CONTENZIOSO la maxi sanzione a garanzia per somme superiori a 50.000 euro. Nell’accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale. D.L. n. 98/2011
CONTENZIOSO la maxi sanzione a garanzia per somme superiori a 50.000 euro
La manovra economica ha istituito nuove regole circa l'obbligo di garanzia per somme superiori a 50.000 euro nell'accertamento con adesione, acquiescenza all'accertamento e conciliazione giudiziale. A partire dagli atti perfezionati dal 7 luglio, il D.L. n. 98/2011 ha soppresso l'obbligo della garanzia anche per dette somme. La contropartita è che in caso di mancato versamento di una qualsiasi delle rate diverse dalla prima entro il termine per il pagamento della rata successiva, l'ufficio iscrive a ruolo l'intero importo residuo, con applicazione in misura doppia della sanzione per omesso versamento. Le controversie con il Fisco si perfezionano con il pagamento immediato dell'intero importo dovuto ovvero con il solo versamento della prima rata. Seguendo la regola si ha diritto alla riduzione della sanzione (ad un sesto o ad un quarto o al 40 per cento, a seconda dei casi) e alla eventuale rideterminazione dell'imposta. I ritardi nel pagamento non superiori a tre mesi non compromettono la rateazione. Nel caso sarà applicabile la sanzione ordinaria del 30 per cento sul tributo non versato, come prevede l'art. 13 del Dl n. 471/1997.
28-07-2011 00:00
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