9
Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa
storica delle Amministrazioni dello Stato
1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di
superamento del criterio della spesa storica, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro
dell'economia e delle finanze, a partire dall'anno 2012, d'intesa con
i Ministeri interessati, da' inizio ad un ciclo di "spending review"
mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi
di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Le analisi
individuano, tra l'altro, eventuali criticita' nella produzione ed
erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili
duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento
dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. In particolare,
per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte
specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche
ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro
complessiva dotazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, richiede alle amministrazioni
centrali dello Stato i dati e le informazioni provenienti dalle
banche dati, indagini e sistemi informativi dell'amministrazione
necessari per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1. Le
amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali dati per via
telematica e facilitano l'accesso ad altri dati provenienti dal
SISTAN, anche nella forma di dati elementari, nel rispetto della
normativa vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. In caso di omessa trasmissione dei dati senza motivata
giustificazione entro il termine previsto nella richiesta di cui al
comma 2, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, l'amministrazione competente riduce la retribuzione di
risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento.
4. A decorrere dal 2013, i risultati delle attivita' di cui al
comma 1, sono comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze
alle Amministrazioni centrali dello Stato.
5. Sulla base delle comunicazioni fornite alle amministrazioni
centrali dello Stato ai sensi del comma 4, e in coerenza con gli
obiettivi e gli interventi indicati nel Documento di economia e
finanza, le Amministrazioni centrali dello Stato propongono
nell'ambito di accordi triennali con il Ministero dell'economia e
delle finanze norme volte a realizzare il superamento della spesa
storica e la graduale convergenza verso gli obiettivi identificati
con le procedure di cui ai commi precedenti da inserire nella legge
di stabilita', ovvero con apposito disegno di legge collegato alla
manovra di finanza pubblica.
6. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui
all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono al
monitoraggio dell'attuazione e dei risultati attesi dei provvedimenti
di cui al comma 5 e segnalano eventuali scostamenti al Ministro
dell'economia e delle finanze e al Ministro competente.
7. Il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello
Stato di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
illustra gli esiti delle attivita' di cui ai commi precedenti.
Art. 10
Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa
pubblica
1. Sono preselettivamente esclusi dall'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo il Fondo
per il finanziamento ordinario delle universita', nonche' le risorse
destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento
del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
nonche' il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, le risorse destinate alla manutenzione ed alla
conservazione dei beni culturali e, limitatamente all'anno 2012, il
fondo per le aree sottoutilizzate.
2. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi
programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello
Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione della
spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto
corrispondente agli importi indicati nell'allegato C.
3. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui
al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero
interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella
tabella di cui al comma 2.
4. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del
disegno di legge di stabilita' per il triennio 2012-2014, gli
interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi
di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica
gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai
suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al
medesimo comma.
5. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 4
non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di
indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 2, il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e,
eventualmente, con la medesima legge di stabilita' e' disposta la
corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a
legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del
2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a
valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3.
6. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e' abrogato.
7. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non
risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto
generale dello Stato relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 sono
definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 30 settembre 2011 sono individuate per ciascun Ministero le
autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilita'
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
disponibilita' individuate sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli
di Stato.
8. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i
commi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti:
"I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale,
non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e'
stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli
effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in
bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi
successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla
chiusura dell'esercizio costituiscono economie di bilancio ad
esclusione degli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
precedente che possono essere mantenuti in bilancio, quali residui,
non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.
Le somme che hanno costituito economie, relative alla prima
annualita' di una autorizzazione di spesa pluriennale, con
l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del
personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche e del
fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere reiscritte con la
legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella
competenza dell'esercizio successivo a quello terminale
dell'autorizzazione medesima.".
9. Il comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,
e' sostituito dal seguente:
"39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri interessati, e' quantificato l'ammontare
delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare ai sensi del
comma 38, che sono conseguentemente versate dalle amministrazioni
interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonche' l'ammontare
degli stanziamenti da iscrivere, nel limite massimo del 50 per cento
dei versamenti, compatibilmente con gli obiettivi programmati di
finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati
in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla
eliminazione dei residui, in apposito fondo da istituire nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il
finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli gia' esistenti.
L'utilizzazione del fondo e' disposta con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.".
10. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le norme
che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere
utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati
di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo 34
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio
precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del
personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al
fondo per le aree sottoutilizzate.
11. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, gli uffici centrali del bilancio e le
ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate
verificano, ai fini della registrazione dell'impegno, l'effettiva
sussistenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata,
identificando lo specifico atto o contratto cui conseguono l'obbligo
dello Stato ed il correlativo diritto di terzi.
12. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi
indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e
da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' disporre con proprio
decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione
all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di
pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali
determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di
bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie ai sensi
dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. .
Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al comma 39
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredati da
apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
13. Per le medesime finalita' di cui al comma 12, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, puo'
disporre, con uno o piu' decreti, la riduzione delle spese di
funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalita'
giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco Istat ai sensi del
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono
esclusi gli enti territoriali, gli enti da questi vigilati e gli
organi costituzionali. Gli organi interni di revisione e di controllo
vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruita'
delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo
derivante da tali riduzioni e' indisponibile; con successivo decreto
puo' essere reso disponibile.
14. In via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di
finanza pubblica, per gli anni 2012, 2013 e 2014 e' consentita la
possibilita' di adottate variazioni compensative tra le dotazioni
finanziarie relative alle spese di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito di
ciascun Ministero, anche tra programmi diversi; la misura della
variazione, qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di
fattore legislativo, comunque, deve essere tale da non pregiudicare
il conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme
sostanziali e comunque non puo' essere superiore al 20 per cento
delle risorse finanziarie complessivamente stanziate. La variazione
e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su
proposta del Ministro competente, previo parere favorevole delle
competenti commissioni parlamentari, nel caso siano interessate
autorizzazioni di spesa di fattore legislativo. Resta precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per
finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al
precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del
parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici
giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine
senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti possono essere adottati. I decreti perdono
efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi la
corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di
assestamento. Le variazioni disposte con i decreti di cui al presente
comma hanno effetto esclusivamente per l'esercizio in corso.
15. Il secondo e terzo periodo dell'articolo 21, comma 6, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, si interpretano nel senso che
nell'ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le
spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento
di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per
interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e
internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonche' quelle
vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi
che regolano la loro evoluzione.
16. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
le parole: entro il 31 luglio"sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 30 settembre".
17. Per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei
confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, il cui
pagamento rientri, secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra
le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e' accertato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla
base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria
circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1,
comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, puo' essere
incrementato, per l'anno 2011, rispettivamente:
a) mediante utilizzo delle disponibilita', per l'anno 2011, del
fondo di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191;
b) fino ad euro 2.000 milioni di euro mediante versamento al
bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse
complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di
crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778
"Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio.
18. I crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del
31 dicembre 2010, possono essere estinti, a richiesta del creditore e
su conforme parere dell'Agenzia del demanio, anche ai sensi
dell'articolo 1197 del codice civile.
19. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo e monitoraggio
degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorita'
indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal
predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti
con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento
dell'incarico. In sede di prima applicazione, sono iscritti
nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari
livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiparati,
nonche' i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso
collegi di cui al presente comma; i soggetti anzidetti ed i
magistrati della Corte dei conti possono, comunque, far parte dei
collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni,
anche se non iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
20. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni
organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca ed agli
incontri istituzionali connessi all'attivita' di organismi
internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da
disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e
delle Forze di polizia, nonche', per il 2012, alle mostre
autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonche' dal
patto di stabilita' interno, dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero
dell'economia e delle finanze".
21. I titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, sono venduti nel rispetto dei principi
indicati dall'articolo 6, comma 21-quinquies, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e secondo i termini e le modalita' individuati
con il decreto di natura non regolamentare ivi previsto e nei limiti
richiamati al citato articolo 6 entro i quali e' possibile l'utilizzo
di beni e valori sequestrati.
Art. 11
Interventi per la razionalizzazione dei processi di
approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di
beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di cui all'articolo
1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono individuate
misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli
acquisti riguardanti beni e servizi. A tale fine il Ministero
dell'economia e delle finanze - nell'ambito del Programma di
razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30 settembre 2011
avvia un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli
acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di
centralizzazione e pubblica sul sito www.acquistinretepa.it con
cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il
piano.
2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 1 e ai fini
dell'aumento della percentuale di acquisti effettuati in via
telematica, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche
avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione nel contesto del
sistema a rete il proprio sistema informatico di negoziazione in
riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
secondo quanto definito con apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
3. Le amministrazioni pubbliche possono altresi' richiedere al
Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo del sistema
informatico di negoziazione in modalita' ASP (Application Service
Provider). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
sono previste le relative modalita' e tempi di attuazione, nonche' i
meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e degli
eventuali servizi correlati,del sistema informatico di negoziazione,
anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli
aggiudicatari delle procedure realizzate.
4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del Programma
di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero
dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A. predispone e mette a
disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto
alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e
servizi. A tale fine, Consip:
a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare
l'attivita' delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza dei
processi di approvvigionamento con riferimento, tra l'altro,
all'osservanza delle disposizioni e dei principi in tema di
razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi,
alla percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla
durata media dei processi di acquisto;
b) realizza strumenti di supporto per le attivita' di
programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni
pubbliche;
c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle
attivita' di controllo da parte dei soggetti competenti sulla base
della normativa vigente.
5. Dalle attivita' di cui ai commi da 1 a 4 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti
posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri
contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Restano escluse dall'applicazione del
presente comma le procedure di approvvigionamento gia' attivate alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento.
7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese disponibili, anche
attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di
lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica
di quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle attivita'
di controllo previste dalla normativa vigente.
8. Con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme le
disposizioni di governance di settore in materia di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, ai fini dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio
previsto dalla legislazione vigente.
9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle
retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare conseguenti risparmi di
spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula
su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni per
l'erogazione dei servizi di cui al presente comma, che devono essere
efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare viene
fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al periodo
precedente ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo
di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Restano escluse dal contributo le
Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 .
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restando i compiti
attribuiti a Consip S.p.A. dall'articolo 4 del decreto legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22
febbraio 2010, n. 24, con decreto del Ministero della giustizia, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio
del Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della spesa
medesima, sono individuati periodicamente i beni e i servizi
strumentali all'esercizio delle competenze istituzionali del
Ministero della giustizia, per l'acquisizione dei quali il Ministero
medesimo si avvale di Consip S.p.A., in qualita' di centrale di
committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto di cui al presente
comma definisce altresi' i termini principali della convenzione tra
il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e puo' prevedere, previa
verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche
indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione
sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario delle procedure
di gara svolte da Consip S.p.A..
11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma
453 e' sostituito dal seguente: "453. Con successivo decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti,
previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi,
anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di
remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario
delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega bandite
da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli appalti
basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi
dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati, in termini di
riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto
previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica.
Tale relazione e' inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
Art. 12
Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e
vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta,
da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e
degli enti del servizio sanitario nazionale, nonche' del Ministero
degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati
all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli
enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni
di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012:
a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative
agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario,
effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso per
finalita' istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche
previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il
Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Conseguentemente
sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli
edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni
di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del
demanio;
b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni
di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni
immobili di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti relative agli interventi manutentivi
effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi da quelli
di cui alle lettere a) e b). Tali interventi sono comunicati
all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere
a) e b);
d) gli interventi di piccola manutenzione sono curati
direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili,
anche se di proprieta' di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati
all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere
a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di
verificare le previsioni contrattuali in materia.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro il 31
gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale
dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di
effettuare sugli immobili di proprieta' dello Stato alle stesse in
uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di
effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero
utilizzati a qualsiasi titolo.
4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate e delle
verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del
demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale
di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al
recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta' dello Stato
al fine di ridurre le locazioni passive. Per le medesime finalita',
l'Agenzia del demanio puo' stipulare accordi quadro con societa'
specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento
che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 2,
realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al
comma 6.
5. L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi
manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula convenzioni
quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della
capacita' operativa di tali strutture, stipula accordi quadro,
riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con societa'
specializzate nel settore individuate mediante procedure ad evidenza
pubblica o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti;
gli appalti sono sottoposti al controllo preventivo degli uffici
centrali del bilancio. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o
degli accordi quadro e' data immediata notizia sul sito internet
dell'Agenzia del demanio.
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione
delle Amministrazioni di cui al comma 2, lettere a) e b),
confluiscono, a decorrere dal l° gennaio 2013, in due appositi fondi,
rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale
per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse necessarie
alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti
riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base
delle comunicazioni di' cui all'articolo 2, comma 222, decimo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti
stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le
risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al
netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi
dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di
cui al comma 5 e, comunque, per i lavori gia' appaltati alla data
della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli
interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle
Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla
normativa vigente. Successivamente alla stipula dell'accordo o della
convenzione quadro, e' nullo ogni nuovo contratto di manutenzione
ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio,
fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli
interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina del presente
comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dal
comma 2 , nonche' i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero
degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di
interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi comma 1 e con
i piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia
stessa previsto all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191 .
8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e monitorare gli
interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, si
avvale delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della
capacita' operativa di tali strutture, puo', con procedure ad
evidenza pubblica e a valere sulle risorse di cui al comma 6,
selezionare societa' specializzate ed indipendenti.
9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
volte alla razionalizzazione degli spazi ed al contenimento della
spesa pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo,
le Amministrazioni di cui al comma 2 del presente articolo, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del
demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle nuove
costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo triennio. Le
comunicazioni devono indicare, oltre l'esatta descrizione
dell'immobile e la sua destinazione presente e futura, l'ammontare
dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, nonche' i tempi
previsti per la realizzazione delle opere.
10. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il primo, entro
il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle
presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione della presente
norma senza nuovi o maggiori oneri , le attivita' dei Provveditorati
per le opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e risorse
disponibili.
11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: "di cui al comma 222, periodo nono", sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 222".
12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per
razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio
residenziale pubblico";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In attuazione degli
articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della
Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza
pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso
alla proprieta' dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in
sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con
regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle
procedure di alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' la
dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei predetti
Istituti anche attraverso la promozione di fondi immobiliari
nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 3
lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al
monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.".
13. La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti
dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo comma,
sedicesimo periodo, e' causa di responsabilita' amministrativa. Le
amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le
rispettive strutture organizzative e i relativi profili di
competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,
tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle unita'
immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni,
prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
30 luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il 31 gennaio 2012. I
termini e gli ambiti soggettivi per la comunicazione dei dati
relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti dai successivi
decreti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo
periodo che li individuano.
14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, le parole: "rendiconto patrimoniale dello
Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera
e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
del 30 gennaio 2008, n. 43 e del contro generale del patrimonio dello
Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279" sono sostituite dalle seguenti: "rendiconto patrimoniale
delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato".
15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia del demanio ne effettua
la segnalazione alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti:
"l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei
conti per gli atti di rispettiva competenza".
Art. 13
Rimodulazione di fondi
1. Tenuto conto delle effettive esigenze di cassa, la dotazione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' rimodulata come segue. La dotazione del predetto fondo e'
ridotta dell'importo di 100 milioni per l'anno 2011; la medesima
dotazione e' incrementata di 100 milioni di euro nell'anno 2015.
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato
dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, e' ridotta di 49,5 milioni di euro per l'anno 2011.
3. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e'
ridotta di 252 milioni di euro per l'anno 2012, di 392 milioni di
euro per l'anno 2013, di 492 milioni di euro per l'anno 2014, di 592
milioni di euro per l'anno 2015, di 542 milioni di euro per l'anno
2016, di 442 milioni di euro per l'anno 2017, di 342 milioni di euro
per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 242
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
Art. 14
Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli
investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del
patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione
presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti
che ritenga necessari.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
COVIP, sono stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai
Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1
ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione
dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del
predetto decreto legislativo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP,
detta disposizioni in materia di investimento delle risorse
finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di
banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e
relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 199, n. 509.
4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente
decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini
dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP puo'
avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche
amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori
ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con
contestuale indisponibilita' dei posti nell'amministrazione di
provenienza.
5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento
alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763,
della legge n. 296 del 2006, gia' esercitate dal Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti di
diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, il predetto Nucleo
svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi
della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione
dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.
6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e
29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della
salvaguardia le attivita' e le funzioni attualmente svolte dalla
societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993,
n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.
202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e'
costituita la societa' a responsabilita' limitata «Istituto Luce -
Cinecitta'», con sede in Roma. Il capitale sociale della societa' di
cui al presente comma e' stabilito in sede di costituzione in euro
15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la
titolarita' delle relativa partecipazione, che non puo' formare
oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le
attivita' culturali esercita i diritti del socio, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i
profili patrimoniali, finanziari e statutari.
7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale
per la costituzione della Societa' di cui al comma 6, pari a 15.000
euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010,
n. 220.
8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni
successivi alla costituzione della societa' di cui al comma 6, sono
individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti
alla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto- legge 23 aprile
1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla societa' «Istituto
Luce - Cinecitta'».
9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali emana,
annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre
esercizi sociali, gli obiettivi strategici della societa' di cui al
comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse
generale, fra le quali sono ricomprese:
a) le attivita' di conservazione, restauro e valorizzazione del
patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla
societa' ai sensi del comma 8;
b) la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi
sostenute dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' la produzione documentaristica basata
prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a).
Nell'atto di indirizzo non possono essere ricomprese attivita' di
produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche
diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere ricomprese
attivita' strumentali, di supporto, e complementari ai compiti
espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, con particolare
riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero, alla
gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da quest'ultimo
detenuti a qualunque titolo, nonche' l'eventuale gestione, per conto
del Ministero, del fondo e della annessa contabilita' speciale di cui
all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, e successive modificazioni.
10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e
le attivita' culturali una proposta di programma coerente con gli
obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma
annuale delle attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le
risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il
funzionamento della societa', inclusa la copertura dei costi per il
personale.
11. Dalla data di adozione del decreto di cui al comma 8, la
societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993,
n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.
202, e' posta in liquidazione ed e' trasferita alla Societa' Fintecna
s.p.a. o a Societa' da essa interamente controllata, sulla base del
rendiconto finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere,
entro 30 giorni dalla messa in liquidazione, da parte degli
amministratori e del collegio sindacale gia' in carica presso la
societa' posta in liquidazione.
12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla nomina di un
collegio di tre periti designati, uno dalla societa' trasferitaria,
uno dal Ministero per il beni e le attivita' culturali e uno dal
Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente al
fine di effettuare, entro 90 giorni dalla data di consegna della
predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di tale
situazione e sulla base della stessa, una valutazione estimativa
dell'esito finale della liquidazione della societa' trasferita.
L'ammontare del compenso del collegio di periti e' determinato con
decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. La valutazione
deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri
necessari per la liquidazione della societa' trasferita, ivi compresi
quelli di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per
la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della
liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della
societa', che e' corrisposto dalla societa' trasferitaria al
Ministero per i beni e le attivita' culturali. Al termine della
liquidazione della societa' trasferita, il collegio dei periti
determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza
fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della
liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore
importo e' attribuito alla societa' trasferitaria in ragione del
migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora il valore
stimato dell'esito finale della liquidazione sia negativo, il
collegio dei periti determina annualmente l'entita' dei rimborsi
dovuti dal Ministero per il beni e le attivita' culturali alla
societa' trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi di
gestione della societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero
per i beni e le attivita' culturali fara' fronte con le risorse
destinate al settore cinematografico nell'ambito del riparto del
fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163 e successive modificazioni.
13. Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere previsto il
trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali di
funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis
del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Con lo stesso
decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni
trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonche'
quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero
per i beni e le attivita' culturali mediante corrispondente riduzione
del trasferimento a favore di Cinecitta' Luce s.p.a.. Per il
trasferimento delle funzioni previsto dal secondo periodo, i
dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale,
attualmente in servizio presso la societa' di cui al terzo periodo
del presente comma, che non siano trasferiti alla societa' di cui al
comma 6, ai sensi del comma 8, sono inquadrati nei ruoli del
Ministero per i beni e le attivita' culturali sulla base di apposita
tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al
presente comma e previo espletamento di apposita procedura selettiva
di verifica dell'idoneita'; il Ministero per i beni e le attivita'
culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie
dotazioni organiche in misura corrispondente al personale
effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il
trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al
13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o
denominato.
15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla
Avv. Antonino Sugamele

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